Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 luglio 2020, n. 28
Titolo:Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo"
Pubblicazione:(B.U. 9 luglio 2020, n. 61)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Errata corrige in BUR n. 80 del 3 settembre 2020.


Sommario


Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 9/2006)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2006)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 9/2006)
Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2006)
Art. 5 (Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 9/2006)
Art. 6 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2006)
Art. 7 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2006)
Art. 8 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2006)
Art. 9 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2006)
Art. 10 (Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 9/2006)
Art. 11 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006)
Art. 12 (Modifica all'articolo 13 della l.r. 9/2006)
Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006)
Art. 14 (Modifica all'articolo 15 della l.r. 9/2006)
Art. 15 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2006)
Art. 16 (Modifiche all'articolo 18 della l.r. 9/2006)
Art. 17 (Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2006)
Art. 18 (Modifica all'articolo 20 della l.r. 9/2006)
Art. 19 (Modifiche all'articolo 21 della l.r. 9/2006)
Art. 20 (Modifiche all'articolo 22 della l.r. 9/2006)
Art. 21 (Modifiche all'articolo 26 della l.r. 9/2006)
Art. 22 (Modifica all'articolo 28 della l.r. 9/2006)
Art. 23 (Modifica all'articolo 30 della l.r. 9/2006)
Art. 24 (Modifiche all'articolo 31 della l.r. 9/2006)
Art. 25 (Modifiche all'articolo 32 della l.r. 9/2006)
Art. 26 (Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 9/2006)
Art. 27 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 9/2006)
Art. 28 (Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 9/2006)
Art. 29 (Modifiche all'articolo 40 della l.r. 9/2006)
Art. 30 (Modifiche all'articolo 41 della l.r. 9/2006)
Art. 31 (Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 9/2006)
Art. 32 (Modifiche all'articolo 42 della l.r. 9/2006)
Art. 33 (Modifica all'articolo 43 della l.r. 9/2006)
Art. 34 (Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 9/2006)
Art. 35 (Modifica all'articolo 44 della l.r. 9/2006)
Art. 36 (Modifiche all'articolo 45 della l.r. 9/2006)
Art. 37 (Modifica all'articolo 46 della l.r. 9/2006)
Art. 38 (Modifica all'articolo 47 della l.r. 9/2006)
Art. 39 (Modifica all'articolo 48 della l.r. 9/2006)
Art. 40 (Modifica all'articolo 49 della l.r. 9/2006)
Art. 41 (Modifiche all'articolo 50 della l.r. 9/2006)
Art. 42 (Modifica all'articolo 52 della l.r. 9/2006)
Art. 43 (Modifiche all'articolo 53 della l.r. 9/2006)
Art. 44 (Modifiche all'articolo 54 della l.r. 9/2006)
Art. 45 (Modifiche all'articolo 55 della l.r. 9/2006)
Art. 46 (Modifiche all'articolo 57 della l.r. 9/2006)
Art. 47 (Modifiche all'articolo 58 della l.r. 9/2006)
Art. 48 (Modifica all'articolo 61 della l.r. 9/2006)
Art. 49 (Modifica all'articolo 62 della l.r. 9/2006)
Art. 50 (Modifica all'articolo 65 della l.r. 9/2006)
Art. 51 (Modifiche all'articolo 66 della l.r. 9/2006)
Art. 52 (Modifiche all'articolo 67 della l.r. 9/2006)
Art. 53 (Modifiche all'articolo 68 della l.r. 9/2006)
Art. 54 (Modifica della rubrica del Titolo V della l.r. 9/2006)
Art. 55 (Modifica all'articolo 71 della l.r. 9/2006)
Art. 56 (Modifica all'articolo 73 della l.r. 9/2006)
Art. 57 (Inserimento dell'articolo 73 bis nella l.r. 9/2006)
Art. 58 (Invarianza finanziaria)
Art. 59 (Norme transitorie e finali)
Art. 60 (Abrogazioni)



1. L'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. La Regione sostiene lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, leva strategica per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in particolare:
a) promuove e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, l'immagine unitaria del sistema turistico marchigiano, in quanto sintesi delle eccellenze artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, nonché di quelle legate alle tradizioni locali e alle produzioni agricole ed artigianali del territorio;
b) valorizza l'offerta turistica, la tutela del turista e la qualità dell'accoglienza con particolare riguardo a quelle per i turisti con bisogni speciali;
c) sostiene la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore;
d) orienta le politiche turistiche al fine di realizzare un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
e) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con una pluralità di soggetti, tra cui lo Stato, le regioni, gli enti locali, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche (CCIAA Marche), le università, le fondazioni, gli enti e i soggetti pubblici e privati per lo sviluppo del turismo.
3. Nell'ambito della programmazione in materia di turismo, la Regione definisce il modello organizzativo e sostiene l'attività degli enti locali e di qualificati soggetti pubblici e privati del territorio, ivi comprese le associazioni di categoria, in materia di accoglienza e valorizzazione turistica, anche mediante l'individuazione di ambiti territoriali omogenei, il cui coordinamento ricade sui Comuni capofila. Gli ambiti territoriali, sulla base delle risorse assegnate e disponibili, in coerenza con gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, operano sulla base di programmazione triennale riservando priorità ai servizi di accoglienza. La Regione concorre al funzionamento ed al mantenimento dell'attività degli ambiti territoriali, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.".



1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione, coordinamento e programmazione in materia di turismo, nonché, ai sensi della legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), le funzioni amministrative di cui è necessario assicurare l'esercizio unitario. In particolare, la Regione esercita le funzioni concernenti:".

2. Le lettere a), d), e), f) ed l) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:
"a) la programmazione e il coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo, nonché degli interventi finanziati dallo Stato e dall'Unione europea;";
"d) la valorizzazione e l'organizzazione dell'offerta turistica promuovendo sia forme di coordinamento dei soggetti pubblici e privati del settore turistico sia la costruzione di prodotti e servizi turistici anche attraverso aggregazioni e reti di impresa;";
"e) la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica;";
"f) la classificazione e gli standard di qualità delle strutture ricettive;";
"l) l'anagrafe delle strutture alberghiere e all'aria aperta e la rilevazione statistica del movimento turistico regionale mediante la raccolta e l'organizzazione nella piattaforma informatica regionale dei flussi di dati trasmessi dalle strutture medesime;".

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo, è inserita la seguente:
"e bis) il sostegno di progetti finalizzati alla valorizzazione dell'offerta turistica locale di iniziativa di soggetti pubblici e privati;".

4. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006 sono inserite le seguenti:
"i bis) la promozione di misure di formazione lavoro in materia di turismo;
i ter) la cura degli elenchi delle professioni turistiche;".

5. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo, sono aggiunte le seguenti:
"l bis) lo studio della domanda turistica in rapporto alle diverse componenti dell'offerta, anche attraverso l'Osservatorio di cui all'articolo 4;
"l ter) il sostegno di iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia di turismo.".



1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006 le parole "di promozione turistica" sono sostituite dalle parole: "per il turismo".
2. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006 sono sostituite dalle seguenti:
"c) gli indirizzi per la promozione dell'offerta turistica regionale in ambito nazionale ed internazionale;
d) gli indirizzi per lo sviluppo dell'offerta turistica regionale assicurando il raggiungimento di livelli di qualità e sostenibilità;".

3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006, dopo le parole: "all'attività" sono inserite le seguenti: "e ai progetti".
4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo, è inserita la seguente:
"e bis) gli indirizzi di coordinamento delle attività di informazione e accoglienza turistica;".

5. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006, dopo le parole: "per lo sviluppo" sono inserite le seguenti: "delle attività".
6. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006, come modificata da questo articolo, sono aggiunte le seguenti:
"g bis) l'individuazione delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei fondi che si prevede di destinare al turismo nelle sue diverse articolazioni;
"g ter) gli strumenti per l'attivazione delle sinergie intersettoriali connessi allo sviluppo dell'attrattività del territorio.".

7. Al comma 3 dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006, le parole: "entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio, sentito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all'articolo 3 bis".


1. L'articolo 3 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Programma annuale del turismo)
1. In attuazione del piano di cui all'articolo 2 bis, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della legge regionale di bilancio, ovvero entro trenta giorni dall'approvazione del piano medesimo, approva, previo parere della competente Commissione assembleare e sentito il Comitato di concertazione per le politiche del turismo di cui all'articolo 3 bis, il programma annuale del turismo.
2. Il programma, anche sulla base della domanda turistica nazionale e internazionale, indica in particolare:
a) gli interventi e le politiche di promozione turistica;
b) le azioni per favorire lo sviluppo dell'offerta turistica regionale e per il sostegno alla commercializzazione;
c) le proposte per la valorizzazione del turismo sostenibile e di qualità, con particolare attenzione ai territori e ai Comuni oggetto di riconoscimento specifico, come quelli certificati come "I Borghi più Belli d'Italia, Bandiera Arancione, Bandiera Blu e Bandiera Trasparente";
d) gli interventi e le politiche di accoglienza turistica, compresa la rete per l'informazione e l'accoglienza turistica;
e) i criteri e le modalità per il finanziamento degli eventi turistici di rilevanza regionale, nonché dei progetti turistici proposti dagli enti locali, dalle associazioni di categoria del settore, dalle associazioni pro loco iscritte nell'albo regionale e dalle associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali, coerenti con gli obiettivi programmatici della Regione, favorendo la gestione associata dei progetti medesimi;
f) i criteri e le modalità per l'ammissione e la partecipazione delle imprese turistiche alle manifestazioni fieristiche, stabilendo l'entità della quota di compartecipazione alle spese sostenute per le manifestazioni stesse. L'importo di tale quota non può comunque superare il venticinque per cento del costo complessivo dell'iniziativa sostenuto dalla Regione, ripartito per il numero delle imprese partecipanti;
g) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi previsti dal Titolo V di questa legge;
h) le attività relative alle rilevazioni statistiche dell'Osservatorio di cui all'articolo 4;
i) la proposta di riparto e di rimodulazione delle risorse annualmente stanziate sul triennio per le finalità di questa legge ai sensi dell'articolo 74.".



1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 9/2006, come sostituito da questa legge, è inserito il seguente:
"Art. 3 bis (Comitato di concertazione per le politiche del turismo)
1. La Giunta regionale istituisce, presso la struttura organizzativa regionale competente, il Comitato di concertazione per le politiche del turismo.
2. Il Comitato ha funzioni consultive e si esprime in particolare sulle proposte degli strumenti di pianificazione e programmazione di cui rispettivamente agli articoli 2 bis e 3.
3. Il Comitato è costituito dai seguenti soggetti:
a) l'assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;
b) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente o suo delegato;
c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di categoria del turismo maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante della CCIAA Marche;
e) un rappresentante dell'ANCI;
f) un rappresentante indicato dai Comuni sotto 15.000 abitanti certificati come Borghi più belli d'Italia e Bandiere Arancioni.
4. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.
5. Per quanto non previsto da questa legge, le modalità di costituzione e funzionamento del Comitato sono stabilite dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1.".



1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2006 sono sostituiti dai seguenti:
"2. L'Osservatorio ha il compito di svolgere analisi e studi sull'offerta turistica regionale e, in particolare, svolge le seguenti attività:
a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici, in relazione all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione del sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato;
b) analisi dell'impatto degli interventi realizzati a seguito di specifiche politiche regionali ai fini della loro efficacia;
c) raccolta ed elaborazione delle valutazioni dei turisti rispetto all'offerta turistica e ai servizi di accoglienza del territorio.
3. Ai fini di cui al comma 2, l'Osservatorio può avvalersi della collaborazione degli enti locali, delle Università, della CCIAA delle Marche, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2006, come modificato da questo articolo, sono inseriti i seguenti:
"3 bis. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o rimborso spese.
3 ter. La Giunta regionale può istituire borse di studio e borse lavoro per le attività dell'Osservatorio al fine di facilitare la collaborazione con università e centri di ricerca, nonché attivare tirocini formativi per giovani laureati nei settori di competenza.
3 quater. L'Osservatorio assicura la massima diffusione dei risultati delle attività svolte ai sensi di questo articolo.".



1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Ai Comuni spetta l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e attività ricettiva non esercitate direttamente dalla Regione, e in particolare:
a) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alla SCIA e alle comunicazioni di inizio e cessazione di attività;
b) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi alle comunicazioni di inizio e cessazione dell'esercizio delle professioni turistiche;
c) la ricezione delle comunicazioni della variazione dei prezzi tramite la piattaforma informatica regionale dedicata;
d) la ricezione delle comunicazioni relative all'adempimento degli obblighi assicurativi da parte delle agenzie di viaggi e turismo;
e) la trasmissione alla Regione degli elenchi aggiornati delle strutture ricettive e delle particolari attività turistiche in esercizio;
f) il rilascio delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricettive;
g) l'esercizio dei procedimenti amministrativi relativi ai nulla osta e alle autorizzazioni previsti dalla legge;
h) l'esercizio dell'attività di vigilanza, fatta salva la competenza della Regione in merito alla classificazione e agli standard di qualità delle strutture ricettive;
i) l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
l) ogni altro adempimento previsto da questa legge.".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/2006 le parole: "Comunità montane" sono sostituite dalle parole: "Unioni montane".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"3. I Comuni possono elaborare i progetti previsti dal Programma annuale del turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), e contribuire all'implementazione del sistema dell'informazione e accoglienza turistica tramite l'istituzione di propri punti IAT, come previsto all'articolo 7 di questa legge.".



1. L'articolo 7 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Informazione e accoglienza turistica)
1. Al fine di assicurare l'accoglienza ai turisti e le informazioni sull'offerta turistica, la Giunta regionale definisce il sistema dell'informazione e accoglienza turistica, le caratteristiche strutturali e operative per il riconoscimento dei centri e dei punti IAT di cui ai commi 2, 3 e 4, secondo un modello articolato sul territorio, nonché il logo e i segni distintivi dei medesimi.
2. La Regione organizza propri centri di Informazione e accoglienza turistica (centri IAT), quali presidi regionali di promozione, marketing territoriale, accoglienza turistica e assistenza agli operatori del settore. A tal fine forniscono, in particolare, informazioni e materiale divulgativo sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione, sull'offerta generale di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursione sul territorio.
3. I Comuni in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 6, possono istituire punti di Informazione e accoglienza turistica (punti IAT), previo assenso della Regione.
4. Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, i Centri di educazione ambientale (CEA) riconosciuti dalla Regione, nonché altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, possono, previo assenso del Comune territorialmente competente, richiedere il riconoscimento alla Regione per l'apertura di propri punti IAT ai turisti con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
5. I centri e punti IAT di cui ai commi 2 e 3 non hanno personalità giuridica e possono essere gestiti in forma diretta o indiretta mediante affidamento a soggetti od organismi privati o pubblico-privati secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e nel rispetto degli standard definiti ai sensi del comma 1.
6. I centri e punti IAT assicurano l'erogazione dei servizi sul territorio secondo caratteristiche strutturali e operative, standard qualitativi e segno distintivo unitari.
7. Al fine della valorizzazione e dell'arricchimento del servizio, i centri IAT possono stipulare convenzioni con soggetti privati, a titolo non oneroso, che prevedano l'utilizzo dei locali e attrezzature dei centri medesimi per lo svolgimento di attività di promozione dell'offerta locale e di marketing territoriale, di prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale, nonché di promozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del territorio.
8. Le attività di promozione dell'offerta locale e di marketing territoriale, di prenotazione e vendita di servizi di carattere turistico-culturale, nonché di promozione di prodotti finalizzati alla conoscenza del territorio possono essere svolte anche dai punti IAT di cui ai commi 3 e 4.
9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 sono svolte nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dalla Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 e si inseriscono nel contesto della programmazione regionale di cui agli articoli 2 e 3.
10. Dalle disposizioni di questo articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.".



1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 9/2006 le parole: ", pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel Bollettino ufficiale della Regione" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: ", per l'aggiornamento e per la pubblicazione dello stesso nel Bollettino ufficiale della Regione".
3. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 9/2006 le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".


1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 9/2006, come modificato da questa legge, è inserito il seguente:
"Art. 9 bis (Coordinamento normativo)
1. Le disposizioni regionali in materia di demanio marittimo sono contenute nella legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo).
2. Le disposizioni regionali in materia di agriturismo sono contenute nella legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura).
3. Le disposizioni regionali in materia di cicloturismo sono contenute nella legge regionale 18 dicembre 2017, n. 37 (Interventi a favore del cicloturismo).
4. Le disposizioni regionali in materia di ittiturismo sono contenute nella legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).".



1. Al comma 5 bis dell'articolo 10 della l.r. 9/2006 dopo le parole: "architettonico e culturale" sono inserite le seguenti: "assoggettati ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137)," e sono aggiunte in fine le parole: "dotate di servizio autonomo di cucina o punto cottura".
2. Al comma 5 ter dell'articolo 10 della l.r. 9/2006 le parole: ", la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati" sono sostituite dalle parole: ". La percentuale massima della superficie netta delle unità abitative a uso residenziale non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2018, n. 13 (Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)".
3. Al comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 9/2006 le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle parole: "commi 3, 4, 5 bis e 5 ter".


1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 9/2006 le parole: "La Giunta regionale" sono sostituite dalle parole: "Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), la Giunta regionale".


1. All'articolo 14 della l.r. 9/2006, la rubrica: "Segnalazione certificata di inizio attività" è sostituita dalla seguente: "Esercizio dell'attività".
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: ". In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi" sono sostituite dalle parole: ", fermo restando il rispetto del divieto di cui all'articolo 43 bis".
3. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006 le parole: ", qualora il Comune ne riconosca l'opportunità ai fini turistici e nel rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate," sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Comune, previa valutazione dell'opportunità della riconversione ai fini turistici e del rispetto delle specifiche destinazioni urbanistiche delle aree interessate, comunica all'autorità che ha posto il vincolo l'avvenuta riconversione.".
4. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 della l.r. 9/2006 la parola: "Regione" è sostituita dalle seguenti: "struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo".


1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Il Comune, previa diffida, sospende l'esercizio dell'attività ricettiva per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
a) mancanza di uno dei requisiti obbligatori relativi al livello minimo di classificazione;
b) mancata assegnazione o rinnovo della classificazione entro i termini previsti;
c) mancata rispondenza dello stato dei locali alle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria, indicando altresì le eventuali prescrizioni da adempiere.".



1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta assumono la denominazione aggiuntiva di annuale (A), quando sono aperte per l'intero arco dell'anno. La loro chiusura temporanea è consentita per un periodo massimo di tre mesi all'anno, a scelta dell'operatore. Le strutture medesime assumono la denominazione aggiuntiva di stagionale (S), quando sono aperte solo in determinati periodi dell'anno.".

2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"3. Le aperture stagionali delle strutture ricettive non possono avere né una durata inferiore a tre mesi consecutivi all'anno né una durata superiore a otto mesi anche non consecutivi nel corso dell'anno.".



1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 9/2006 dopo le parole: "registrazione audiovisiva," sono inserite le parole: "strumenti informatici,".
2. Al comma 1 bis dell'articolo 18 della l.r. 9/2006 le parole: "all'articolo 10" sono sostituite dalle parole: "al presente capo".


1. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"6. Nelle strutture ricettive di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, gli allestimenti mobili per il pernottamento, quali caravan, maxicaravan, mobilhouse, tende e lodge tents, collocati a servizio dei clienti e riconducibili a qualsiasi titolo nella disponibilità del gestore, non sono soggetti a permesso di costruire né a denuncia di inizio di attività, a condizione che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non possiedano alcun collegamento permanente con il terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche di adduzione e di smaltimento siano rimovibili in qualsiasi momento. Le tende e le lodge tents devono essere realizzate con materiali smontabili e trasportabili.".

2. Al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 9/2006 le parole: "I mezzi" sono sostituite dalle parole: "Gli allestimenti".
3. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 9/2006 le parole: "dei mezzi" sono sostituite dalle parole: "degli allestimenti" e le parole: "sessanta per cento" sono sostituite dalle parole: "settanta per cento".


1. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"3. L'assegnazione del marchio è effettuata dalla Regione sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione di Giunta regionale, sentite le associazioni di settore più rappresentative a livello regionale.".



1. Nella rubrica dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 le parole: "Attività ricettive rurali" sono sostituite dalle parole: "Country house".
2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 le parole: "Sono attività ricettive rurali quelle" sono sostituite dalle parole: "Le country house sono attività ricettive rurali".
3. Il comma 3 ter dell'articolo 21 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"3 ter. Le country house e le residenze d'epoca extra-alberghiere sono gestite in forma imprenditoriale e possono offrire le attività accessorie di cui all'articolo 18.".



1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 9/2006 le parole: "non in forma di impresa" sono sostituite dalle parole: "anche in forma non imprenditoriale" e sono aggiunte, in fine, le parole: "Presso tali strutture è consentito il soggiorno anche con modalità di autogestione.".
2. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 9/2006 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune atta a regolamentare le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.".


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"1 bis. Gli affittacamere possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale, quando la gestione non è occasionale;
b) in forma non imprenditoriale, da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale, secondo le modalità stabilite al comma 1 quater dell'articolo 34.".

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 9/2006 le parole: "assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare," sono sostituite dalla seguente: "forniscono".
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"3. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione; in tal caso, il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea.".



1. Il comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"5. Sono tenuti a iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21, 26, comma 1 bis, lettera a), e 27, nonché coloro che svolgono le attività di cui al presente capo in forma organizzata e non occasionale.".



1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 9/2006 dopo le parole "delle relative autorizzazioni." sono aggiunte le parole: "La Giunta regionale definisce gli elementi che gli stabilimenti balneari adottano, su base volontaria, al fine di conseguire specifici livelli di qualità dei servizi offerti, con particolare riguardo alla adozione di misure ecosostenibili.".
2. Al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 9/2006 dopo le parole: "ed organizzazione amministrativa)" sono inserite le parole: "e dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 7 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo)".


1. All'articolo 31 della l.r. 9/2006, la rubrica: "Esercizio delle attività" è sostituita dalla seguente: "Esercizio, cessazione e sospensione dell'attività".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio l'elenco aggiornato delle particolari attività turistiche in forma di impresa di cui all'articolo 30.".



1. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 9/2006 le parole: "per periodi non superiori a sei mesi nell'arco dell'anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto" sono sostituite dalle parole: "in conformità alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo)".
2. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: "e ogni variazione relativa alle comunicazioni presentate".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 9/2006 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il Comune trasmette alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle comunicazioni pervenute ai sensi del comma 2.".



1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"Art. 33 bis (Garden sharing)
1. L'attività di garden sharing consiste nel mettere a disposizione dei turisti itineranti, con o senza mezzi propri, spazi all'aperto o aree verdi ed eventuali allestimenti mobili da parte di soggetti privati. L'attività è consentita in aree private, con destinazione d'uso residenziale, dove sia presente almeno un'unità abitativa privata autonoma, non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con area verde pertinenziale adatta alla sistemazione di ospiti itineranti. Può essere data ospitalità fino a un massimo di due equipaggi per non più di sette notti consecutive. L'equipaggio è composto da non più di cinque persone. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta in forma non imprenditoriale avvalendosi della normale organizzazione familiare ed è soggetta a una comunicazione di inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli allestimenti mobili e le modalità di attuazione di questo articolo.
4. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 2, con l'indicazione dei prezzi praticati nonché delle variazioni segnalate. Il Comune trasmette altresì entro il 31 gennaio di ogni anno l'elenco delle comunicazioni pervenute.".



1. All'articolo 34 della l.r. 9/2006 la rubrica: "Offerta del servizio di alloggio e prima colazione" è sostituita dalla seguente: "Bed and Breakfast".
2. Il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive nelle quali è fornito alloggio in camere ed è somministrata la prima colazione.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 9/2006, come sostituito da questo articolo, sono inseriti i seguenti:
"1 bis. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
1 ter. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera a), l'attività ricettiva è svolta, in forma organizzata e non occasionale, in non più di sei camere con un massimo di dodici posti letto. Il titolare può gestire non più di due esercizi di bed and breakfast nel medesimo edificio.
1 quater. Nel caso di cui al comma 1 bis, lettera b), l'attività ricettiva è svolta, in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare per periodi anche non continuativi, che non superino complessivamente i trecentotrentacinque giorni l'anno da comunicarsi all'inizio di ogni semestre. Resta salva la possibilità di modificare le date di chiusura entro quarantotto ore dall'inizio del periodo precedentemente indicato, mediante comunicazione per via telematica da inviare al Comune competente per territorio e alla Regione. E' consentita la gestione di un solo esercizio di bed and breakfast da parte del medesimo titolare, anche su due edifici separati.
1 quinquies. L'esercizio di bed and breakfast è subordinato alla presentazione al Comune territorialmente competente della SCIA per le attività esercitate in forma imprenditoriale o della comunicazione di inizio attività, per quelle esercitate in forma non imprenditoriale.".

4. Al comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 9/2006 le parole: "della comunicazione di cui al comma 1" sono sostituite dalle parole: "della SCIA o della comunicazione di cui al comma 1 quinquies".
5. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 34 della l.r. 9/2006, come modificato da questo articolo, è inserito il seguente:
"4 ter. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al Comune competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.".

6. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 9/2006, dopo le parole: "in modo igienico" sono aggiunte le seguenti: "; il titolare è tenuto alla frequenza di un corso concernente la disciplina igienico sanitaria in materia di somministrazione di alimenti e bevande, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria e nel rispetto della pertinente normativa statale ed europea".


1. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 le parole: "nella Sezione I" sono sostituite dalle parole: "agli articoli 21, 26 e 27 della Sezione I".
2. Al comma 2 dell'articolo 34 bis della l.r. 9/2006 le parole: "è riconosciuto un contrassegno" sono sostituite dalle parole: "è attribuito un codice".


1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari o gestori delle strutture di cui al capo I, al capo II, sezione I e agli articoli 30, comma 2, 33 bis e 34, allegano alla SCIA, ovvero alla comunicazione di inizio attività, la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare. I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati. Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 1° gennaio dell'anno successivo intendono variare i prezzi comunicano la variazione al Comune e alla Regione mediante la piattaforma informatica regionale dedicata. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, comunicano le eventuali variazioni del periodo dell'esercizio dell'attività per l'anno successivo.".

2. Il comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"3. La mancata o incompleta comunicazione della variazione dei prezzi nei termini e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi comunicati.".



1. Al comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 9/2006 le parole: "e, per le strutture di cui al capo I, alla sezione I del capo II e all'articolo 34, anche i cartellini dei prezzi nel luogo di prestazione dei singoli servizi" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 9/2006 le parole: "e nei cartellini" sono soppresse.


1. Dopo l'articolo 41 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"Art. 41 bis (Informazioni sull'accessibilità delle strutture ricettive)
1. Ai fini della migliore fruizione dell'offerta turistica, le strutture ricettive forniscono le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone con bisogni speciali secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il sito web della struttura ricettiva contiene informazioni sull'accessibilità di cui al comma 1.".



1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 9/2006, le parole: "e nei cartellini" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 9/2006, la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione" e le parole: "comma 2, 32 e 34" sono sostituite dalle parole: "comma 2, 32, 33 bis e 34".
3. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 9/2006, la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione" e dopo le parole: "della struttura" sono inserite le parole: "tramite posta elettronica certificata o".
4. Al comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 9/2006, la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione" e le parole: "o a quello relativo" sono sostituite dalle seguenti: "che è irrogata dal Comune ai sensi dell'articolo 45, comma 18. Resta ferma la competenza della Regione in merito".
5. Al comma 5 dell'articolo 42 della l.r. 9/2006, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4".


1. Il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i titolari o gestori delle strutture ricettive di cui al capo I, al capo II, sezione I e sezione III e al capo III, comunicano gli arrivi e le presenze degli ospiti entro i primi cinque giorni del mese successivo alla struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo con le modalità individuate dalla Giunta regionale.".



1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"Art. 43 bis (Denominazione delle strutture ricettive)
1. In ambito comunale sono vietate omonimie fra gli esercizi ricettivi e indicazioni atte a creare incertezze sulla natura e sulla classificazione degli stessi.".



1. Il comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni relative alla classificazione di cui all'articolo 13 e al marchio di qualità di cui all'articolo 20, segnalando le eventuali irregolarità ai Comuni competenti. Resta ferma la competenza dei Comuni in merito all'irrogazione della sanzione sul mancato rispetto delle disposizioni relative alla classificazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 18.".



1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: "ai sensi dell'articolo 43" e alla lettera c) del medesimo comma la parola: "Provincia" è sostituita dalla parola: "struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006, le parole: "diverse da quelle consentite" sono sostituite dalle parole: "di livello superiore o comunque non rispondenti a quelle possedute o assegnate dall'ente ovvero ne omette la pubblicizzazione".
3. Al comma 8 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 le parole: "da euro 150,00 a euro 300,00" sono sostituite dalle parole: "da euro 250,00 a euro 500,00".
4. Il comma 10 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"10. Chiunque eserciti l'attività di cui agli articoli 33 bis o 34 senza aver inoltrato la comunicazione o SCIA ivi previste, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00. Chi la esercita in mancanza dei requisiti previsti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 350,00 a euro 700,00.".

5. Dopo il comma 10 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"10 bis. Chiunque non ottemperi agli adempimenti connessi all'attuazione dell'articolo 34 bis è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 500,00.".

6. Il comma 14 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"14. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'articolo 40 comporta l'applicazione della sanzione da euro 750,00 a euro 2.250,00; l'omessa esposizione delle tabelle dei prezzi di cui all'articolo 41 comporta l'applicazione della sanzione da euro 350,00 a euro 1.050,00.".

7. Al comma 15 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006, le parole: "e di cui agli articoli 34 e 35" sono sostituite dalle parole: "sezione III e al capo III", e le parole: "da euro 150,00 a euro 300,00" sono sostituite dalle parole: "da euro 250,00 a euro 500,00".
8. Al comma 16 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 le parole: "da euro 150,00 a euro 300,00" sono sostituite dalle parole: "da euro 250,00 a euro 500,00".
9. Al comma 18 dell'articolo 45 della l.r. 9/2006, le parole: "dall'ente incaricato della vigilanza ai sensi dell'articolo 44," sono sostituite dalle parole: "dai Comuni".


1. Il comma 4 dell'articolo 46 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"4. E' guida naturalistica o ambientale escursionistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone in ambienti naturali o di interesse per l'educazione ambientale comprese le aree protette, parchi, riserve naturali, illustrandone le caratteristiche territoriali, gli aspetti ambientali e storico-antropologici, con esclusione di percorsi posti sui sentieri classificati con indici di difficoltà EE (itinerario per escursionisti esperti) ed EEA (itinerario per escursionisti esperti con attrezzatura) secondo la scala del CAI recepita dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Istituzione della rete escursionistica della Regione Marche) nonché dei percorsi e sentieri, anche non classificati, che richiedono l'uso di attrezzature e tecniche alpinistiche. Restano ferme le competenze in materia di paesaggio e bellezze naturali delle guide turistiche e delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna.".



1. Al comma 5 dell'articolo 47 della l.r. 9/2006 le parole: "Le Province provvedono" sono sostituite dalle parole: "La Regione provvede".


1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 9/2006 le parole: "denuncia di inizio attività" sono sostituite dalla parola: "comunicazione".


1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 9/2006 le parole: "Le Province approvano" sono sostituite dalle parole: "La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva".


1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 9/2006 le parole: "Le Province approvano, almeno ogni due anni," sono sostituite dalle parole: "La struttura organizzativa regionale competente in materia di formazione approva" e le parole: "secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole: "tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano triennale del turismo, così come previsto dall'articolo 2 bis, comma 2, lettera f)".
2. Al comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 9/2006 le parole: "Le Province possono" sono sostituite dalle parole: "La Regione può".


1. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 9/2006 le parole: "Le Province rilasciano" sono sostituite dalle parole: "La Regione rilascia".


1. Nella rubrica dell'articolo 53 della l.r. 9/2006 la parola: "provinciali" è soppressa.
2. Il comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli abilitati e pubblica sui siti istituzionali, assicurando la massima visibilità, l'elenco di coloro che esercitano la professione ai sensi delle comunicazioni di cui all'articolo 54, specificando le lingue straniere conosciute.".

3. Al comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 9/2006, le parole: "dagli elenchi" sono sostituite dalle parole: "dall'elenco di coloro che esercitano la professione".


1. Nella rubrica dell'articolo 54 della l.r. 9/2006 le parole: "Denuncia di inizio attività" sono sostituite dalle parole: "Comunicazione di esercizio della professione".
2. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 9/2006, dopo le parole: "il proprio domicilio" sono inserite le parole: "e alla Regione tramite la piattaforma informatica dedicata" e dopo le parole: "altresì al Comune" sono inserite le parole: "e alla Regione".


1. Il comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 9/2006 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione può promuovere corsi di aggiornamento o di specializzazione per coloro che esercitano le professioni turistiche di cui al presente capo, anche in collaborazione con le categorie interessate.".

2. Al comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 9/2006 le parole: "La Provincia organizza, almeno ogni biennio," sono sostituite dalle parole: "La Regione può organizzare".


1. All'alinea del comma 7 dell'articolo 57 della l.r. 9/2006, le parole: "l'abilitazione all'esercizio della professione può essere revocata" sono sostituite dalle parole: "l'esercizio dell'attività professionale è vietato, con cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 53, comma 3," e le parole: "può essere sospesa" sono sostituite dalle parole: "l'esercizio dell'attività può essere sospeso".
2. Al comma 7 dell'articolo 57 della l.r. 9/2006 le parole: "La sospensione e la revoca sono disposte dalla Provincia sulla base dei verbali delle contravvenzioni disposte dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti." sono soppresse.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 57 della l.r. 9/2006, come modificato da questo articolo, è aggiunto il seguente:
"7 bis. La sospensione o il divieto di cui al comma 7 sono disposti dalla Regione sulla base dei verbali delle contravvenzioni irrogate dai Comuni, nonché dei reclami pervenuti dai clienti.".



1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 9/2006 è inserita la seguente:
"a bis) organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo esclusivamente mediante strumenti di comunicazione online, comprese l'assistenza e la consulenza ai turisti;".

2. Il comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 9/2006 è abrogato.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"3 bis. Per l'esercizio delle agenzie di cui al comma 1, lettera a bis), non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.".



1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 9/2006 le parole: "nel Bollettino ufficiale della Regione" sono sostituite dalle parole: "sui siti istituzionali della Regione".


1. Al comma 1 bis dell'articolo 62 della l.r. 9/2006 le parole: "dall'articolo 50" sono sostituite dalle parole: "dagli articoli 47 e 49".


1. Nei commi 1, 4 e 5 dell'articolo 65 della l.r. 9/2006 la parola "Provincia" è sostituita dalla parola: "Regione".


1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 9/2006 è sostituita dalla seguente:
"c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione europea per i quali ricorrono le condizioni di cui agli articoli 27 e 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania);".

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 66 della l.r. 9/2006 sono aggiunte le seguenti:
"e bis) coloro che sono in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 20 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);
e ter) coloro che hanno conseguito attestati di qualifica di II livello rilasciati a seguito del superamento di esami finali relativi a percorsi formativi specifici, autorizzati dalla Regione. Un funzionario regionale fa parte della commissione d'esame per il rilascio di tali attestati.".

3. Al comma 4 dell'articolo 66 della l.r. 9/2006 le parole: "nel Bollettino ufficiale della Regione" sono sostituite dalle parole: "sui siti istituzionali della Regione".


1. Al comma 2 dell'articolo 67 della l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'operato delle associazioni".
2. Al comma 3 dell'articolo 67 della l.r. 9/2006 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualsiasi eventuale variazione degli scopi costitutivi è tempestivamente comunicata alla Regione e al Comune territorialmente competente.".


1. Al comma 1 dell'articolo 68 della l.r. 9/2006 le parole: "quattro all'anno e per almeno due dei quali la durata del viaggio e soggiorno non superi i tre giorni" sono sostituite dalle parole: "due all'anno e per un gruppo limitato di viaggiatori e senza offerta al pubblico".


1. Alla rubrica del Titolo V della l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per la qualificazione delle attività turistiche".


1. Al comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 9/2006 la parola: "concede" è sostituita dalle parole: "può concedere anche mediante l'utilizzo di fondi statali o europei" e dopo le parole "attività turistiche" sono aggiunte, in fine, le parole: ", con le modalità stabilite dalla Giunta regionale".


1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 9/2006 sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatte salve le diverse disposizioni relative ai finanziamenti europei o statali".


1. Dopo l'articolo 73 della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"Art. 73 bis (Siti turistici di interesse regionale)
1. La Regione Marche riconosce il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi come sito turistico di interesse regionale, in quanto destinazione di rilevante attrazione turistica e generatore economico di sviluppo locale, pertanto partecipa, nei limiti delle risorse a disposizione, alla sua valorizzazione attraverso forme di gestione o sostegno dell'attività secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente.".



1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Le disposizioni di cui al comma 5 ter dell'articolo 10 della l.r. 9/2006, come modificato dall'articolo 11 di questa legge, si applicano anche alle strutture ricettive esistenti e aventi il vincolo di destinazione ricettiva alberghiera, la cui attività risulti sospesa o cessata alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Nelle more della modifica della piattaforma informatica regionale di cui all'articolo 54 della l.r. 9/2006, come modificato dall'articolo 44 di questa legge, la Regione trasmette le comunicazioni di inizio attività ed esercizio della professione, ricevute dai soggetti abilitati, ai Comuni territorialmente competenti tramite posta elettronica certificata.
3. Al fine dell'attuazione delle disposizioni introdotte da questa legge che necessitano di adeguamento degli atti amministrativi, la Giunta regionale adotta i relativi atti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Tenuto conto delle limitazioni imposte a seguito dell'emergenza COVID-19, i termini previsti all'articolo 27 di questa legge relativamente ai periodi di chiusura non si applicano fino al 31 dicembre 2020.


1. L'articolo 5 della l.r. 9/2006 è abrogato. Della medesima legge sono altresì abrogati:
a) il comma 1 bis dell'articolo 2;
b) i commi 1 e 3 dell'articolo 13;
c) il comma 2 dell'articolo 16;
d) il comma 2 dell'articolo 20;
e) il comma 3 bis dell'articolo 26;
f) i commi 2 e 8 dell'articolo 34;
g) il comma 4 dell'articolo 40;
h) i commi 2 e 3 dell'articolo 43;
i) il comma 3 dell'articolo 52;
l) i commi 2 e 4 dell'articolo 53;
m) il comma 4 dell'articolo 67;
n) il comma 3 dell'articolo 68;
o) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 71.

2. Sono o restano abrogati:
a) il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011);
b) il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013);
c) il comma 4 dell'articolo 51 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale");
d) il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche. Legge di stabilità 2019).