Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 24 aprile 1985, n. 16
Titolo:Contributi integrativi per la costruzione di asili nido.
Pubblicazione:(B.u.r. 30 aprile 1985, n. 54)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogata dall'art.1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine della realizzazione degli asili nido già finanziati ai sensi delle lettere b) e d) dell'articolo 10 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, la Regione assegna ai comuni singoli o associati un contributo integrativo in conto capitale per:
1) arredamento ed attrezzature di asili nido realizzati ma non funzionanti per mancanza di tale arredo;
2) completamento di asili nido in stato di avanzata realizzazione.


Art. 2

Il contributo finanziario, per ogni posto bambino determinato secondo quanto previsto dall'allegato "A" della L.R. 27 agosto 1973, n. 23, ammonta a lire 2.500.000 per l'arredo e le attrezzature, a lire 5.000.000 per il completamento della costruzione.

Art. 3

I comuni singoli o associati possono usufruire di uno solo dei finanziamenti previsti dal precedente articolo 1, che comunque non può superare l'importo delle spese preventivate dal comune stesso.

Art. 4

I comuni singoli o associati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrano al presidente della giunta regionale domanda di contributo integrativo corredata da:
a) deliberazione della giunta comunale recante:
1) preventivo di massima delle spese da sostenere con l'indicazione degli eventuali mezzi di finanziamento per la parte eccedente il contributo richiesto;
2) definizione del tempo necessario per l'acquisto di attrezzature ed arredamento o per la realizzazione delle opere finanziate con la presente legge;
3) impegno ad utilizzare l'edificio come asilo nido;
b) relazione degli organi tecnici comunali che attesti:
1) lo stato di avanzamento dei lavori nelle costruzioni; gli arredi e le attrezzature necessarie al funzionamento dell'asilo nido;
2) la localizzazione dell'asilo nido in riferimento a quanto disposto all'allegato "A" della L.R. 27 agosto 1973, n. 23;
3) la determinazione del numero dei posti bambino in rispondenza allo stesso allegato "A" della L.R. 27 agosto 1973, n. 23.


Art. 5

Sull'edificio dell'asilo nido per il quale è concesso il contributo integrativo di cui alla presente legge è costituito, da parte dei comuni singoli o associati, vincolo ventennale di destinazione.
Su richiesta dei consigli comunali dei comuni singoli o associati la giunta regionale può autorizzare l'eliminazione anticipata del vincolo e l'utilizzazione dell'immobile per altre esigenze esistenti nel territorio in materia di servizi socio-assistenziali con oneri esclusivamente a carico degli enti locali.
La giunta regionale può autorizzare il cambiamento di destinazione degli asili nido comunali realizzati con il contributo regionale ai sensi della L.R. 27 agosto 1973, n. 23, e della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, su domanda dei comuni interessati i quali devono specificare l'uso dell'immobile.

Art. 6

Sulla base delle domande dei comuni singoli o associati di cui al precedente articolo 4 il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano di riparto del finanziamento integrativo in funzione del massimo grado di utilizzazione del servizio e compatibilmente con l'esigenza di una razionale distribuzione del servizio sul territorio.

Art. 7

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge viene effettuata con le modalità previste dalla L.R. 3 settembre 1979, n. 30.

Art. 8

I comuni decadono dall'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge qualora con decorrenza di due anni dalla comunicazione dell'assegnazione non abbiano provveduto agli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 900 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma precedente sono iscritte a carico del capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1985, capitolo 2253203 "Contributi integrativi in conto capitale nelle spese per la costruzione di asili nido", con la dotazione di competenza e di cassa di lire 900 milioni.
La copertura degli oneri recanti dalla presente legge è assicurata mediante utilizzazione per pari importo delle disponibilità iscritte al capitolo 5100202 del bilancio 1985 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali" (elenco n. 4, partita n. 5).

Art. 10

Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell'articolo 10 della L.R. 3 settembre 1979, n. 30, relative agli anni 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983, vengono riassegnate per le stesse finalità con le modalità stabilite dal precedente articolo 6.