Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 5 luglio 2023, n. 9
Titolo:Modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo)
Pubblicazione:(B.U. 13 luglio 2023, n. 61)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) dopo le parole: "da parte di" sono inserite le parole: "tour operators,".


1. Al comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 9/2006 dopo le parole: "Le associazioni" sono inserite le parole: "o i tour operators".


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 ter della l.r. 9/2006 è inserito il seguente:
"1 bis. Sono incluse nel registro regionale di cui al comma 1 le strutture nelle quali si svolgono le attività agrituristiche di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e le attività di ittiturismo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2019, n. 33 (Promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo).".



1. Al comma 10 bis dell'articolo 45 della l.r. 9/2006 le parole: "34 bis" sono sostituite dalle parole: "43 ter".


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.