Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2021, n. 1 |
Titolo: | Ulteriori modificazioni alla normativa regionale in materia istituzionale e modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 “Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio” |
Pubblicazione: | (B.U. 7 gennaio 2021, n. 2) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Attivitŕ amministrativa |
Sommario
Art. 1 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 23/1995)
Art. 2 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1996)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 4/2017)
Art. 4 (Norme transitorie)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifica all'articolo 10 della l.r. 34/1996)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 4/2017)
Art. 4 (Norme transitorie)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:
"1. I consiglieri regionali ed i componenti della Giunta regionale per l'espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni connesse alla carica ricoperta possono recarsi in missione al di fuori del territorio regionale o del territorio nazionale, previa presentazione alla struttura organizzativa regionale competente per la liquidazione del rimborso delle spese sostenute di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La dichiarazione deve, in particolare, riportare le motivazioni che giustificano la missione medesima e dare atto della sua conformità a criteri relativi allo svolgimento delle missioni istituzionali determinati rispettivamente dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale.".
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) è sostituito dal seguente:
"1. Le nomine o designazioni sono effettuate prima delle scadenze dei termini previsti dalle normative istitutive. Nei soli casi di termini coincidenti con quelli della legislatura regionale, ovvero scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e quarantacinque giorni dopo la prima riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse, le nomine e le designazioni sono effettuate entro i quattro mesi successivi alla prima seduta del Consiglio e il termine per la presentazione delle candidature è fissato al quarantacinquesimo giorno successivo alla suddetta seduta.".
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio), come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), è sostituita dalla seguente: "a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale elegge nella medesima seduta i quattro componenti di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente espressione delle minoranze, in modo da garantire comunque la rappresentanza delle quattro Università marchigiane, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea oppure laurea specialistica oppure laurea magistrale;
b) esperienza almeno quinquennale acquisita all'interno di una Università esercitando attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile;
c) svolgere alla data di presentazione della candidatura attività di ricerca, di docenza o amministrativo-contabile presso una delle Università marchigiane.
3. Ciascun candidato può essere proposto, da parte dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 34/1996, in rappresentanza di una sola Università marchigiana.
4. All'elezione si procede con tre votazioni separate secondo il seguente ordine:
a) elezione del Presidente e del Vice Presidente; a tal fine ciascun consigliere vota un solo nome. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto voti pari ai tre quinti dei votanti e risulta eletto Vice Presidente il candidato che ha ottenuto il successivo maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui è stato proposto colui che risulta eletto Presidente;
b) elezione del primo componente. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui sono stati proposti i neoeletti Presidente e Vice Presidente;
c) elezione del secondo componente. Risulta eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti e che è stato proposto in rappresentanza di una Università differente da quella per cui sono stati proposti i neoeletti Presidente, Vice Presidente e primo componente.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituito da questo articolo, sono inseriti i seguenti:
"4.1. Il componente che cessa la propria attività di ricerca, di docenza o amministrativo - contabile, presso l'Università in rappresentanza della quale è stato candidato, decade dal relativo incarico.
4.2. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa di uno dei componenti indicati alla lettera a) del comma 1, l'Assemblea legislativa regionale procede alla sua sostituzione nel rispetto delle garanzie previste al comma 2.".
1. In sede di prima applicazione le candidature disciplinate dall'articolo 5 della l.r. 34/1996, relative alle nomine indicate all'articolo 10 della medesima legge regionale, così come modificato dall'articolo 2, sono presentate nel termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Sono fatte salve le candidature pervenute nei termini ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 34/1996 nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge purché in regola con le disposizioni previste dalla normativa vigente.
2. In sede di prima applicazione, in deroga alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), i consiglieri e i gruppi assembleari regionali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le associazioni operanti nel settore interessato, possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale proposte di candidatura relative alle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 3, entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste ai commi 1 bis, 2 e 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 34/1996, utilizzando la modulistica approvata ai sensi di legge. I candidati a Presidente, Vice Presidente o componente il Consiglio di Amministrazione dell'ERDIS devono possedere i requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Consiglio-Assemblea legislativa provvede ad effettuare le nomine di cui alla predetta lettera a), su parere di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1996 della competente Commissione assembleare.
3. In sede di prima applicazione, i soggetti designati dalle Università marchigiane ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge, sono candidati alle nomine di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 3, e si intendono rappresentanti dell'Università dove hanno prestato o prestano la propria opera. Ai medesimi designati non si applica la procedura definita al comma 2.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS nominati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino all'adozione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.