Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 29 giugno 2023, n. 8
Titolo:Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:(B.U. 29 giugno 2023, n. 57)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 33 (Disposizioni regionali in materia di apicoltura) le parole: "informazioni contenute" sono sostituite dalle parole: "misure previste".
2. L'articolo 11 della l.r. 33/2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 11 (Sanzioni)
1. L'omissione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 1 dell'articolo 5 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 7.500,00 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di svolgimento dell'attività quando la registrazione è stata sospesa o revocata.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 (Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53) è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.500,00 euro per ciascun apiario irregolare.
3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750,00 euro a 7.500,00 euro.
4. L'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.
5. L'inosservanza delle distanze degli apiari di cui all'articolo 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.
6. L'inosservanza del comma 2 dell'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e con rimozione immediata dell'apiario.
7. Per le violazioni di cui al comma 2, qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l'autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere.
8. Per le violazioni alle disposizioni di questa legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.".



1. Al comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche), le parole: "In fase di subentro" sono sostituite dalle parole: "In caso di subentro".
2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 della l.r. 22/2021 le parole: "nonché per il potenziamento di quelli esistenti" sono soppresse.


1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2023 dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2022, n. 15 (Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.


1. La legge regionale 6 giugno 2017, n. 19 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio") è abrogata.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.