Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2022, n. 31
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilitŕ 2023)
Pubblicazione:(B.U. 31 dicembre 2022, n. 114)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per il triennio 2023-2025)
Art. 3 (Fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio)
CAPO II Disposizioni finanziarie
Art. 4 (Modifica alla l.r. 35/2001)
Art. 5 (Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)
Art. 6 (Disposizioni in materia di attività venatoria. Modifica alla l.r. 7/1995)
Art. 7 (Modifica della dotazione finanziaria della l.r. 35/2021)
CAPO III Ulteriori disposizioni
Art. 8 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 9 (Modifiche alla l.r. 22/2021)
Art. 10 (Compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali)
Art. 11 (Contributo straordinario agli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, sociosanitarie e sociali della Regione Marche)
Art. 12 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)
Art. 13 (Modifiche alla l.r. 19/2022)
Art. 14 (Modifica alla l.r. 18/2021)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 13/2020)
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 26/1996)
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 17 (Copertura finanziaria)
Art. 18 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

CAPO I
Disposizioni generali



1. Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), paragrafo 7 dell'allegato 4/1, il quadro finanziario del periodo 2023-2025 è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2023: euro 5.762.390.499,32;
b) previsione entrate - anno 2024: euro 5.125.402.593,44;
c) previsione entrate - anno 2025: euro 4.936.737.941,99.



1. Sono autorizzate le spese elencate nella Tabella B "Rifinanziamento per gli anni 2023-2025 delle leggi regionali" allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.
2. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D1 "Cofinanziamenti regionali a programmi statali", allegata a questa legge.
3. Sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle Missioni e dei rispettivi Programmi dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D2 "Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari", allegata a questa legge.
4. Sono autorizzate le spese per la realizzazione degli interventi indicati nella Tabella E "Autorizzazioni di spesa", allegata a questa legge, nei limiti degli importi a fianco riportati.


1. Ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011, nella Missione 20, Programma 3, dello stato di previsione della spesa sono iscritti i seguenti Fondi speciali:
a) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 14.500,00 nell'annualità 2023 ed euro 450.000,00 nell'annualità 2024;
b) Fondo speciale per il finanziamento degli oneri di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio per euro 500,00 nell'annualità 2023 ed euro 438.000,00 nell'annualità 2024.

CAPO II
Disposizioni finanziarie



1. Alla lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), le parole: "al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
3. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i nuovi autoveicoli con potenza complessiva non superiore a 66 kilowatt, con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso dell'anno 2023, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive.
2. Dall'applicazione del comma 1 deriva un minore gettito annuo stimato in euro 1.500.000,00, per ciascun esercizio del bilancio di previsione 2023-2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.


1. Dopo il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è inserito il seguente:
"6 bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la tassa di concessione regionale di cui alla lettera d) del comma 1 non è dovuta per l'anno di conseguimento dell'abilitazione e per i successivi due anni.".

2. L'articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022)) è abrogato.
3. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della l.r. 38/2021, abrogato da questo articolo, continuano ad applicarsi, in relazione alle abilitazioni rilasciate nell'anno 2022, per le annualità 2023 e 2024.
4. Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 1.512,00 per l'esercizio 2023 ed in euro 2.268,00 per gli esercizi 2024 e 2025, computato nello stanziamento iscritto con questa legge al Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" dello stato di previsione delle entrate e già compensato nella Missione 16, Programma 2, dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.


1. Per l'anno 2023 la dotazione finanziaria dell'ATIM di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30) è incrementata di euro 10.000,00.
2. Alla copertura dei maggiori oneri autorizzati al comma 1 si provvede con le risorse iscritte con questa legge per l'anno 2023 per euro 5.000,00 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 5.000,00 a carico della Missione 14, Programma 1, Titolo 1.
3. L'onere a regime relativo al contributo annuale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 35/2021 è rideterminato nell'importo massimo di euro 865.800,00 ed è iscritto con questa legge per euro 432.900,00 nella Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 432.900,00 nella Missione 14, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025; per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti autorizzati con legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi delle disposizioni vigenti.
CAPO III
Ulteriori disposizioni



1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) è sostituita dalla seguente:
"b bis) richieste di emissione di provvisori di uscita da parte dell'istituto tesoriere, affinché quest'ultimo possa effettuare i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, come previsto dall'articolo 58, comma 5, del d.lgs. 118/2011. Resta fermo che il tesoriere effettua autonomamente pagamenti senza mandato nei casi previsti dalla legge.".



1. Alla legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dell'articolo 21 le parole: "agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14";
b) al comma 1 dell'articolo 22 le parole: "al dettaglio" sono soppresse;
c) al comma 3 dell'articolo 56 le parole: "della comunicazione prevista per gli esercizi di vicinato" sono sostituite dalle seguenti: "del titolo abilitativo" e le parole "della comunicazione stessa" sono sostituite dalle seguenti "dello stesso titolo abilitativo";
d) al comma 6 dell'articolo 68, dopo le parole: "l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 72" sono aggiunte le seguenti: ", comma 3";
e) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 71 le parole: "Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati" sono sostituite dalle seguenti: "Oltre ai casi previsti dalla lettera a) e da questa lettera";
f) il comma 2 dell'articolo 72 è sostituito dal seguente:
"2. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche in area demaniale senza il titolo abilitativo ed il nulla osta dell'autorità competente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 3 di questo articolo.";
g) al comma 3 dell'articolo 72, dopo le parole: "di questo capo" sono inserite le seguenti: "nonché di quelle contenute nel regolamento attuativo di cui all'articolo 16";
h) dopo il comma 5 dell'articolo 72 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature:
a) nei casi previsti ai commi 1 e 2;
b) nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico;
c) nei casi di violazione delle limitazioni imposte dai comuni per ragioni di interesse pubblico, viabilità o motivi igienico-sanitari;
d) in caso di gravi o reiterate violazioni delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi del comma 4.";
i) dopo il comma 2 dell'articolo 87 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per ogni altra violazione delle disposizioni di questo capo e del regolamento attuativo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.".



1. La Regione concorre a titolo di cofinanziamento, fino all'importo massimo di euro 3.177.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori all'esito delle relative gare di appalto europee espletate dall'ENAC, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.
2. La copertura della spesa di cui al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 10, Programma 04, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2023-2025.


1. Per l'anno 2023 è autorizzato un contributo straordinario di euro 6.655.000,00 a favore degli enti titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture residenziali extra ospedaliere sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) finalizzato a concorrere alla copertura dei maggiori costi determinati dalla crisi energetica e al conseguente incremento dell'inflazione nonché dal perdurare della necessità di mantenere comportamenti anti pandemici anche dopo la cessazione dello stato d'emergenza da COVID-19.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1.
3. L'onere autorizzato al comma 1 è iscritto con questa legge a carico della Missione 13, Programma 7, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.


1. Ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 dello Statuto della Regione Marche, è ratificata l'intesa di cui all'allegato A, parte integrante di questa legge, sottoscritta il 6 dicembre 2022 dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. L'intesa di cui al comma 1 acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.
3. E' confermato il contributo annuale a favore del Centro Interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO), in attuazione della legge regionale 26 giugno 2008, n. 17 (Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi), a titolo di quota di adesione. Per tale finalità si provvede a valere sullo stanziamento iscritto nella Missione 01, Programma 01, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.


1. Al comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale), il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi alla Giunta regionale entro quindici giorni dall'adozione.".
2. Al comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 19/2022 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La gestione liquidatoria è posta a carico delle risorse del bilancio regionale.".
3. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 28 e il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 19/2022.


1. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale) è aggiunto in fine il seguente periodo: "La Giunta regionale può parimenti avvalersi della consulenza di un esperto per ciascun assessore.".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte con le risorse iscritte con questa legge a carico della Missione 01, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione delle spese.
3. La Giunta regionale istituisce, entro il 31 gennaio 2023, nell'ambito del dipartimento competente in materia di infrastrutture, territorio e protezione civile, una struttura organizzativa denominata "Ufficio speciale per il bacino del Misa e del Nevola".
4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19), come modificata dall'articolo 8 della legge regionale 16 giugno 2022, n. 13, le parole: "21 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "21 dicembre 2023".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2020, le parole: "31 marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".


1. I commi 1.1 e 1.2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale) sono sostituiti dai seguenti:
"1.1. La Centrale Unica di risposta (CUR) per la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112), ai sensi della normativa europea e statale vigente, è istituita presso l'ARS.
1.2. La gestione del Servizio NUE 112, nel rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 31 (Disposizioni urgenti di modifica delle leggi regionali 17 luglio 1996, n. 26 "Riordino del servizio sanitario regionale" e 20 giugno 2003, n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale") è garantita dal personale proprio dell'ARS.".

CAPO IV
Disposizioni finali



1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute in questa legge si fa fronte con le risorse iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2023-2025, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione delle spese e nel rispetto degli equilibri di bilancio.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2023.

Allegati

Scarica l'allegato in formato pdf