Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 aprile 1985, n. 21
Titolo:Edilizia rurale: ulteriore finanziamento delle graduatorie di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 maggio 1985, n. 56)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di proseguire negli interventi per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali a uso di abitazione dei soggetti indicati dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione concorre al pagamento degli interessi di preammortamento e ammortamento sui mutui quindicennali concessi ai sensi del predetto articolo 26 e della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 2

I contributi di cui alla presente legge sono destinati al finanziamento delle domande inserite nelle graduatorie approvate dai comuni a seguito del bando di concorso pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Marche n. 67 del 7 dicembre 1979.
La giunta regionale predispone la verifica di tutte le domande restanti in graduatoria, circa il mantenimento delle condizioni degli aventi titolo, dopo l'attuazione della presente legge.

Art. 3

L'ammontare massimo del mutuo assistibile con i contributi di cui alla presente legge è di lire 40 milioni.
Gli istituti di credito praticano a favore dei mutuatari, sia nel periodo di preammortamento sia nel periodo di ammortamento, i tassi fissati per l'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e variazioni.
Le somme destinate al pagamento del concorso regionale sulle rate di ammortamento di cui all'articolo 21 della L.R. 8 settembre 1982, n. 36, possono essere utilizzate anche per i mutui contratti ai sensi della L.R. 3 gennaio 1980, n. 3.

Art. 4

Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui al precedente articolo 1 è autorizzato un limite d'impegno di lire 700 milioni della durata di anni 15 oltre a una annualità destinata al contributo sugli interessi di preammortamento con inizio dall'anno 1986 e termine nell'anno 2001, comportante la spesa complessiva di lire 11.200 milioni.
Al finanziamento della spesa autorizzata per effetto del comma precedente si provvede mediante una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale 1985/1987 nel quale la spesa è ascritta al capitolo 5100201, programma 2.2.1.4., dell'elenco n. 2.
La giunta regionale è autorizzata, nell'anno 1985, ad assumere obbligazioni per l'importo complessivo massimo annuo di lire 700 milioni, che non vengano a scadenza prima dell'anno 1986.