Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 giugno 2023, n. 8 |
Titolo: | Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale |
Pubblicazione: | (B.U. 29 giugno 2023, n. 57) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale |
Sommario
Art. 1 (Modifiche alla l.r. 33/2012)
Art. 2 (Modifiche alla l.r. 22/2021)
Art. 3 (Proroga di termini)
Art. 4 (Abrogazione)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modifiche alla l.r. 22/2021)
Art. 3 (Proroga di termini)
Art. 4 (Abrogazione)
Art. 5 (Invarianza finanziaria)
Art. 6 (Dichiarazione d'urgenza)
1. .........................................................................
2. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 8, l.r. 19 novembre 2012, n. 33.
Il comma 2 sostituisce l'art. 11, l.r. 19 novembre 2012, n. 33.
1. .........................................................................
2. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 65, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
Il comma 2 modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 94, l.r. 5 agosto 2021, n. 22.
1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 10 del regolamento regionale 19 ottobre 2009, n. 6 (Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11), già prorogato al 30 giugno 2023 dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2022, n. 15 (Proroga dei termini di disposizioni transitorie inerenti alla pesca dei molluschi bivalvi), è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.
Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 18, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, il termine di cui a questo articolo č prorogato al 30 giugno 2024.
1. .........................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 abroga la l.r. 6 giugno 2017, n. 19.
1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.