Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. 30
Titolo:Norme per la realizzazione, gestione e funzionamento degli asili nido comunali, modifica della legge 27.8.1973, n. 23.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 settembre 1979, n. 49)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 13 maggio 2003, n. 9.

Sommario




Art. 1

L’art. 1 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è sostituito dal seguente:
"L’asilo nido predispone a favore dell’infanzia, nel quadro di un articolato sistema di sicurezza sociale, un servizio diretto a realizzare le finalità e i programmi indicati nelle leggi n. 1044 del 6 dicembre 1971 e n. 891 del 29 novembre 1977".


Art. 2

L’art. 3 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è sostituito dal seguente:
"La presente normativa si estende agli enti e alle istituzioni sottoposti a controllo e vigilanza della Regione che gestiscono asili nido ivi compresi quelli trasferiti ai comuni in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698".


Art. 3

L’art. 4 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è così sostituito:
"I comuni singoli o associati provvedono alla gestione di asili nido:
a) con i fondi assegnati dalla Regione;
b) con i fondi propri;
c) con una eventuale retta a carico delle famiglie dei bambini ammessi all’asilo nido.
La retta è deliberata dal consiglio comunale sentito il comitato di gestione di cui all’art. 9. Nel determinare l’ammontare della retta il comune tiene conto delle condizioni economiche delle famiglie".


Art. 4

Il quarto comma dell’art. 13 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è sostituito dal seguente:
"Il rapporto tra il personale educativo e posto - bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posti - bambino".


Art. 5

All’art. 15 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 è aggiunto il seguente comma:
"La giunta regionale può autorizzare l’apertura dell’asilo nido per periodi inferiori ad un anno;
in tali ipotesi il contributo annuale di gestione è concesso in rapporto ai mesi di apertura dell’asilo nido".


Art. 6

L’art. 1 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 47 è soppresso.

Art. 7

Ai fini della realizzazione, della gestione e del funzionamento degli asili nido comunali, è istituito un fondo regionale alimentato annualmente:
a) dalle associazioni statali di cui alle leggi 6.12.1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891;
b) da quota parte delle assegnazioni statali di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698;
c) da eventuali integrazioni regionali la cui entità è stabilita, per ciascun anno, con la legge di approvazione del bilancio.


Art. 8

L’intervento finanziario regionale concerne:
a) contributi in conto capitale per le spese di costruzione, riattamento, acquisto, impianto ed arredamento degli asili nido;
b) contributi annuali per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili nido.


Art. 9

I comuni singoli o associati, entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano al presidente della Regione la richiesta di contributo, di cui alla lettera a) dell’art. 8, corredata:
a) dalla documentazione attestante i requisiti di cui al primo comma dell’art. 6 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23;
b) dalla previsione di massima della spesa per i lavori da eseguire;
c) dal preventivo di spesa per l’acquisto di immobili e di attrezzature ed arredi.


Art. 10

Sulla base delle richieste pervenute, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 5 della legge 24 novembre 1977, n. 891, il piano degli asili nido comunali da finanziare nell’anno di riferimento fissando la priorità degli interventi, l’entità dei contributi nonché i termini per l’approvazione dei progetti esecutivi.
Nella formazione del piano è rispettato il seguente ordine di priorità :
a) impianto e arredamento di asili nido, già finanziati in attuazione di piani regionali ivi compresi quelli di cui alla legge 22.10.1971, n. 865, realizzati, ma non funzionanti per mancanza di attrezzature e arredi;
b) completamento di opere in corso di realizzazione per le quali si sia determinato un aumento di spesa rispetto al preventivo originario in seguito a revisione di prezzi, aggiudicazione dei lavori in aumento e varianti;
c) opere di riattamento degli asili nido trasferiti ai comuni in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698, al fine del loro adeguamento ai criteri ed agli standards determinati per gli asili nido comunali dalla legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 compatibilmente con le strutture esistenti;
d) costruzione o acquisto di immobili di nuovi asili nido ivi compresi quelli previsti dall’art. 8 della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.


Art. 11

I contributi di cui alla lettera a) dell’art. 8 sono assegnati ai comuni singoli o associati nella misura massima complessiva di lire centocinquanta milioni per ciascun asilo nido.

Art. 12

I progetti dei lavori relativi agli asili nido devono essere conformi alle norme di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 27.8.1973, n. 23. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17.

Art. 13

Il contributo di gestione è concesso per tutti gli asili nido dai comuni singoli o associati.
Il contributo di gestione di cui alla lettera b) dell’art. 8 è stabilito nella misura annuale di L. 1.500.000 per ogni posto bambino autorizzato.
La domanda del contributo di gestione deve essere presentata al presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno corredata da:
a) delibera del consiglio comunale o dell’organo competente dell’associazione dei comuni avente per oggetto l’assunzione della gestione dell’asilo nido con l’indicazione della ricettività e dell’organico del personale;
b) conto consuntivo dell’esercizio precedente e conto preventivo dell’esercizio in corso; per gli asili nido di nuova istituzione deve essere allegato il bilancio di previsione;
c) regolamento dell’asilo nido, approvato dal consiglio comunale o dall’organo competente dell’associazione dei comuni per gli asili nido già in funzione, o dichiarazione di elaborazione in corso per gli asili nido di nuova istituzione;
d) relazione dell’ufficiale sanitario del comune che attesti la frequenza media già registrata o prevista.

Per gli asili nido costruiti senza il contributo previsto dalla presente legge deve essere altresì allegata una relazione degli organi tecnici comunali che illustri le caratteristiche del complesso e ne attesti la rispondenza alle norme della legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.
Per gli asili nido di cui alla legge 23.12.1975, n. 698 i comuni singoli o associati trasmettono anche una relazione che determini i posti - bambino in rispondenza alle caratteristiche previste dall’allegato " A" di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 23.
La giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno provvede alla erogazione del contributo di gestione in unica soluzione.

Art. 14

Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge la misura dei contributi di cui agli artt. 11 e 13 è determinata con la legge di bilancio.
Con le stesse modalità è determinata l’entità delle assegnazioni statali di cui alla legge n. 698 del 23.12.1975 da destinare al finanziamento delle finalità previste dalla presente legge.
Per l’anno 1979 la quota prevista dal comma precedente è stabilita in L. 1200 milioni.


Sulla base delle domande già pervenute a norma dell’art. 6 legge regionale 27 agosto 1973, n. 23 o che pervengano entro 30 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone il piano di cui all’art. 10.
La giunta regionale, entro i successivi 60 gg. presenta al consiglio regionale il piano per la sua approvazione.

Art. 16

Sono abrogate le disposizioni di precedenti leggi regionali in contrasto con la presente legge.