Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 8 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 “Disciplina del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (CREL)" |
Pubblicazione: | (B.U. 27 maggio 2021, n. 40) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 15/2008)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 15/2008)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 15/2008)
Art. 4 (Disposizioni transitorie)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 15/2008)
Art. 3 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 15/2008)
Art. 4 (Disposizioni transitorie)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15 (Disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL)) la parola: "ventisette" è sostituita dalla parola: "trentanove".
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 sono inserite le seguenti:
"a bis) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie;
a ter) un rappresentante delle organizzazioni sindacali del corpo docente della scuola;".
3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".
4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: "due" è sostituita dalla parola: "tre".
5. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 è inserita la seguente:
"d bis) un rappresentante delle associazioni rappresentative dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali;".
6. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".
7. Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 le parole: "un rappresentante" sono sostituite dalle parole: "tre rappresentanti".
8. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 le parole: "dell'Unione delle Camere di commercio delle Marche" sono sostituite dalle parole: "della Camera di commercio delle Marche".
9. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 15/2008 è aggiunta la seguente:
"l bis) due rappresentanti delle Università marchigiane.".
1. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 dopo le parole: "che rivestono nelle stesse, cariche direttive." sono inserite le parole: "I rappresentanti, di cui alle lettere a bis) e a ter) del comma 1 dell'articolo 2, sono designati congiuntamente da organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale diverse da quelle che provvedono alle designazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma e sono scelti tra soggetti che rivestono nelle stesse, cariche elettive.", le parole: "Il rappresentante di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 è designato" sono sostituite dalle parole: "I rappresentanti di cui alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 sono designati", le parole: "dall'Unione delle camere di commercio delle Marche" sono sostituite dalle parole: "dalla Camera di commercio delle Marche" e dopo le parole: "etica e solidale delle Marche." è aggiunto il seguente periodo: "I rappresentanti delle Università marchigiane sono designati dalla Conferenza dei Rettori delle medesime Università.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 è inserito il seguente:
"4 bis. Qualora le designazioni pervenute risultino superiori al numero dei rappresentanti previsti per ciascuna categoria dall'articolo 2, il Presidente dell'Assemblea legislativa invita le categorie interessate ad effettuare le designazioni congiunte ai sensi del comma 4, fissando un termine, non superiore a trenta giorni dall'invito, entro il quale provvedere. Decorso tale termine il Presidente, sentito l'Ufficio di presidenza, procede alla individuazione dei rispettivi rappresentanti.".
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 le parole: "i due terzi" sono sostituite dalle parole: "il 60 per cento".
4. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 è sostituito dal seguente:
"6. I componenti del CREL restano in carica fino alla data del decreto di nomina dei nuovi componenti.".
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 15/2008 è aggiunto il seguente:
"6 bis. La partecipazione ai lavori del CREL è gratuita e non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza.".
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 15/2008 è inserito il seguente:
"2 bis. Il CREL delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di quoziente decimale si effettua l'arrotondamento all'unità superiore.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 15/2008 è inserito il seguente:
"3 bis. Il CREL può riunirsi in modalità telematica.".
1. In sede di prima applicazione, il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale completa la rappresentanza del CREL così come integrata ai sensi dell'articolo 1 di questa legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.