Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 aprile 1980, n. 21
Titolo:Modifica della legge n. 25 dell'11.8.1979 per l'adeguamento del calendario venatorio 1979/80 alla convenzione internazionale di Parigi concernente la protezione degli uccelli recepita dallo Stato italiano con legge 24.11.1978, n. 812.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 aprile 1980, n. 40)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

In attuazione della convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1979 relativo alla variazione dell’elenco delle specie cacciabili, la legge regionale 11 agosto 1979, n. 25, concernente il calendario venatorio regionale per l’annata 1979/ 1980 è modificata come segue:
a) il primo comma dell’art. 5 è sostituito dal seguente: "La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1979 e termina il 10 marzo 1980";
b) il punto 3) del quarto comma del citato art. 5 è sostituito dal seguente: "3) Specie cacciabili fino al 28 febbraio 1980: alzavola, canapiglia, cesena, chiurlo, combattente, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima minore, tottavilla".
c) il punto 6) del quarto comma del citato art. 5 è sostituito dal seguente: "6) specie cacciabili fino al 10 marzo 1980: allodola, beccaccino, cappellaccia, codone, colombaccio, cornacchia nera, corvo, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, pavoncella, piviere, porciglione, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, volpe".
d) gli orari per l’esercizio venatorio nel mese di marzo di cui all’art. 6 sono sostituiti con l’orario seguente: "Nel periodo 1- 10 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,30".
e) il secondo comma dell’art. 10 è sostituito dal seguente: "L’uso del cane, dal 18 agosto al 29 febbraio, è consentito solamente nelle giornate di caccia; dal 1 marzo al 10 marzo, è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio regionale".
f) L’ottavo comma dell’art. 11 è sostituito dal seguente: "Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare all’Assessorato regionale alla caccia entro e non oltre il 31 marzo 1980 il numero dei tesserini rilasciati".


Art. 2

La presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.