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Atto:LEGGE REGIONALE 22 agosto 1984, n. 25
Titolo:Modifiche e integrazioni alla L.R. 5 agosto 1982, n. 29 recante contributi "una tantum" alle imprese per l'adeguamento degli scarichi.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 agosto 1984, n. 80)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Inquinamenti - Squilibri ambientali - Gestione dei rifiuti

Sommario




Art. 1

Il primo comma dell'articolo 4 della L.R. 5 agosto 1982, n. 29, è così sostituito:
"La domanda per ottenere il contributo è presentata al presidente della giunta regionale entro e non oltre il 30 giugno 1985".


Art. 2

All'articolo 2 della L.R. 5 agosto 1982, n. 29 è aggiunto il seguente comma:
"Beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge sono, altresì , le imprese agricole che non recapitano gli scarichi in pubbliche fognature, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni".