Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 2022, n. 17
Titolo:Modifiche ulteriori alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)
Pubblicazione:(B.U. 29 luglio 2022, n. 64)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), come modificato dalla legge regionale 31 marzo 2022, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura)), è sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando il rispetto delle previsioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13 (Norme edilizie per il territorio agricolo), per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere utilizzati sia i fabbricati a destinazione abitativa, esclusi quelli di categoria di lusso, sia i fabbricati strumentali all'attività agricola, già esistenti nel fondo.".

2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 21/2011, come modificato dalla l.r. 7/2022, le parole: "e l'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi di questa legge, non comporta, in ogni caso, il cambio di destinazione d'uso dei locali e dei manufatti aziendali impiegati" sono soppresse.
3. L'articolo 18 della l.r. 21/2011, come modificato dalla l.r. 7/2022, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Barriere architettoniche)
1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le disposizioni contenute nella Parte II, Capo III, Sezioni I e II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. La conformità degli edifici destinati all'esercizio dell'attività agrituristica alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale. Resta fermo l'obbligo di adeguamento delle strutture alla vigente disciplina in caso di interventi di ristrutturazione.
3. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 specifica i requisiti tecnici e strutturali minimi dei locali destinati all'attività agrituristica, nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 di questo articolo.".

4. L'articolo 42 bis della l.r. 21/2011, come inserito dalla l.r. 7/2022, è sostituito dal seguente:
"Art. 42 bis (Ospitalità di animali)
1. Gli imprenditori agricoli possono offrire il servizio di ospitalità agli animali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, e delle normative igienico-sanitarie di sanità pubblica veterinaria; in particolare, gli stabilimenti e gli operatori devono essere registrati nella Banca Dati Nazionale e gli animali devono essere identificati secondo la normativa vigente. Le materie prime per la produzione delle razioni alimentari da somministrare devono essere di prevalente origine aziendale.".

5. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011;
b) gli articoli 15 e 21 della l.r. 7/2022.



1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.