Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 9 marzo 1979, n. 14
Titolo:Modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell’1-2-1979, n. 150 (L.R. 9 marzo 1979, n. 13), avente per oggetto: modifica alla legge regionale 23.7.1973, n. 18 recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della Regione Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 marzo 1979, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari
Note:Abrogata dall'art. 24, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Sommario




Art. 1

L’art. 2 della legge regionale avente per oggetto “Modifica alla legge regionale 23.7.1973, n. 18 recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della Regione Marche" approvata dal consiglio regionale nella seduta dell’1.2.1979, n. 150, è sostituito dal seguente:
“L’art. 3 della legge regionale 23.7.1973, n. 18 è sostituito dal seguente:
Ai consiglieri regionali che per l’espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni della carica ricoperta si rechino in missione, autorizzata dallo ufficio di presidenza del consiglio, fuori del capoluogo di regione, spetta:
a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super carburante vigente nel tempo in caso di spostamento con autovettura propria;
b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle otto ore, pari a quella prevista dalla legge statale per i magistrati aventi qualifica di presidenti di sezione della Corte di Cassazione.
Il consigliere può richiedere il rimborso per l’alloggio in albergo di prima categoria; in tal caso l’indennità di cui alla lettera b) viene ridotta di un terzo.
Lo stesso trattamento compete al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e agli assessori per le missioni effettuate fuori del territorio regionale.
L’ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, per quanto di competenza, l’uso delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri che ricoprono cariche ai sensi dello statuto e per tutti gli altri casi particolari.
Le indennità di missioni effettuate all’estero, autorizzate dall’ufficio di presidenza del consiglio, sono liquidate nella misura stabilita, tempo per tempo, con decreto ministeriale da emanarsi in attuazione dell’art. 1 del D.P.R. 31.3.1971, n. 286, per il personale dell’amministrazione dello Stato avente qualifica di presidente di Sezione della Corte di Cassazione".


Art. 2

L’art. 18 della legge regionale avente per oggetto: “Modifica alla legge regionale 23.7.1973, n. 18 recante norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della Regione Marche", approvata dal consiglio regionale nella seduta dell’1.2.1979, n. 150 (1), è soppresso.