Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 18 maggio 1982, n. 12
Titolo:Disciplina delle aziende faunistico-venatorie di cui all'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Pubblicazione:(B.U. 26 maggio 1982, n. 53)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogato dall'art. 16, r.r. 12 aprile 1984, n. 15.

Sommario





Le aziende faunistico-venatorie hanno per oggetto la salvaguardia, il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali nonché l'incremento della fuana selvatica.
Nei successivi articoli le aziende faunistico-venatorie sono denominate "aziende".


La giunta regionale autorizza la trasformazione delle riserve di caccia in aziende faunistico-venatorie con l'osservanza e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.


L'idonietà del territorio da costituire in azienda è accertata dall'istituto nazionale di biologia della selvaggina sulla base della rilevanza naturalistica e faunistica dei terreni che il richiedente chiede di comprendere nell'azienda nonché dell'idoneità dell'habitat ai fini della tutela e della produzione delle specie selvatiche indicate dal richiedente.
Hanno diritto di preferenza gli ambienti umidi e vallivi i cui proprietari, o titolari di altro diritto reale di godimento, si impegnino ad attuare la regimazione delle acque, necessaria alla sosta di specie protette di rilevante interesse naturalistico, e prevedano interventi di conservazione o ripristino delle colture agrarie o boschive utili per la selvaggina da riprodurre con particolare riguardo alla valorizzazione faunistica delle zone montane.
Le aziende non possono essere istituite nelle aree floristiche protette di cui all'art. 7 della L.R. 30.12.1974, n. 52.


Le domande di trasformazione di riserva di caccia in azienda e quelle di rinnovo sono presentate da enti pubblici o da privati al presidente della giunta regionale, tramite la provincia competente per territorio, che esprime il proprio parere in merito.
Il consenso del proprietario del fondo alla costituzione dell'azienda vincola lo stesso o gli aventi causa per tutta la durata della concessione.
La domanda di trasformazione è presentata entro il 30 aprile 1982, quella di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza; in tal caso l'adesione dei proprietari o degli aventi causa è prodotta almeno tre mesi prima della scadenza della concessione.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) relazione tecnica nella quale siano indicati:
- le caratteristiche ambientali generali del territorio;
- le strade e vie di comunicazione (tipo e genere), laghi o stagni naturali o artificiali e loro estensione, corsi d'acqua perenni o stagionali, naturali o artificiali;
- ripartizione ettaraggio e caratteristiche delle colture agricole e forestali;
b) tipo di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
c) situazione faunistica con riferimento alla selvaggina stanziale e migratoria;
d) progetto di gestione dell'azienda e modalità di conduzione;
e) indirizzo faunistico per le specie animali per le quali viene richiesta la concessione;
f) cartografia in scala 1:25.000 in cinque esemplari;
g) elenco particolare dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta, con le adesioni dei rispettivi proprietari o degli aventi causa;
h) dichiarazione, per il privato, di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di azienda nella regione;
i) planimetria dei mappali in scala 1:5.000 oppure nella scala adottata dal catasto dei terreni;
l) atto di consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento debitamente trascritto presso la conservatoria dei pubblici registri immobiliari.



La produzione della selvaggina nelle aziende è attuata in misura preminente mediante la promozione dei cicli naturali di incremento della fauna attraverso immissioni di riproduttori in coppia o in gruppi da effettuarsi in tempo utile per consentire la loro naturale riproduzione.
Il concessionario è tenuto a effettuare introduzioni di selvaggina rispondente all'indirizzo faunistico dell'azienda nella seguente misura minima:
- lepri (lepus europaeus meridiaei) riproduttori, uno ogni 25 ettari;
- starne (Perdix perdix graeca) riproduttrici, una ogni 8 ettari;
- fagiani (Phasianus colchicus) riproduttori, uno ogni 7 ettarti.

Nelle aziende possono essere effettuate anche immissioni di coturnici (alectoris graeca graeca) e reintroduzioni di cervi (cervus laphus) e caprioli (capreolus capreolus) nonché introduzioni di daini (dama dama) e mufloni (ovis musimon) previo parere della giunta regionale e dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, tenuto conto dell'esentsione e delle caratteristiche ambientali dell'azienda.
Le immissioni di selvaggina sono autorizzate dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio previ opportuni controlli sanitari da parte del veterinario condotto territorialmente competente. All'introduzione di selvaggina debono assistere due guardiacaccia provinciali che redigono i relativi verbali.
In presenza di sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per altre calamità che abbiano compromesso la consistenza della selvaggina, l'amministrazione provinciale dispone a carico del concessionario integrazioni della fuana rilevata deficitaria.


Il concessionario, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta alla giunta regionale, tramite l'amministrazione provinciale competente, il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento della selvaggina nell'azienda.
Il piano deve contenere:
a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie di selvaggina autoctona nonché di quella in sosta di maggior interesse naturalistico;
b) programma di immissioni per specie e per tipo di ambiente;
c) previsione di utilizzazione della selvaggina prodotta, mediante piani di abbattimento o mediante cattura;
d) programma di interventi di riqualificazione ambientale.

La rilevazione della fauna presente nell'azienda è effettuata dall'amministrazione provinciale interessata d'intesa con il concessionario entro il 31 gennaio.
Il concessionario può produrre in cattività nell'ambito dell'azienda le specie di selvaggina necessarie alla realizzazione del programma dei ripopolamenti.
Le catture di selvaggina sono autorizzate dall'amministrazione provinciale esclusivamente a scopo di ripopolamento.
E' data facoltà alla Regione, all'amministrazione provinciale e alle altre aziende faunistico-venatorie della regione di esercitare il diritto di prelazione, al prezzo di mercato, prima dell'inizio della cattura, sull'intera disponibilità o su parte della selvaggina da catturare, fatte salve le esigenze dell'azienda ove la selvaggina stessa viene prodotta.
Non sono consentite catture di selvaggina migratoria.
La previsione di utilizzazione delle specie cacciabili mediante piani di abbattimento non può superare il 60 per cento della selvaggina stanziale presente nell'azienda al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative a qualunque titolo effettuate. Per gli ungulati i prelievi dovranno effettuarsi secondo le previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.
Il limite di cui al precedente comma non si applica per il fagiano.
L'abbattimento della selvaggina stanziale e migratoria è ammesso esclusivamente nelle giornate in cui è consentita la caccia e nei limiti previsti dal calendario venatorio vigente fatta eccezione per il fagiano. Nelle aziende non è consentita la caccia effettuata da appostamenti fissi.
Il piano di utilizzazione di cui al presente articolo è approvato dalla giunta regionale entro il primo settembre di ogni anno.


La partecipazione ai piani di abbattimento è subordinata al possesso di un permesso rilasciato dal titolare dell'azienda. Il permesso è personale, non trasferibile e valido per una sola giornata. Esso è costituito da un modulo a "madre" e due "figlie" in cui sono indicati il numero d'ordine, il giorno di validità, nome e cognome e numero della licenza di caccia della persona autorizzata, specie e numero dei capi che si possono abbattere.
La parte "madre" è custodita dal concessionario dell'azienda, sulle due parti "figlie" l'interessato deve indicare immediatamente e con segno indelebile ogni capo abbattuto. Al termine della giornata una delle "figlie" è restituita al concessionario e l'altra trattenuta dall'interessato.
Il concessionario è tenuto altresì a custodire le parti "madre e figlia" dei permessi rilasciati - nonché i moduli eventualmente annullati - per esibirli ad ogni richiesta del personale dell'amministrazione provinciale, sino alla cessazione dell'azienda.
L'amministrazione provinciale provvede a ordinare e numerare i moduli dei permessi di cui al presente articolo.
E' fatto obbligo al concessionario di tenere appositi registri, vidimati ai sensi del precedente comma, contenenti il numero dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti.
Il concessionario che esercita la caccia nell'azienda è tenuto all'obbligo di annotazione dei capi abbattuti.


omissis


La durata delle aziende è fissata in anni sei, salvo rinnovo per pari periodo.
La superficie delle aziende non può essere inferiore a ettari 200 né superiore a ettari 3.000.


Il titolare dell'azienda è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:
a) pagamento al conduttore dei terreni inclusi nell'azienda, d'intesa fra le parti, dei danni arrecati alle coltivazioni agricole dalla fauna o dai partecipanti alle operazioni di cattura e di abbattimento;
b) rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 5;
c) vigilanza sui terreni dell'azienda faunistica mediante agenti venatori nelle seguenti proporzioni minime:
- 2 guardie fino a 600 ettari;
- 3 guardie dai 600 a 1.000 ettari;
- 4 guardie da 1.001 a 2.000 ettari;
- 5 guardie da 2.001 a 3.000 ettari;
d) tabellazione delle superficie vincolata con appositi cartelli perimetrali sui quali deve essere apposta la scritta: "azienda faunistico-venatira art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - divieto di caccia". I cartelli con scritte nere in campo bianco, delle dimensioni di cm. 30 x 25, debbono essere disposti in modo tale che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo e sostituiti ogni qualvolta si renda necessario ai fini di una chiara lettura;
e) la realizzazione di zone di riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale, ove sia vietata la caccia, della estensione di non meno del 10 per cento del territorio dell'azienda. Dette zone vanno segnalate con appositi cartelli recanti la dicitura "zona di riproduzione - divieto di caccia";
f) versamento delle tasse regionale. Il mancato versamento o l'eventuale ritardo comportano la sospensione dell'azienda e il divieto al titolare di prelevare la selvaggina sino al versamento delle tasse;
g) conferimento alle amministrazioni provinciali interessate di specie di fauna autoctona determinate con il provvedimento di cui all'art. 2 e da catturarsi da parte dell'amministrazione provinciale d'intesa con il titolare entro i seguenti limiti:
- una lepre ogni 50 ettari;
- una starna ogni 15 ettari;
- un fagiano ogni 15 ettari.

Per gli ungulati e perle coturnici la percentuale è stabilita d'intesa con l'amministrazione provinciale conformamente ai piani di prelievo.
La selvaggina predetta deve essere liberata a cura delle amministrazioni provinciali nel territorio libero del comune o dei comuni ove insiste l'azienda faunistica.
Il titolare è altresì tenuto a raccogliere uova di selvaggina, qualora i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali o possano essere distrutti dalla lavorazioni agricole, e a curare l'allevamento dei nati.
E' consentito al titolare di concedere il territorio dell'azienda per l'istituzione di zone di addestramento dei cani da caccia per una superficie non superiore al 25 per cento della superficie totale dell'azienda stess.
E' vietata l'istituzione di zone di addestramento cani in presenza di ungulati.


Fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi, il presidente della giunta regionale può revocare l'autorizzazione o sospedere l'attività dell'azienda nei casi previsti dal presente regolamento.
Si provvede alla sospensione dall'esercizio venatorio, fermi restando tutti gli altri oblighi:
- per una stagione venatoria nel caso in cui il titolare violi le disposizioni di cui alle lettere b), c), e) e g) del precedente art. 10 e le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 12;
- per due mesi di esercizio ventario nel caso in cui il titolare violi le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Si procede alla revoca dell'autorizzazione in ogni caso di recidiva e nel caso in cui il titolare violi il provvedimento sospensivo, ovvero non assolva gli obblighi previsti dal presente regolamento durante il periodo della sospensione.
Si procede altresì alla revoca, quando vengono meno i requisiti di idoneità previsti dal precedente articolo 3, ovvero quando non venga mantenuto l'ambiente o effettuato il suo ripristino, ovvero in presenza di gravi irregolarità riscontrate nel rilascio dei permessi di abbattimento e nel conteggio e registrazione dei capi abbattuti di cui al precedente articolo 7.
Nei casi di grave pericolo per la selvaggina, in attesa dei provedimenti definitivi degli organi competenti, il presidente della giunta regionale può ordinare la sospensione, con effetto immediato, di ogni attività venatoria nelle aziende.
L'azienda sottoposta alla revoca è destinata con atto della giunta regionale a zona di ripopolamento e cattura o ad oasi di protezione, per almeno un anno.


Nelle aziende è vietato:
a) cacciare le specie stanziali non indicate nella concessione;
b) effettuare l'impianto di qualsiasi tipo di appostamento fisso di caccia;
c) esercitare la cattura con reti e trappole a cassetta senza la prescritta autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 6;
d) effettuare la caccia senza l'autorizzazione del titolare dell'azienda.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
- punto a), art. 31, lett. e) della legge 27.12.1977, n. 968;
- punto b), art. 31, lett. n) della legge 27.12.1977, n. 968;
- punto c), art. 31, lett. f) della legge 27.12.1977, n. 968;
- punto d), art. 31, lett. c) della legge 27.12.1977, n. 968.



E' vietato cedere o affidare la gestione dell'azienda a terzi, pena la revoca.
In caso di morte del titolare o di altro impedimento alla prosecuzione dell'esercizio dell'azienda può farsi luogo alla sua sostituzione previa domanda alla giunta regionale.


L'amministrazione provinciale nel sui territorio si trova l'azienda provvede a effettuare ispezioni e verifiche tramite personale dipendente almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
I controlli alle aziende possono essere effettuati anche da dipendenti regionali nonché da incaricati dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, muniti di apposito tesserino di riconoscimento.


L'autorizzazione può essere rinnovata, ove non siano intervenute modificazioni in contrasto con il provvediemtno di cui al precedente art. 2, dalla giunta regionale, sentiti l'amministrazione provinciale e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
La domanda di rinnovo deve contenere le generalità anagrafiche del titolare, gli estremi del precedente provvedimento e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configurazione dell'azienda nonché il consenso dei proprietari o degli aventi causa risultante da idonea documentazione nei modi di cui alla lettera l) del precedente art. 4.


L'azienda faunistica può cessare per rununcia.
L'istanza di rinuncia è presentata in forma scritta tramite l'amministrazione provinciale competente.
Ove il titolare presenti ricorso avverso il provvedimento di diniego o di revoca, la caccia nel territorio dell'azienda è vietata fino alla definizione del relativo ricorso.
In caso di cessazione o di mancato rinnovo l'azienda può essere trasformata dalla giunta regionale in zona di ripopolamento e cattura o oasi di protezione per almento un anno.


Il territorio delle riserve di caccia, non trasformato in azienda per mancanza dei prescritti requisiti, è restituito alla libera caccia ovvero vincolato in ambito territoriale protetto, sulla base e con la osservanza delle previsioni del piano faunistico-venatorio reginale.
Per l'istituzione di nuove aziende si applicano le norme di cui al presente regolamento.
Le relative concessini sono rilasciate dalla giunta regionale sulla base e con l'osservanza delle previsioni del piano faunistico-venatorio.