Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 1980, n. 11 |
Titolo: | Integrazione del regolamento n. 6 del 23 settembre 1977 per l'attuazione della legge 28.1.1977, n. 10 concernente: "Determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione". |
Pubblicazione: | (B.U. 11 aprile 1980, n. 34) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | URBANISTICA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Dopo l’art. 9 del regolamento regionale 23/7/1977, n. 6, č aggiunto il seguente art. 9/bis:
Art. 9/bis
COSTI DI URBANIZZAZIONE PER GLI INTERVENTI NELLE AREE PEEP
Nell'ambito dei piani di zona, di cui alla legge 18/4/1962, n. 167 e successive modificazioni e delle aree destinate ai sensi dell'art. 51 della legge 22/10/1971, n. 865 e successive modificazioni, ferme restando le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 della legge 28/1/1977, n. 10, il costo delle opere di urbanizzazione non puň essere determinato in misura superiore al sessanta per cento del corrispondente contributo per opere di urbanizzazione stabilito dal comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 10 del 28/1/1977 e del presente regolamento per le rispettive zone omogenee A-B-C di cui al D.M. 2 aprile 1968.