Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982, n. 27
Titolo:Calendario venatorio 1982/1983.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 luglio 1982, n. 75)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

La presente legge disciplina l'esercizio venatorio nella regione Marche in attesa della legge organica di attuazione della legge 27.12.1977, n. 968, con la quale saranno individuati i soggetti destinatari della delega.
I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare l'esercizio venatorio nel territorio della regione Marche nel rispetto e con l'osservanza delle norme previste dalla presente legge e dalla legge 27.12.1977, n. 968.

Art. 2

Ai sensi della legge 27.12.1977, n. 968 il territorio della regione è sottoposto al regime gratuito di caccia controllata con le limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 5.

Art. 3

E' vietato abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie di cui al successivo art. 5 fatta eccezione per i topi propriamente detti, le arvicole, le talpe e i ratti.

Art. 4

Le specie di selvaggina per le quali è consentito l'esercizio venatorio nella regione Marche sono quelle elencate nel successivo art. 5.

Art. 5

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto 1982 e termina il 10 marzo 1983.
Per consentire il ripopolamento, la caccia al fagiano, alla lepre, alla pernice e alla starna si chiude il 5 dicembre 1982.
Non è consentita la caccia ai daini, mufloni, caprioli, camosci e cervi.
Le amministrazioni provinciali, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina, provvedono al controllo della consistenza delle volpi, per evitare nocumento al patrimonio faunistico, disponendo abbattimenti in deroga alla vigente normativa anche nele zone di ripopolamento e cattura, nei terreni coperti di neve e nei periodi di divieto.
Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:
1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 30 dicembre: merlo, quaglia, tortora;
2) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 28 febbraio: alzavola, canapiglia, chiurlo, combattente, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moriglione, passera mattugia, pettegola, pittima reale;
3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: beccaccino, codone, colombaccio, donnola, fischione, frullino, marzaiola, moretta, passera oltremontana, passero, piviere (charadrius apricarius), porciglione, storno, volpe;
4) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 30 dicembre: coniglio selvatico, colino della virginia, gallo cedrone;
5) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 28 febbraio: beccaccia, cesena;
6) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 10 marzo: allodola, cornacchia nera, corvo, pavoncella, taccola, tordo bottaccio, tordo sassello;
7) specie cacciabile dal 1º novembre fino al 31 gennaio: cinghiale; le amministrazioni provinciali pssono regolamentarne la caccia;
8) specie cacciabili dal 19 settembre fino al 5 dicembre: fagiano, lepre, pernice, starna;
9) specie cacciabili dal 19 settembre al 10 marzo: cornacchia grigia, gazza, ghiandaia;
10) la caccia alla coturnice è consentita dall'11 ottobre al 6 dicembre.

E' vietata la caccia da appostamento al beccaccino.
Le specie di selvaggina di cui al precedente comma quinto sono cacciabili nei giorni sottoindicati:
- agosto: mercoledì 18 - sabato 21 - domenica 22 - domenica 29;
- settembre: domenica 5 - domenica 19 - mercoledì 22 - sabato 25 - domenica 26 - mercoledì 29;
- ottobre - novembre: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana, limitatamente alla selvaggina stanziale;
- dicembre - gennaio: mercoledì , sabato e domenica di ogni settimana;
- febbraio: mercoledì 2 - sabato 5 - domenica 6 - mercoledì 9 - sabato 12 - domenica 13.

Nei giorni 18, 21, 22 e 29 agosto e 5 settembre 1982 la caccia è consentita da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi e in forma vagante, anche con l'uso del cane, tranne che nelle zone indicate dalle amministrazioni provinciali ove è permessa solo da appostamento fisso o temporaneo senza l'uso di richiami vivi.
Nei mesi di ottobre, novembre e dal 16 febbraio al 10 marzo, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita per 5 giorni alla settimana fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì .
L'esercizio venatorio è vietato su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia ai palmipedi e trampolieri di cui al presente articolo, lungo il litorale, i laghi, i corsi d'acqua perenni determinati dalle amministrazioni provinciali, nonchè nei pantani o guazzi (pantiere) regolarmente autorizzati.
Durante l'esercizio venatorio è vietato l'uso degli specchi e di altri dispositivi abbaglianti.

Art. 6

L'esercizio venatorio ha inizio secondo gli orari di seguito indicati e termina al tramonto:
- agosto: ore 5.20;
- settembre: nel periodo 1/15: ore 5.30; nel periodo 16/30: ore 6;
- ottobre: nel periodo 1/15: ore 5.20; nel periodo 16/31: ore 5.30;
- novembre: nel periodo 1/15: ore 6; nel periodo 16/30: ore 6.30;
- dicembre: nel periodo 1/15: ore 6.30; nel periodo 16/31: ore 7;
- febbraio: nel periodo 1/15: ore 6.45; nel periodo 16/28: ore 6.20;
- marzo: nel periodo 1/10: ore 6.


Art. 7

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza di abbattere i seguenti capi di selvaggina:
a) selvaggina stanziale: due capi di cui una lepre; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo giornaliero;
b) selvaggina migratoria: quaglie e tortore: 10 capi complessivi; tordi, merli e cesene: 25 capi complessivi; trampolieri e palmipedi: 10 capi complessivi; colombacci: 10 capi complessivi; beccacce: 5 capi.

Il numero massimo di capi abbattibili appartenenti alle specie di cui alla lett. b) non può superare complessivamente i 30 capi.
Per le altre specie il numero massimo complessivo consentito è di 30 capi, ad eccezione degli storni e dei passeri che non sono soggetti a limitazione di carniere.

Art. 8

Fino a quando non verrà disposto diversamente con legge regionale, gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata in carta legale dall'amministrazione provinciale competente per territorio nel rispetto delle norme previste dal T.U. delle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5.6.1939, n. 1016 e successive modificazioni.
E' vietata l'apposizione di "tabelle" per la delimitazione delle "zone di rispetto".
Il titolare dell'appostamento fisso, ai fini della pubblica incolumità , deve segnalare con idonei cartelli l'esistenza dell'appostamento.
Sono vietati gli impianti di appostamenti fissi e temporanei ad una distanza minore di 1.000 metri dai valichi montani, ai sensi dell'art. 16, della legge 27.12.1977, n. 968. La sosta dietro un riparo naturale non costituisce esercizio di caccia da appostamento temporaneo.
E' vietata la concessione di nuovi appostamenti fissi entro gli argini dei fiumi.
Ogni appostamento può funzionare con un numero massimo di 30 richiami vivi fatta eccezione per la caccia agli storni per la quale il numero massimo dei richiami vivi della specie, oltre i sopraddetti, è fissato in n. 60.
Nel territorio del Monte Conero, in provincia di Ancona, delimitato dalla strada per Portonovo al bivio per Portonovo, lungo la strada provinciale del Conero fino a Sirolo e per tutto il versante a mare sono vietati gli appostamenti fissi e temporanei e l'uso dei "volantini".
Gli stampi alla fine della stagione venatoria devono essere rimossi.

Art. 9

Le riserve di caccia, fermo restando quanto disposto dall'art. 36 della legge 27.12.1977, n. 968, e successive modificazioni, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dalla presente legge.
Nelle riserve di caccia a carattere turistico gestite da enti pubblici e ripopolate con fagiani e starne esclusivamente di allevamento, la caccia alle dette specie è consentita senza limitazioni di capi per tre giornate settimanali a scelta.
La caccia ai soli fagiani di cui al comma precedente è consentita fino al 31 dicembre.
Alla scadenza del termine di durata delle zone di ripopolamento e cattura, qualora tale termine non venga prorogato, le amministrazioni provinciali competenti per territorio disciplinano - nelle zone stesse - l'esercizio venatorio onde assicurare una razionale utilizzazione del patrimonio faunistico ivi presente e per evitare danni alle colture agricole.

Art. 10

L'addestramento e l'allenamento dei cani, prima dell'apertura della caccia, è consentito a partire dal 12 agosto fino al 16 settembre, nei giorni di mercoledì , giovedì e sabato. Dal 18 agosto al 30 agosto nei giorni in cui è consentita la caccia vengono precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani le zone ove la caccia è consentita solamente da appostamento fisso o temporaneo.
E' fatto comunque divieto di accesso con il cane nei terreni con colture intensive, specializzate e da semi, nonchè nelle macchie, nei boschi e calanchi.
L'uso del cane dal 18 agosto al 28 febbraio è consentito solamente nelle giornate di caccia; dal 18 agosto al 16 settembre secondo le modalità di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo; dal 2 marzo al 10 marzo l'uso del cane è limitato alla caccia lungo i fiumi e i laghi, ad eccezione della caccia alla volpe che è consentita su tutto il territorio.

Art. 11

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento della attività venatoria in regime di caccia controllata i titolari di licenze per l'esercizio della caccia devono essere in possesso del tesserino previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27.12.1977, n. 968.
Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dall'amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza.
Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai commi precedenti ai cittadini della repubblica di S. Marino ivi residenti, la giunta regionale provvede a trasmettere un congruo numero di tesserini della regione al competente ufficio in materia di caccia della repubblica stessa.
Il tesserino, sul quale è riportato il numero di codice del cacciatore, è stampato a cura dlla giunta regionale in conformità al modello allegato alla presente legge.
Alle spese di stampa e a quelle di rilascio e distribuzione provvede la Regione con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1982 rispettivamente al capitolo 4123105 e 4123107.
Per ogni giornata di caccia l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, i capi di selvaggina stanziale abbattuti, nonchè la regione prescelta. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria deve indicare in modo indelebile, il numero dei capi complessivi giornalmente abbattuti.
Le amministrazioni comunali sono tenute a comunicare al servizio regionale sport, tempo libero, caccia e pesca entro e non oltre il 31 marzo 1983 il numero dei tesserini rilasciati.
I cacciatori non residenti nella regione Marche per praticare l'esercizio venatorio devono essere in possesso del tesserino di cui al primo comma del presente articolo rilasciato dalla Regione di residenza.
La giunta regionale è autorizzata a corrispondere ai comuni, a titolo di rimborso spese, la somma di L. 250 per ogni tesserino rilasciato.
Per ottenere il tesserino relativo alla annata venatoria 1983.84 il cacciatore deve restituire contestualmente, salvo casi di forza maggiore, al comune di residenza il tesserino relativo alla presente annata onde consentire l'elaborazione dei dati ai fini della gestione di un sistema informativo regionale orientato alle esigenze della programmazione faunistica.
Per quanto concerne le modalità per l'esercizio venatorio da riportarsi nel tesserino di caccia, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 27.12.1977, n. 968, la Regione provvede a stampare un pieghevole da consegnarsi contemporaneamente allo stesso tesserino.

Art. 12

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 31 della legge 27.12.1977, n. 968.
Le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 10 della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 50.000.
Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto il proprietario del cane trovato a vagare liberamente in campagna.
L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti è demandata alle province a norma della L.R. 23.8.1977, n. 31.

Art. 13

La giunta regionale, con propria deliberazione, pubblica il calendario venatorio relativo alla intera annata venatoria 1982/83 nel rispetto della presente legge.