Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 27
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 "Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche" come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2020, n. 10 e alla legge regionale 22 aprile 2020 n. 14 "Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto"
Pubblicazione:(B.U. 9 luglio 2020, n. 61)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:VIABILITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020.


Sommario





1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7.1 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche), come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 2020, n. 10, le parole: "e velocipedi" sono soppresse.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, dopo le parole: ", realizzati anche artificialmente" sono inserite le seguenti: "su aree appositamente delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale".
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, dopo le parole: "con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente" sono inserite le seguenti: "su aree delimitate secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale".
4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è sostituita dalla seguente:
"b) a transito esclusivo delle mountain-bike, nelle ipotesi di "single track" o "bike park" di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l'obbligo di affissione, all'inizio e alla fine della traccia, dei cartelli di divieto di transito ai pedoni, agli utenti a cavallo e agli altri eventuali utenti, a carico dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia.".

5. Il comma 9 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:
"9. I percorsi mountain bike sono segnalati a cura dei soggetti competenti ai sensi della normativa statale vigente in materia, secondo modalità individuate dalla Giunta regionale nel rispetto della suddetta normativa.".

6. La lettera a) del comma 10 dell'articolo 7.1 della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 2 della l.r. 10/2020, è abrogata.


1. Il comma 1 bis dell'articolo 7 ter della l.r. 2/2010, come introdotto dall'articolo 3 della l.r. 10/2020, è sostituito dal seguente:
"1 bis. Per la violazione delle disposizioni contenute in questa legge si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia.".



1. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, nel paragrafo relativo ai "Criteri per l'individuazione/adeguamento dei percorsi MTB", alla fine della lettera d) le parole: "ed essere contenuto in apposite aree debitamente segnalate" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere contenuto in aree appositamente delimitate e segnalate".
2. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, il paragrafo relativo alla "Segnaletica dei percorsi MTB." è soppresso.
3. Nell'Allegato A alla l.r. 2/2010, aggiunto dall'articolo 4 della l.r. 10/2020, nel paragrafo relativo alle "Norme di comportamento degli utenti", dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
"l bis) utilizzare, in preferenza, un casco protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia.".



1. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2020, n. 14 (Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto) dopo le parole: "normativa urbanistico- edilizia vigente" sono inserite le seguenti: "e con la normativa in materia di beni culturali e del paesaggio".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.