Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 maggio 1979, n. 19
Titolo:Norme relative ai piani di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 maggio 1979, n. 28)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Sommario




Art. 1

In attesa della legge urbanistica regionale e della legge di istituzione dei comprensori che disciplineranno in forma organica i livelli della pianificazione territoriale e le relative competenze così da assicurare una gestione coordinata dei diversi strumenti urbanistici, i piani particolareggiati di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni, i piani per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni, i piani per gli insediamenti produttivi di cui all’art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 e successive modificazioni, i piani di lottizzazione di cui all’art. 28 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni, sono adottati in via definitiva dal consiglio comunale.
Sui predetti strumenti urbanistici attuativi è soppressa ogni autorizzazione o approvazione da parte di organi o uffici della Regione prevista da disposizioni statali e regionali, salvo quanto disposto al successivo art. 9.
A ogni effetto di legge l’adozione definitiva del consiglio comunale si intende sostitutiva dell’approvazione della Regione sui piani di cui al primo comma.

Art. 2

I singoli piani sono adottati dal consiglio comunale e le relative deliberazioni, corredate dagli elaborati di cui all’art. 5, sono depositate presso la segreteria del comune per trenta giorni consecutivi e dell’avvenuto deposito è data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso affisso all’albo pretorio del comune; durante tale periodo chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, opposizioni e osservazioni.
La giunta comunale sottopone all’approvazione del consiglio comunale detti piani urbanistici attuativi unitamente alle opposizioni e osservazioni presentate ai sensi del comma precedente.
Il consiglio comunale adotta definitivamente i piani decidendo contestualmente in ordine alle opposizioni e osservazioni presentate.

Art. 3

I piani particolareggiati, i piani per l’edilizia economica e popolare e i piani per gli insediamenti produttivi contengono:
1) l’individuazione degli immobili già espropriati o da espropriare al fine di realizzare gli interventi pubblici con particolare riguardo alle attrezzature, infrastrutture, opere e impianti di interesse generale;
2) la precisazione delle destinazioni d’uso delle singole aree, l’individuazione delle unità di intervento e l’indicazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
3) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d’uso da adottare negli interventi attuativi, con le relative precisazioni planovolumetriche;
4) l’individuazione degli immobili o di parte dei medesimi, da espropriare o da sottoporre a occupazione temporanea, al fine di realizzare interventi sull’edificato;
5) i termini di validità del piano e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l’indicazione delle relative priorità in armonia con i programmi pluriennali di attuazione.


Art. 4

I piani di lottizzazione contengono gli elementi di cui ai punti 2, 3 e 5 dell’art. 3.
La convenzione relativa ai piani di lottizzazione prevede:
1) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
2) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del comune, secondo quanto disposto dall’art. 5 della legge 28.1.1977, n. 10 e i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonchè i criteri per lo scomputo totale o parziale della quota dovuta a norma dell’art. 11 della legge 28.1.1977, n. 10 e le modalità per il trasferimento delle opere al comune;
3) i progetti planovolumetrici degli edifici e i progetti esecutivi delle opere da realizzare, portati al grado di sviluppo tecnico richiesto per la concessione di cui all’art. 4 della legge 28.1.1977, n. 10;
4) i termini di inizio e di ultimazione delle opere di urbanizzazione in armonia con i programmi di attuazione;
5) le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per la inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento.


Art. 5

I piani di cui all’art. 1 sono costituiti dai seguenti elaborati:
1) la relazione illustrativa che precisa le prescrizioni e le previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione con riferimento all’area interessata dal piano, corredata dai seguenti allegati:
- le analisi e le ricerche svolte;
- la specificazione delle aree da acquisire per destinazioni pubbliche e di uso pubblico;
- la relazione finanziaria, con la stima sommaria degli oneri derivanti dall’acquisizione e urbanizzazione delle aree e la loro ripartizione tra il comune e i privati;
- i tempi previsti per l’attuazione, con indicazione delle relative priorità ;
2) copia della planimetria generale dello strumento urbanistico con la individuazione dell’area interessata;
3) la planimetria del piano, disegnata sulla mappa catastale, aggiornata con le costruzioni esistenti e dotata delle principali quote planoaltimetriche, contenenti i seguenti elementi:
- le strade e gli altri spazi riservati alla viabilità e parcheggi, con precisazione delle caratteristiche tecniche delle sedi stradali, con le relative quote altimetriche, oltreché delle fasce di rispetto e dei distacchi degli edifici esistenti dalle sedi stradali;
- gli edifici e gli impianti esistenti e in progetto;
- le aree destinate all’edificazione o alla riqualificazione dell’edilizia esistente con l’indicazione delle densità edilizie, degli eventuali allineamenti, delle altezze massime, dei distacchi fra gli edifici, della utilizzazione e delle sistemazioni delle aree libere e di quelle non edificabili;
- l’eventuale delimitazione di comparti edificatori;
4) il progetto di massima delle opere di urbanizzazione primaria e dei relativi allacciamenti;
5) l’eventuale progetto planovolumetrico degli interventi previsti, con profili e sezioni in scala adeguata e con indicazione delle tipologie edilizie;
6) gli elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel territorio interessato dal piano con indicazione di quelle soggette eventualmente all’esproprio;
7) le norme tecniche di attuazione del piano;
8) il riepilogo informativo statistico di cui al primo comma dell’art. 6.

I piani di lottizzazione sono inoltre corredati dallo schema di convenzione da stipulare con il comune.
Fin dal primo esame da parte dei consigli comunali e per l’intero svolgimento delle procedure a essi relative, gli strumenti urbanistici attuativi di cui all’art. 1 debbono essere corredati dalla documentazione di cui al presente articolo.

Art. 6

Al fine della programmazione di uso del territorio i comuni trasmettono alla Regione copia del riepilogo informativo statistico dei dati di ogni singolo piano entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione del consiglio comunale che lo adotta definitivamente.
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge i comuni trasmettono il riepilogo informativo statistico dei dati del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigenti; tale riepilogo va comunque trasmesso alla Regione unitamente alla deliberazione di adozione, anche di variante, di tali strumenti urbanistici generali.
La giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva i modelli che i comuni utilizzano per la redazione dei riepiloghi statistici informativi di cui al presente articolo.
La giunta regionale assicura l’utilizzazione dei dati da parte degli enti locali e presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato della pianificazione urbanistica nella Regione.

Art. 7

Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge e in particolare per quanto concerne i pareri obbligatori antecedenti alla adozione definitiva e gli adempimenti susseguenti alla pubblicazione continuano ad applicarsi le disposizioni procedimentali previste dalla vigente legislazione per i singoli piani attuativi di cui all’art. 1. I pareri obbligatori di competenza di uffici od organi della Regione sono espressi entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine, il parere si intende favorevole.

Art. 8

I piani di cui all’art. 1 ricadenti nelle zone sottoposte al vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono approvati dai comuni, previa acquisizione del parere vincolante della giunta regionale che l’esprime nel termine di cui all’articolo precedente. Trascorso il termine, il parere si intende favorevole.

Art. 9

I piani di cui al precedente art. 1, sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuta deliberazione di approvazione da parte della giunta regionale, sono sottoposti al procedimento d’approvazione da parte dei comuni secondo le disposizioni che precedono.