Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 aprile 1987, n. 19
Titolo:Norme per il libero accesso all'informazione ambientale.
Pubblicazione:( B.U. 27 aprile 1987, n. 44 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Disposizioni generali

Sommario





Tutti i cittadini hanno diritto ad essere informati tempestivamente delle situazioni di pericolo e danno alla salubrità dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo.
Chiunque può prendere visione, presso gli uffici della Regione, degli atti amministrativi che riguardano le attività di modificazione dell'assetto del territorio o le attività che possono provocare inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo.
Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale appronta un elenco dei servizi regionali che dispongono di dati ed informazioni in materia ambientale, con l'indicazione dei relativi dirigenti.
Il richiedente è tenuto al versamento di un rimborso delle spese vive, anche in forma forfettaria, secondo la tabella approvata con deliberazione della giunta regionale.
Il dirigente del servizio, il quale ritenga che l'informazione richiesta non rientra tra quelle previste nel precedente primo comma, è tenuto a informare il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il richiedente, in caso di rifiuto o inerzia del dirigente responsabile, può rivolgersi al presidente della giunta regionale o all'assessore delegato.