Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 49
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 'Riordino del sistema regionale delle politiche abitative'"
Pubblicazione:(B. U. 3 gennaio 2019, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa

Sommario


Art. 1 (Modifica all’articolo 5 ter della l.r. 36/2005)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 36/2005)
Art. 3 (Modifica all’articolo 10 della l.r. 36/2005)
Art. 4 (Modifiche all’articolo 11 della l.r. 36/2005)
Art. 5 (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 36/2005)
Art. 6 (Modifica all’articolo 13 della l.r. 36/2005)
Art. 7 (Modifica all’articolo 14 della l.r. 36/2005)
Art. 8 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 36/2005)
Art. 9 (Modifica all’articolo 17 della l.r. 36/2005)
Art. 10 (Modifiche all’articolo 18 della l.r. 36/2005)
Art. 11 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 36/2005)
Art. 12 (Modifica all’articolo 20 ter della l.r. 36/2005)
Art. 13 (Modifiche all’articolo 20 quater della l.r. 36/2005)
Art. 14 (Modifiche all’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)
Art. 15 (Modifiche all’articolo 20 septies della l.r. 36/2005)
Art. 16 (Modifica all’articolo 20 decies della l.r. 36/2005)
Art. 17 (Modifiche all’articolo 20 undecies della l.r. 36/2005)
Art. 18 (Modifica all’articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005)
Art. 19 (Modifiche all’articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005)
Art. 20 (Modifica all’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)
Art. 21 (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 36/2005)
Art. 22 (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 36/2005)
Art. 23 (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 36/2005)
Art. 24 (Modifiche all’Allegato A della l.r. 22/2006)
Art. 25 (Invarianza finanziaria)
Art. 26 (Norme transitorie e finali)
Art. 27 (Abrogazioni)



1. Al comma 1 dell’articolo 5 ter della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) dopo le parole: “La Giunta regionale,” sono inserite le seguenti: “anche su proposta dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche),”.


1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
“b bis) alla definizione di una quota dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare all’ERAP Marche per finanziare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di particolare urgenza, interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I proventi delle alienazioni di cui al comma 1 sono reinvestiti nell’ambito territoriale del presidio di provenienza.”.



1. Il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“3. E’ escluso il finanziamento di operazioni di compravendita di immobili di ERP tra l’ERAP Marche ed i Comuni.”.



1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 36/2005 le parole: “acquisto con recupero” sono sostituite dalle seguenti: “acquisto con eventuale recupero”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti:
“2. Gli alloggi di edilizia agevolata di cui al comma 1, ad esclusione di quelli realizzati dalle cooperative edilizie, sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 20 quater nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato per il medesimo motivo il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 18. A tal fine i Comuni, in collaborazione con ERAP Marche, redigono appositi elenchi da aggiornare annualmente.
2 bis. L’ERAP Marche, in caso di locazione degli alloggi di edilizia agevolata ai soggetti collocati nelle graduatorie di ERP sovvenzionata, può applicare il canone di locazione calcolato secondo le modalità indicate al Capo IV del Titolo III bis della presente legge.”.



1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione prevede interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“3. Per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri previsti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE.".



1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 36/2005 le parole: “l’acquisto con recupero” sono sostituite dalle parole: “l’acquisto con eventuale recupero”.


1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005 č sostituito dal seguente:
”1. La Regione può prevedere, per interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di cui all’articolo 5.”.



1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 36/2005 è inserito il seguente:
“2 bis. Nell’ambito della sperimentazione finalizzata al miglioramento della qualità abitativa e della fruibilità degli immobili di edilizia residenziale pubblica, l’ERAP Marche provvede a favorire ogni forma di autogestione del patrimonio anche attraverso la realizzazione di percorsi di formazione degli inquilini.”.



1. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 36/2005 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché i criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 18”.


1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2005 le parole: “carta di soggiorno” sono sostituite dalle seguenti: “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
“b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia. Nell’ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il Comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;”.

3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
“c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario;”.

4. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2005 le parole: “dal d.lgs. 109/1998” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa statale vigente in materia di ISEE”.


1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“2. La qualificazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) sostituisce il possesso dei requisiti di cui al comma 1.”.



1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 ter della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Il Comune può destinare, previa comunicazione alla Regione, all’edilizia agevolata gli alloggi di edilizia sovvenzionata, aventi una superficie utile non superiore a 45 metri quadrati, qualora non abbia proceduto da almeno due anni all’assegnazione dei medesimi per mancanza di nuclei familiari interessati. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nei commi 1 e 2.”.



1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: “carta di soggiorno” sono sostituite dalle seguenti: “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è inserita la seguente: “a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo sino ad un massimo di due anni previa autorizzazione regionale;”.
3. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
“b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l’assegnazione, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;”.

4. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:
“c) non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. I criteri per l’individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta regionale con l’atto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 quinquies;”.

5. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 20 quater della l.r. 36/2005 le parole: “dal d.lgs. 109/1998” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa statale vigente in materia di ISEE”.


1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “dell’allegato A” sono inserite le seguenti: “della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”)”.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “all’allegato A” sono aggiunte le seguenti: “della l.r. 22/2006”.
3. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “alla scelta,” sono inserite le seguenti: “anche in cosiderazione dell’incidenza delle spese condominiali,”.
4. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “particolare criticità” sono inserite le seguenti: “ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni”.


1. Al comma 3 dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “su richiesta dell’assegnatario” sono inserite le seguenti: “a favore di persone legate ai componenti del nucleo familiare, di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 2, da vincolo di parentela in linea retta sino al secondo grado”.
2. Il comma 4 dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2006 è sostituito dal seguente:“4. L’ampliamento stabile del nucleo familiare di cui al comma 3 costituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro dopo due anni dall’autorizzazione dell’ente gestore, che deve essere concessa o respinta entro quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda dell’assegnatario.”.


1. Al comma 4 bis dell’articolo 20 decies della l.r. 36/2005 le parole: “I soggetti di cui alle lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui alle lettere a) e b)”.


1. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. Dalla data di risoluzione e fino alla riconsegna dell’alloggio, è dovuta all’ente gestore un’indennità pari al canone locativo della fascia di capacità economica immediatamente superiore a quella applicata al momento della risoluzione.
“3 ter. In caso di pagamento totale di quanto dovuto, eventuali provvedimenti di risoluzione e decadenza restano privi di effetto.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“4. In caso di morosità incolpevole documentata dall’assegnatario, l’ente gestore verifica con il Comune competente la possibilità di attivare interventi di sostegno sociale ed economico, anche mediante ricorso a specifiche risorse previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In tale ipotesi non si procede alla risoluzione del contratto né alla decadenza dall’assegnazione, fermo restando il recupero da parte dell’ente gestore, anche in forma rateale, delle somme non riscosse.”.



1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005 le parole: “criteri stabiliti dal d.lgs 109/1998;” sono sostituite dalle seguenti: “criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE;”.


1. Il comma 1 dell’articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“1. L’Ente gestore, entro il 31 ottobre di ogni anno, acquisisce dagli assegnatari la documentazione utile per l’aggiornamento del canone e la verifica dei requisiti per la permanenza nell’alloggio.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 quinquiesdecies della l.r. 36/2005 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Per gli assegnatari collocati nella fascia di protezione sociale e per quelli collocati nella prima fascia di permanenza nell’assegnazione, il mancato o parziale invio della documentazione di cui al comma 1 comporta l’applicazione della fascia di canone immediatamente superiore a quella relativa all’anno precedente, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di decadenza.”.



1. Al comma 5 dell’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: “agli uffici provinciali delle agenzie del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “all’Agenzia delle Entrate – uffici provinciali del territorio”.


1. L’articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 22 (Organi)
1. Sono organi dell’ERAP Marche:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore dei conti.
2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.”.



1. L’articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti:
“Art. 23 (Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione dell’ERAP Marche, di seguito denominato Consiglio di amministrazione, è composto da sette membri e resta in carica per la durata della legislatura regionale. Chi ha ricoperto l’incarico di componente per due legislature consecutive non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato.
2. I componenti sono eletti dall’Assemblea legislativa regionale con un’unica votazione; a tal fine ciascun consigliere regionale vota sino a cinque nomi. Risultano eletti, tra i candidati che al primo scrutinio hanno ricevuto il maggior numero di voti, i primi sette in modo da garantire comunque la rappresentanza di ciascun presidio dell’ERAP Marche nonché la rappresentanza delle minoranze assembleari nella misura di due componenti di due differenti presidi.
3. La Giunta regionale con proprio atto costituisce il Consiglio di amministrazione ed individua tra i componenti il Presidente.
4. Ciascun candidato può essere proposto in rappresentanza di un solo presidio dell’ERAP Marche da parte dei soggetti previsti dal comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 34/1996.
5. I candidati devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:
a) esperienza maturata come amministratore locale;
b) specifica esperienza amministrativa in enti pubblici o privati;
c) specifica esperienza nel settore urbanistico, edilizio o giuridico;
d) esperienza maturata nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.
6. In caso di cessazione anticipata di un componente del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui al comma 2.
Art. 23 bis (Compiti e funzionamento del Consiglio di amministrazione)
1. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni:
a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sull’attività dell’ente;
b) approva il bilancio e gli atti di programmazione;
c) approva i regolamenti;
d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali degli enti locali in materia di edilizia residenziale pubblica;
e) nei casi previsti dalla presente legge, esercita le funzioni di proposta nei confronti della Regione;
f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni;
g) delibera sulle alienazioni, sugli acquisti e sulle permute nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione dei diritti reali sugli immobili;
h) nomina il Segretario dell’ERAP Marche ed i responsabili dei presidi, su designazione della Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 23 quater e 25;
i) autorizza la contrazione di mutui o altre forme di accesso al credito;
l) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte;
m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni.
2. Il Regolamento dell’ERAP Marche di cui all’articolo 27 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione.
3. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il segretario dell’ERAP Marche di cui all’articolo 23 quater.
4. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti in carica o dal revisore dei conti.
5. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa), per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Il rimborso è consentito sino ad un massimo di dodici sedute annue.
Art. 23 ter (Presidente e Vice Presidente del Consiglio di amministrazione)
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 3 dell’articolo 23, ha la rappresentanza legale dell’ERAP Marche, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l’ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dell’ente e all’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione ed assicura l’attuazione delle direttive stabilite dalla Giunta regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
3. Il Presidente nomina all’interno del Consiglio di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Al Presidente del Consiglio di amministrazione è attribuita una indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti di spesa complessiva previsti dalla normativa vigente in materia, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo le modalità di cui alla l.r. 11/2010.
Art. 23 quater (Segretario)
1. Ai fini del contenimento della spesa e dell’integrazione funzionale delle attività il Consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, il segretario dell’ERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo ente, presso le strutture organizzative della Giunta regionale, presso gli enti dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale. Il segretario conserva la direzione della struttura amministrativa di provenienza e il trattamento giuridico-economico del contratto relativo al comparto di riferimento.
2. Il segretario partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e ne cura la verbalizzazione; svolge funzioni di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa al Consiglio di amministrazione; sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di rilevanza regionale; sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti; coordina l’attività dei responsabili dei presidi al fine di garantire la rispondenza dell’azione tecnico – amministrativa ai fini dell’ERAP Marche ed assicura l’esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi medesimi, anche nell’ottica di una loro specializzazione territoriale.”.



1. L’articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 25 (Presidi)
1. L’ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.
2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dal Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 23, su designazione della Giunta regionale, tra i dirigenti dell’ERAP Marche.
3. La Giunta regionale può designare il responsabile del presidio anche tra i dirigenti in servizio presso le strutture organizzative della medesima, nonché presso gli enti dipendenti dalla Regione. In tale ipotesi i dirigenti sono collocati in aspettativa non retribuita.
4. La Giunta regionale determina il trattamento economico del responsabile del presidio in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.
5. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni:
a) dirige l’attività delle strutture del presidio ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo;
b) propone gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e del suo presidente;
c) sottoscrive, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del presidio.
6. L’incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.
7. Ai dirigenti di cui al comma 2 può essere attribuita la responsabilità di più presidi.”.



1. Alla fine del punto 1) della lettera a) condizioni soggettive dell’Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”), sono aggiunte le seguenti parole: “il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall’articolo 11, comma 4, della legge 431/1998;”.
2. Il punto 3) della lettera a) condizioni soggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 3 punti);”.

3. Il punto 4) della lettera a) condizioni soggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità;”.

4. Il punto 5) della lettera a) condizioni soggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente (da 0,5 a 3 punti in proporzione al numero dei minori);”.

5. Il punto 7) della lettera a) condizioni soggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni (da 2 a 4 punti);”.

6. Il punto 10) della lettera a) condizioni soggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo).”.

7. Il punto 1) della lettera b) condizioni oggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);”.

8. Il punto 2) della lettera b) condizioni oggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);”.

9. Il punto 3) della lettera b) condizioni oggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);”.

10. Il punto 5) della lettera b) condizioni oggettive dell’Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:
“5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti);
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 4 punti);
- a seguito di ordinanza di sgombero (da 2 a 4 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell’articolo 20 septies della l.r. 36/2005 (da 2 a 4 punti).
Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione alla data di esecuzione dei provvedimenti medesimi.”.



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. La Giunta regionale determina i criteri indicati dall’articolo 9 di questa legge e adotta l’atto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater, così come sostituita dall’articolo 13, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. In sede di prima applicazione, la nomina del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 23 della l.r. 36/2005, così come sostituito dall’articolo 22 di questa legge, viene effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.
3. L’ERAP Marche adegua il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 27 della l.r. 36/2005 alla disciplina contenuta in questa legge entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Il Direttore dell’ERAP Marche operante alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica sino all’insediamento del Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 23 della l.r. 36/2005, così come sostituito dall’articolo 22 di questa legge.
5. I responsabili dei presidi operanti alla data di entrata in vigore di questa legge restano in carica sino alla scadenza dei relativi incarichi e comunque sino alla nomina dei nuovi responsabili, qualora successiva alla medesima scadenza.
6. La Giunta regionale designa il segretario di cui all’articolo 23 quater, come inserito dall’articolo 22 di questa legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima. Dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione e sino alla nomina del segretario, le relative funzioni sono svolte dal dirigente dell’ERAP Marche che opera in qualità di direttore alla data di entrata in vigore di questa legge.
7. Le disposizioni indicate al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 23 e al comma 2 dell’articolo 23 ter della l.r. 36/2005, così come modificati dall’articolo 22, si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge.
8. L’alienazione degli alloggi di ERP sovvenzionata avviene secondo le modalità e le procedure stabilite dall’articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005, così come modificato dall’articolo 20 di questa legge.
9. Le disposizioni di cui al comma 2 bis dell’articolo 6 bis della l.r. 36/2005, come inserito dall’articolo 2 di questa legge, non si applicano ai reinvestimenti dei proventi delle alienazioni degli alloggi effettuate secondo le previsioni contenute nel piano regionale di edilizia residenziale pubblica approvato dall’Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 115 del 9 dicembre 2014 (Piano regionale di edilizia residenziale – triennio 2014/2016. Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36).


1. Il comma 2 quinquies dell’articolo 2 della l.r. 36/2005 è abrogato.
2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è abrogata.
3. L’articolo 25 bis della l.r. 36/2005 è abrogato.
4. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 36/2005 è abrogato.