Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2023, n. 24
Titolo:Ulteriori disposizioni di adeguamento della legislazione regionale
Pubblicazione:(B.U. 21 dicembre 2023, n. 110)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. Alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) dopo le parole: "modalità e termini" sono aggiunte le seguenti: "e, nei limiti dei budget assegnati, in relazione all'acquisizione e alla decorrenza giuridica delle progressioni, anche utilizzando, previa intesa tra i gruppi interessati, le quote di budget assegnato ai gruppi consiliari e non impegnate".


1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 giugno 1997, n. 39 (Interventi a favore dei marchigiani all'estero) dopo le parole: "che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero." sono aggiunte le seguenti: "Particolare rilevanza è attribuita al processo di formazione dei giovani marchigiani all'estero al fine di mantenere e rafforzare la memoria e l'inclinazione all'identificazione con il paese e la regione di origine, nonché valorizzarne ogni specifica esperienza professionale.".
2. Dopo l'articolo 3 della l.r. 39/1997 è inserito il seguente:
"Articolo 3 bis (Interventi per il rientro dei giovani marchigiani)
1. La Regione attiva specifici interventi a favore dei giovani marchigiani emigrati all'estero e, in particolare, promuove:
a) l'inserimento sociale, economico e formativo dei giovani marchigiani emigrati all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale;
b) il contatto con i giovani marchigiani emigrati all'estero e una loro adeguata informazione attraverso i canali di informazione e i social network sulle opportunità sociali, economiche e formative presenti nel territorio marchigiano;
c) la valorizzazione nel territorio regionale delle conoscenze e delle professionalità acquisite all'estero dai giovani marchigiani emigrati.
2. Ai fini di questa legge si intendono per giovani marchigiani all'estero di cui all'articolo 2 coloro che non hanno raggiunto il trentacinquesimo anno d'età.
3. Gli interventi previsti al comma 1 possono riguardare, in particolare:
a) il sostegno all'avvio di attività economiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
b) la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, corsi di specializzazione post universitaria e corsi di formazione professionale, nelle Marche;
c) le azioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro;
d) l'erogazione di contributi a titolo di indennità di prima sistemazione nel territorio regionale;
e) l'attivazione di un sito web e di una banca dati concernente i giovani marchigiani emigrati all'estero.
4. Agli interventi previsti in questo articolo e, in generale, agli interventi rivolti ai giovani marchigiani di cui all'articolo 2, è riservata una quota pari a un terzo delle risorse stanziate annualmente dal bilancio di previsione per questa legge.".

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 39/1997 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione effettua indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui a questa legge, nonché, annualmente, il monitoraggio dei fenomeni migratori, con particolare riferimento per quelli che riguardano i giovani marchigiani.".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 39/1997, come sostituito da questo articolo, è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Regione, sentito il Consiglio dei marchigiani all'estero, promuove la costituzione di un soggetto associativo tra i giovani marchigiani emigrati all'estero per le seguenti finalità:
a) fare rete tra i giovani marchigiani emigrati all'estero;
b) organizzare sul territorio regionale attività per valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite all'estero;
c) ricevere e comunicare aggiornamenti sulle opportunità di rientro.".

5. Dopo l'articolo 12 bis della l.r. 39/1997 è inserito il seguente:
Art. 12 ter (Clausola valutativa)
"1. La Giunta regionale ogni due anni trasmette all'Assemblea legislativa delle Marche una relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti da questa legge.".



1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:
"3. Per tagli boschivi di dimensioni limitate l'autorizzazione di cui al comma 2 è sostituita da una dichiarazione di inizio lavori, nei casi e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.".



1. Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo) è sostituito dal seguente:
"1. La partecipazione dei giovani di età inferiore ai diciotto anni ai campeggi di cui a questo Capo è subordinata alla presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato di salute del giovane e le vaccinazioni cui è stato sottoposto.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 9/2006, come sostituito da questo articolo, è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale approva il modello della scheda prevista dal comma 1.".



1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009) è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'autorizzazione prevista al comma 1 si estende alle aree adiacenti, di proprietà della Regione, individuate dalla Giunta regionale, necessarie alla fruibilità e alla valorizzazione del complesso.".



1. Alla legge regionale 3 aprile 2013, n. 5 (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
"b) le modalità di rilascio, di sospensione e di revoca dell'abilitazione, dell'autorizzazione e della concessione per l'esercizio della cerca e della raccolta dei tartufi;";
b) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: "l'autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "la concessione";
c) alla rubrica dell'articolo 14 la parola: "Autorizzazione" è sostituita dalla parola: "Concessione";
d) al comma 1 dell'articolo 14 le parole: "L'autorizzazione" sono sostitute dalle parole: "La concessione";
e) al comma 2 dell'articolo 14 le parole: "l'autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "la concessione";
f) al comma 3 dell'articolo 14 la parola: "autorizzazioni" è sostituita dalla parola: "concessioni";
g) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 dopo le parole: "abilitazione o" sono aggiunte le parole: "concessione o".



1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 maggio 2018, n.14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea) è inserita la seguente:
"j bis) valorizza e sostiene la progettualità dei Comuni di Magliano di Tenna e Montegiorgio, quali luoghi particolarmente legati alla tradizione della dieta mediterranea, prevedendo finanziamenti per iniziative realizzate in forma singola o associata con altri enti locali, soggetti pubblici e privati;".

2. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 14/2018 è sostituita dalla seguente:
"n) istituisce il premio annuale denominato "Flaminio Fidanza: La dieta mediterranea, ben oltre il cibo", aperto a soggetti pubblici e privati, alle associazioni, alle Università che si siano distinti nella promozione degli stili di vita e del patrimonio socio-culturale e scientifico legato alla dieta mediterranea;".

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 14/2018 è sostituito dal seguente:
"4. Nella scelta dei soggetti collaboratori, oltre ai Comuni di Magliano di Tenna e di Montegiorgio, si dà priorità a quelli che hanno maturato almeno tre anni nella valorizzazione e nella promozione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea.".

4. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 14/2018 sono aggiunte le seguenti:
"h bis) il Sindaco del Comune di Magliano di Tenna o suo delegato;
h ter) il Sindaco del Comune di Montegiorgio o suo delegato;
h quater) il Presidente dell'associazione "Laboratorio Piceno della Dieta Mediterranea" o suo delegato.".



1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 6 (Promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola nella regione Marche) è abrogata.
2. Dopo l'articolo 9 della l.r. 6/2020 è inserito il seguente:
"Art. 9 bis. (Programma triennale)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento, sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma triennale degli interventi di sostegno alle finalità indicate all'articolo 1, specificando i soggetti beneficiari, gli interventi ammessi a finanziamento e le risorse disponibili, con l'indicazione della relativa annualità di finanziamento. Nel programma sono altresì definite le azioni di valorizzazione previste all'articolo 5.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati nell'anno precedente a quello di riferimento, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.".



1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2022, n. 8 (Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria) è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza e con le organizzazioni professionali agricole e sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma triennale di promozione del cavallo del Catria indicando, in particolare:
a) le azioni volte alla diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria, con la conoscenza delle caratteristiche di questa razza, la sua promozione e la sua conservazione;
b) le iniziative in merito alla presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici;
c) le risorse disponibili e la relativa annualità di finanziamento.".



1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 (Trasformazione dell'ASSAM nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca"), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al numero 3, la parola: "agrario" è sostituita dalle seguenti: "tecnico e/o professionale";
b) al numero 4, dopo le parole: "reti tematiche e di partenariato" è inserita la seguente: "anche";
c) al numero 7, dopo le parole: "chimico, microbiologico e sensoriale" sono inserite le seguenti: ", la partecipazione a eventi".

2. Al comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 11/2022 dopo le parole: "composto dal direttore dell'Agenzia" sono inserite le seguenti: ", dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato".
3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2022 è sostituito dal seguente:
"2. Il Revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell'Agenzia, effettua verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio di previsione e la relazione al bilancio di esercizio, verificando la regolarità gestionale.".

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 11/2022, dopo la parola: "trasferimenti" sono inserite le seguenti: "e contributi".
5. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/2022 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e pubblici".


1. Ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2022, n. 18 (Disciplina per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei) la parola: "colloquio" è sostituita dalla parola: "test".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è inserito il seguente:
"1 bis. Le risorse di cui alla lettera b) del comma 1 sono ridistribuite, per importi superiori a euro 1.000,00 ai Comuni delle Unioni stesse in rapporto alla loro superficie boschiva, ovvero per importi inferiori a euro 1.000,00 trattenute dalla stessa Regione che le usa per i medesimi scopi.".

3. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 18/2022 è sostituito dai seguenti:
"3. Le risorse derivanti dai proventi di cui al comma 4 dell'articolo 6, incamerate dalle Unioni montane, fatti salvi i costi di gestione del sistema di riscossione, vengono così ridistribuite:
a) per importi superiori a euro 1.000,00 ai Comuni delle Unioni stesse in rapporto alla loro superficie boschiva;
b) per importi inferiori a euro 1.000,00 trattenute dalle stesse Unioni.
3 bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate alla tutela e alla conservazione dei territori naturali di raccolta dei funghi epigei spontanei, alla vigilanza sull'attività di raccolta dei funghi e alla manutenzione delle strade extraurbane di campagna che portano ai territori naturali di raccolta.".

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 18/2022 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", nonché il ritiro del titolo abilitativo in sede di accertamento. Il titolo abilitativo ritirato è consegnato all'ente che lo ha rilasciato, che provvede alla sua sospensione per sei mesi, e in caso di recidiva per un anno, e alla successiva riconsegna, subordinatamente al versamento dell'importo per il titolo di raccolta di cui all'articolo 6".
5. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 18/2022 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In alternativa, possono essere distrutti al momento della confisca previa compilazione di apposito verbale.".


1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:
"1. Il collegio sindacale delle Aziende sanitarie territoriali e dell'Azienda ospedaliero-universitaria è nominato dal direttore generale a seguito delle designazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e svolge le funzioni di cui al medesimo articolo, nonché ogni altra funzione prevista dalla normativa statale. Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da 3 membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 19/2022 è aggiunto il seguente:
"5 bis. L'Agenzia regionale sanitaria, nell'esercizio delle funzioni a essa attribuite anche ai sensi della l.r. 26/1996, è individuata quale titolare del trattamento dati nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).".



1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 20 quater della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è abrogata.
2. Al numero 10) della lettera a) dell'Allegato A alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"), le parole: "superiore al decimo sino ventesimo" sono sostituite dalle parole: "fino a 8 punti".


1. In sede di prima applicazione, la relazione prevista all'articolo 12 ter della l.r. 39/1997, come inserito dall'articolo 2, è trasmessa dopo due anni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.