Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 12 aprile 1984, n. 15
Titolo:Disciplina delle aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 9 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8.
Pubblicazione:(B.U. 24 aprile 1984, n. 37)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogato dall'art. 25, r.r. 9 ottobre 1995, n. 41.

Sommario





Le aziende faunistico-venatorie hanno per oggetto la salvaguardia, il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali nonché l'incremento della fauna selvatica.
Nei successivi articoli le aziende faunistico-venatorie sono denominate "aziende".


La provincia competente per territorio autorizza la costituzione di aziende faunistico-venatorie con l'osservanza e nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.


L'idoneità del territorio da costituire in azienda è accertata dall'istituto nazionale di biologia della selvaggina sulla base della rilevanza naturalistica e faunistica dei terreni che il richiedente chiede di comprendere nell'azienda nonché dell'idoneità dell'habitat ai fini della tutela e della produzione delle specie selvatiche indicate dal richiedente.
Hanno diritto di preferenza gli ambienti umidi e vallivi i cui proprietari, o titolari di altro diritto reale di godimento, si impegnino ad attuare la regimazione delle acque, necessaria alla sosta di specie protette di rilevante interesse naturalistico, e prevedano interventi di conservazione o ripristino delle colture agrarie o boschive utili per la selvaggina da riprodurre con particolare riguardo alla valorizzazione faunistica delle zone montane.


Le domande di costituzione delle aziende e di rinnovo delle stresse sono prsentate al presidente della provincia che decide conformemente alle previsioni del piano faunistico regionale sentiti la commissione tecnica di cui all'articolo 20 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8 e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) relazione tecnica nella quale siano indicati:
- le caratteristiche ambientali generali del territorio;
- le strade e vie di comunicazione (tipo e genere), laghi o stagni naturali o artificiali e loro estensione, corsi d'acqua perenni o stagionali, naturali o artificiali;
- ripartizione dell'etteraggio in rapporto alle caratteristiche delle colture agricole e forestali;
b) tipo di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;
c) situazione faunistica con riferimento alla selvaggina stanziale e migratoria;
d) progetto di gestione dell'azienda e modalità di conduzione;
e) indirizzo faunistico per le specie animali per le quali viene richiesta la concessione;
f) cartografia in scala 1:25.000 in due esemplari;
g) elenco particolare dei dati catastali dei terreni oggetto della richiesta, con le adesioni dei rispettivi proprietari o degli aventi causa, autenticate da pubblico ufficiale. La dichiarazione di adesione deve contenere l'esplicita clausola che, in mancanza di disdetta effettuata a mezzo di lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza da trasmettersi per conoscenza anche alla provincia, l'assenso si intende tacitamente riconfermato per uguale periodo;
h) dichiarazione, per il privato, di non aver chiesto e ottenuto altre concessioni di azienda nella regione;
i) planimetria dei mappali in scala 1:5.000 oppure nella scala adottata dal catasto dei terreni.

Il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale di godimento alla costituzione dell'azienda vincola lo stesso e gli aventi causa per tutta la durata della concessione.
Il titolare della costituenda azienda ubicata in zone classificate montane ai sensi della L.R. 6 giugno 1973, n. 6 e successive modificazioni, per ottenere la riduzione dell'importo della tassa di concessione regionale, prevista dalla L.R. 15 aprile 1980, n. 20 e successive modificazioni, deve presentare i seguenti documenti:
- statuto dell'azienda consorziale contenente la specifica clausola che la stessa non ha fini di lucro;
- elenco dei soci completo delle loro generalità comprese la residenza e la professione, firmato dal presidente del consorzio;
- dichiarazione con firma autenticata del socio attestante il possesso dei terreni siti nella azienda relativa;
- dichiarazione con firma autenticata del presidente dell'azienda consorziale che l'azienda non svolge nè svolgerà alcuna attività avente fine di lucro nell'azienda stessa; la dichiarazione deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni modifica intervenuta successivamente circa le condizioni prescritte per ottenere il beneficio della riduzione.



La produzione della selvaggina nelle aziende è attuata in misura preminente mediante la promozione dei cicli naturali di incremento della fauna attraverso immissioni di riproduttori in coppia o in gruppi, da effettuarsi in tempo utile per consentire la loro naturale riproduzione.
Nel primo anno di funzionamento, a decorrere dalla data di concessione, il titolare dell'azienda è tenuto ad effettuare immissioni di selvaggina rispondente all'indirizzo faunistico dell'azienda nella seguente misura minima:
- lepri (lepus europaeus meridiaei) riproduttori, uno ogni 20 ettari (rapporto 1:1);
- starne (perdix perdix graeca) riproduttrici, una coppia ogni 15 ettari: è data facoltà alle province di modificare, su proposta delle aziende, il rapporto delle specie da immettere a seconda delle caratteristiche del territorio e della consistenza del patrimonio faunistico, nel rispetto del quantitativo complessivo ninimo fissato dai precedenti commi 2 e 3;
- fagiani (phasianus colchicus) riproduttori, uno ogni 7 ettari (rapporto 1:3).

Nei territori compresi nelle zone classificate montane ai sensi della L.R. 6 giugno 1973, n. 12 e successive modificazioni, le immissioni di selvaggina si effettuano nella seguente misura minima:
- lepri riproduttori uno ogni 30 ettari;
- starne riproduttrici una coppia ogni 20 ettari.

Nelle aziende possono essere effettuate anche immissioni di coturnici (alectoris graeca graeca) e pernici rosse (alectoris rufa), nonché reintroduzioni di cervi (cervus elaphus) e caprioli (capreolus capreolus) e introduzione di daini (dama dama) e mufloni (ovis musimon) previo parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, tenuto conto dell'estensione e delle caratteristiche ambientali dell'azienda.
Le immissioni della selvaggina di cui ai commi precedenti sono autorizzate dalle amministrazioni provinciali previ opportuni controlli da parte delle autorità sanitarie territorialmente competenti.
Alle immissioni della selvaggina, di cui al presente articolo, debbono assistere due guardacaccia provinciali che redigono i relativi verbali.
In presenza di sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per altre calamità che abbiano compromesso la consistenza della selvaggina, l'amministrazione provinciale dispone, a carico del concessionario dell'azienda, integrazioni della fauna rilevata deficitaria.


Il concesisonario, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alla amministrazione provinciale competente il piano annuale di consistenza, utilizzazione e ripopolamento della selvaggina nella azienda.
Il piano deve contenere:
a) relazione sulla consistenza faunistica delle specie di selvaggina autoctona nonché di quella in sosta di maggior interesse naturalistico;
b) programma di immissioni per specie e per tipo di ambiente;
c) previsione di utilizzazione della selvaggina prodotta mediante piani di abbattimento o mediante cattura; nel primo anno di funzionamento a decorrere dalla data di concessione è vietato il prelievo della selvaggina stessa;
d) programma di interventi di riqualificazione ambientale.

La rilevazione della fauna presente nell'azienda, al termine dei prelievi di cui al punto c), è effettuata dall'amministrazione provinciale interessata, d'intesa con il concessionario, entro il 31 gennaio.
Il concessionario può produrre in cattività nell'ambito della azienda le specie di selvaggina necessaria alla realizzazione dei programmi di ripopolamento.
Le catture di selvaggina sono autorizzate dall'amministrazione provinciale esclusivamente a scopo di ripopolamento.
E' data facoltà all'amministrazione provinciale e alle altre aziende faunistico-venatorie della regione di esercitare il diritto di prelazione, al prezzo di mercato, sull'intera disponibilità o su parte della selvaggina, fatte salve le esigenze dell'azienda ove la selvaggina stessa viene prodotta.
Non sono consentite catture di selvaggina migratoria.
La previsione di utilizzazione delle specie cacciabili mediante piani di abbattimento non può superare il 60 per cento della selvaggina stanziale presente nell'azienda al termine del ciclo di riproduzione naturale e delle immissioni integrative a qualunque titolo effettuate. Per gli ungulati i prelievi dovranno effettuarsi secondo le indicazioni dell'amministrazione provinciale competente, sentito l'istituto nazionale di biologia della selvaggina.
Il limite di cui al precedente comma non si applica per il fagiano.
L'abbattimento della selvaggina stanziale e migratoria è ammesso esclusivamente nelle giornate in cui è consentita la caccia e nei limiti previsiti dal calendario venatorio vigente, fatta eccezione per il fagiano. Nelle aziende non è consentita la caccia effettuata da appostamenti fissi.
Il piano di utilizzazione di cui al presente articolo è approvato dalla giunta provinciale entro il primo settembre di ogni anno.


La parteccipazione ai piani di abbattimento è subordinata al permesso rilasciato dal titolare dell'azienda. Il permesso è personale, non trasferibile e valido per una giornata o per un periodo ben definito.
L'azienda è tenuta a munisrsi di un registro numerato e contrassegnato dalla provincia, nel quale devono essere annotati:
- i giorni e gli orari di caccia;
- il cognome, nome e residenza delle persone autorizzate a partecipare ai piani di abbattimento;
- le specie e il numero dei capi uccisi.

Detto registro, a fine annata, dovrà essere rimesso alla provincia per il necessario controllo e la raccolta di dati relativi l'andamento dell'azienda e alla consistenza del patrimonio faunistico.


La durata della azienda è fissata in anni sei, salvo rinnovo per pari periodi.
La superficie della azienda non può essere inferiore a ettari 300 né superiore a ettari 3.000; le aziende autorizzate ed in esercizio, il cui ettaraggio è inferiore a 300 ha., devono adeguarsi all'atto del primo rinnovo della concessione, ad eccezione di quelle a carattere turistico.


Il titolare dell'azienda è tenuto all'osservanza dei seguenti obblighi:
a) pagamento al conduttore dei terreni inclusi nell'azienda dei danni arrecati alle contivazioni agricole dalla fauna o dai partecipanti alle operazioni di cattura o di abbattimento;
b) rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 5;
c) vigilanza sui terreni dell'azienda faunistica mediante agenti venatori anche volontari nelle seguenti proporzioni minime:
- 2 guardie fino a 600 ettari;
- 3 guardie da 601 a 1.000 ettari;
- 4 guardie da 1.001 a 2.000 ettari;
- 5 guardie da 2.001 a 3.000 ettari;
d) tabellazione della superficie vincolata con appositi cartelli perimetrali sui quali deve essere apposta la scritta: "azienda faunistico-venatoria - art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - divieto di caccia". I cartelli con scitte nere in campo bianco, delle dimensini di cm. 30x25, debbono essere disposti in modo tale che da ogni cartello siano visibili il precedente e il successivo e sostituiti ogni qualvolta si renda necessario ai fini di una chiara lettura;
e) la realizzazione di zone di riproduzione e sviluppo della selvaggina stanziale, ove sia vietata la caccia, della estenzione di non meno del 10 per cento del territorio dell'azienda. Dette zone vanno segnalate con appositi cartelli recanti la dicitura "zone di riproduzione - divieto di caccia";
f) versamento della tassa regionale. Il mancato versamento o l'eventuale ritardo comportano la sospensione dell'attività dell'azienda e il divieto al titolare di prelevare la selvaggina sino al versamento delle tasse;
g) conferimento, alle amministrazioni provinciali interessate, della fauna entro i seguenti limiti ed a decorrere dal secondo anno di funzionamento dell'azienda:
- una lepre ogni 50 ettari;
- una starna ogni 15 ettari;
- un fagiano ogni 15 ettari.
Per gli ungulati, per le coturnici e per le pernici rosse la percentuale è stabilita d'intesa con l'amministrazione provinciale conformemente ai piani di prelievo.

La selvaggina predetta deve essere liberata a cura delle amministrzioni provinciali prevalentemente nel territorio libero del comune o dei comuni ove insiste l'azienda faunistica.
Il titolare è altresì tenuto a raccogliere uova di selvaggina, qualora i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali o possano essere distrutti dalle lavorazioni agricole, e a curare l'allevamento dei nati.
E' consentito al titolare di concedere, parte o tutto, il territorio dell'azienda per l'istituzione di zone di addestramento dei cani da caccia.
E' vietata l'istituzione di zone di addestramento cani in presenza di ungulati.


Fatte salve le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi, il presidente della provincia può revocare l'autorizzazione o sospendere l'attività dell'azienda nei casi previsti dal presente articolo
Si provvede alla sospensione dell'eservizio venatorio, fermi restando tutti gli altri obblighi:
1) per una stagione venatoria nel caso in cui il titolare violi le disposizioni di cui alle lettere b), c), e) e g) del precedente articolo 9 e le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del successivo articolo 11;
2) per quindici giorni di esercizio vanatorio nel caso in cui il titolare violi le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Si procede alla revoca dell'autorizzazione in caso di recideva delle violazioni di cui al punto 1) e nel caso in cui il titolare violi il provvedimento sospensivo, ovvero non assolva gli obblighi previsti dal presente regolamento durante il periodo della sospensione.
Si procede altresì alla revoca quando vengono meno i requisiti di idoneità previsti dal precedente articolo 3, ovvero in presenza di gravi irregolarità riscontrate nel rilascio di permessi di abbattimento e nel conteggio e registrazione dei capi abbattuti di cui al precedente articolo 7.
Nei casi di grave pericolo per la selvaggina, in attesa dei provvedimenti definitivi degli organi competenti, il presidente della provincia, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 20 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8, può ordinare la sospensione, con effetto immediato, di ogni attività venatoria nell'azienda.
L'azienda soggetta a provvedimento di revoca è destinata con atto della giunta provinciale a zone di ripopolamento e cattura o ad oasi di protezione, per almeno un anno.


Nelle aziende è vietato:
a) cacciare le specie stanziali non indicate nell'atto di concessione;
b) effettuare l'impianto di qualsiasi tipo di appostamento fisso di caccia;
c) esercitare la cattura con reti e trappole a cassetta senza la prescritta autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 6;
d) effettuare la caccia e la ricerca di tartufi senza l'autorizzazione del titolare dell'azienda, fatti salvi i diritti dei proprietari dei terreni per la ricerca dei tartufi.

Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
- punto a), articolo 31, lettera e) della legge 27 dicembre 1977, n. 968;
- punto b), articolo 31 ultimo comma, della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8;
- punto c), articolo 31, lettera f) della legge 27 dicembre 1977, n. 968;
- punto d), articolo 31, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 968 per esercizio della caccia senza autorizzazione; articoli 6 e 12 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 46 per la ricerca dei tartufi.



E' vietato cedere o affidare la gestione dell'azienda a terzi, pena la revoca.
In caso di morte del titolare o di altro impedimento alla prosecuzione dell'esercizio dell'azienda si fa luogo alla sua sostituzione previa domanda al presidente della provincia.


L'amministrazione provinciale nel cui territorio si trova la azienda provvede a effettuare ispezioni e verifiche tramite personale dipendente qualificato, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
I controlli nelle aziende possono essere effettuati anche da incaricati dell'istituto nazinale di biologia della selvaggina, muniti di apposito tesserino di riconoscimento.


L'autorizzazione può essere rinnovata, ove non siano intervenute modificazioni in contrasto con il provvedimento di cui al precedente articolo 2, sentito il parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina, entro 120 giorni dalla presentazione della domanda.
La domanda di rinnovo, oltre ai documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), h) dell'articolo 4, deve contenere le generalità anagrafiche del titolare, gli estremi del precedente provvedimento e la dichiarazione di non avvenuto mutamento in merito alla configuzione della azienda.
Le adesioni di cui alla lettera g) dell'articolo 4 si intendono tacitamente confermate quando non ne venga data disdetta a mezzo di lettera raccomandata al titolare dell'azienda e per conoscenza alla provincia almeno sei mesi prima della scedenza.


L'azienda faunistica può cessare per rinuncia.
L'istanza di rinuncia è presentata in forma scritta all'amministraszione provinciale competente.
Ove il titolare presenti ricorso avverso il provvedimento di diniego o di revoca, la caccia nel territorio dell'azienda è vietata fino alla definizione del relativo ricorso.
In ogni caso di cessazione o di mancato rinnovo, l'azienda può essere trasformata dalla provincia in zona di ripopolamento e cattura o oasi di protezione per almeno un anno.


E' abrogato il regolamento n. 12 del 18 maggio 1982 concernente la disciplina delle aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
Le aziende autorizzate ai sensi del regolamento di cui al primo comma restano in vigore fino alla loro scadenza, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.