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Atto:LEGGE REGIONALE 8 giugno 1987, n. 26
Titolo:Disciplina del sistema di pianificazione dell'assetto territoriale.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 giugno 1987, n. 60)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:URBANISTICA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 77, l.r. 5 agosto 1992, n. 34.

Sommario


Capo I Strumenti
Art. 1 (Finalità e processi della pianificazione regionale)
Art. 2 (Piano paesistico-ambientale regionale)
Art. 3 (Elaborati del piano paesistico ambientale regionale (PPAR))
Art. 4 (Piano di inquadramento territoriale (PIT))
Art. 5 (Elaborati del PIT)
Art. 6 (Piani territoriali d'area (PTA))
Capo II Procedure
Art. 7 (Procedimento di formazione e pubblicazione del PPAR e del PIT)
Art. 8 (Disposizioni particolari per la formazione e pubblicazione del PPAR)
Art. 9 (Procedimento di formazione e pubblicazione del PTA)
Art. 10 (Attuazione ed efficacia del PPAR, del PIT e dei PTA)
Art. 11 (Misure di salvaguardia)
Capo III Strutture
Art. 12 ( Ufficio per la pianificazione ambientale)
Art. 13 ( Fondo regionale di finanziamento dell'adeguamento degli strumenti urbanistici locali)
Art. 14 (Disposizioni finanziarie)
Art. 15 (Norme di attuazione e transitorie)

Capo I
Strumenti



1. In conformità ai principi ed obiettivi dello Statuto regionale la pianificazione del territorio regionale è svolta all'equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche con le trasformazioni funzionali agli indirizzi e programmi di sviluppo economico definiti della Regione.
2. A tal fine è ordinato il sistema di pianificazione dell'assetto territoriale complessivamente costituito:
a) dal piano paesistico ambientale-regionale (PPAR), quale carta fondamentale delle forme di tutela, valorizzazione ed uso del territorio marchigiano;
b) dal piano di inquadramento territoriale (PIT), quale disegno generale di sintesi delle trasformazioni territoriali in funzione dello sviluppo economico-sociale della comunità regionale;
c) dai piani territoriali d'area (PTA), quali strumenti di specifico assetto di singoli ambienti territoriali.

3. Al predetto sistema si adeguano e coordinano tutti i piani e programmi, settoriali ed intersettoriali, di interesse o livello regionale ed infraregionale previsti dallo Statuto e dalla legislazione statale e regionale.


1. Il piano paesistico-ambientale regionale, sulla base dell'analisi dello stato fisico del territorio regionale e dei suoi usi, provvede alla ricognizione delle risorse umane, storiche, culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche, e alla definizione delle condizioni e degli obiettivi per la loro tutela e valorizzazione.
2. In particolare:
a) individua le fondamentali tipologie territoriali per la conservazione dei caratteri essenziali del paesaggio marchigiano, con particolare riguardo alle zone montane, collinari, agricole, fluviali e costiere, nonchè gli agglomerati storici;
b) individua i gradi di pericolosità geologica del territorio regionale;
c) individua le porzioni di territorio da sottoporre a speciale disciplina ai fini della difesa del suolo, della bonifica e trasformazione agraria, della conservazione e gestione dei boschi e delle foreste;
d) individua le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, includendovi il complesso degli ambiti territoriali sottoposti al regime di tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, risultante dai beni e dalle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge predetta, nonchè dai beni e dalle aree vincolati per effetto del quinto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) indica le aree di particolare importanza naturalistica per le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, floristiche e faunistiche da destinare alla costituizione di parchi regionali e riserve naturali, o da delimitarsi ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 30 dicembre 1974, n. 52.

3. Il piano paesistico-ambientale regionale formula indirizzi e direttive per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici e detta norme immediatamente vincolanti, indicando con riferimento a zone territoriali omogenee:
a) i criteri e i parametri per la valutazione e la graduazione dell'interesse paesistico;
b) le tipologie di trasformazione ed uso del territorio compatibili con la conservazione dei valori ambientali protetti;
c) i limiti e i rapporti che definiscono condizioni minime di compatabilità delle modificazioni dei luoghi con il mantenimento dei fondamentali caratteri geomorfologici, botanico-vegetazionali, ecologici ed antropici esistenti;
d) le iniziative da promuovere e favorire per il conseguimento di obiettivi di valorizzazione, rispondenti anche ad esigenze di sviluppo economico sociale delle popolazioni residenti.

4. Il piano paesistico-ambientale regionale assicura il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. Relativamente agli ambiti territoriali di cui alla lettera d) del comma 2, fermo restando il disposto del comma 3, i contenuti del piano paesistico-ambientale regionale costituiscono direttive vincolanti per la coordinata applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24 e per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge n. 1497/39.
6. Il piano paesistico-ambientale regionale individua le aree aventi configurazione unitaria di particolare rilevanza naturalistica, paesistica o ambientale, nelle quali le sue previsioni sono specificate ed integrate mediante un piano territoriale d'area caratterizzato da prevalente finalità di valorizzazione e conservazione del paesaggio e dell'ambiente. Tra tali aree sono obbligatoriamente comprese quelle destinate a parchi di cui alla lettera e) del comma 2.
7. Il territorio compreso nell'area del Conero, delimitato dal D.M. 31 luglio 1985 pubblicato nella G.U. supplemento ordinario, dell'11 settembre 1985, n. 214, è oggetto di specifica considerazione e disciplina unitaria di dettaglio da parte di un piano paesistico, redatto ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 23 aprile 1987, n. 21, concernente "Istituzione del parco regionale del Conero".


1. Il PPAR è essenzialmente costituito da:
a) la relazione sulle caratteristiche e sullo stato del territorio regionale, articolata in parti riferentisi ai principali fattori geofisici, botanico-vegetazionali, ecologici, antropici e culturali del paesaggio e dell'ambiente;
b) l'inventario sistematico dei vincoli di cui alla legge 26 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè degli altri vincoli aventi particolare rilevanza ambientale nel territorio della regione;
c) i parametri fondamentali per l'analisi valutativa delle incidenze paesistico-ambientali dei principali piani, programmi o progetti regionali di settore già approvati o in corso di approvazione;
d) la relazione conclusiva sugli obiettivi di tutela e valorizzazione del piano;
e) le disposizioni per l'attuazione del piano;
g) gli allegati tecnici, statistici e cartografici.



1. Il PIT è l'atto di indirizzo e coordinamento che stabilisce le linee fondamentali di assetto del territorio, rendendo compatibili i programmi e gli indirizzi di sviluppo economico comportanti trasformazioni territoriali, con gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse culturali, paesistiche, ambientali e naturalistiche definiti dal PPAR.
2. A tale scopo:
a) formula il quadro di riferimento territoriale degli indirizzi o programmi regionali di sviluppo economico;
b) coordina ed armonizza i piani, programmi e progetti di interventi infrastrutturali e di opere pubbliche comportanti trasformazioni territoriali, in atto e previste, a scala regionale da parte di amministrazioni ed enti pubblici o di aziende o società a partecipazione pubblica e concessionaria di pubblici servizi;
c) individua i sistemi funzionali organici a scala regionale: insediativo, produttivo, delle relazioni e della conservazione ambientale;
d) definisce gli elementi dell'armatura territoriale quali le grandi strutture e linee di comunicazioni viarie, ferroviarie, marittime ed aeree, i centri di interscambio modale di persone e merci, le strutture portuali, annonarie e distributive, gli impianti e le reti per l'energia e le telecomunicazioni, le sedi ed i centri tecnologici e di altra natura;
e) elenca le zone a rischio sismico ed individua la pericolosità geologica;
f) detta indirizzi generali e specifici per la pianificazione urbanistica subregionale e locale e per i piani e programmi di interventi, settoriali ed intersettoriali, che abbiano un'incidenza territoriale.

3. Il PIT individua le porzioni di territorio che devono formare prioritariamente oggetto di pianificazione territoriale d'area.


1. Il PIT è costituito da:
a) la relazione generale che, sulla base della ricognizione ed analisi delle destinazioni e degli usi del territorio regionale, illustra le scelte e gli obiettivi del piano, indicando le priorità, i tempi e gli strumenti attuativi nei quali si articola il processo di pianificazione territoriale;
b) le disposizioni per l'attuazione del piano;
c) gli allegati tecnici, statistici e cartografici.



1. I piani territoriali d'area hanno l'estensione determinata dal PPAR o dal PIT.
2. I piani territoriali d'area specificano e precisano le previsioni e prescrizioni del PPAR o del PIT mediante:
a) la rappresentazione analitica dello stato, delle destinazioni e degli usi del territorio;
b) la localizzazione dei programmi d'intervento e di spesa, con particolare riguardo alle opere publiche della Regione e degli enti regionali, che comportano trasformazioni territoriali;
c) la definizione dei sistemi di mobilità e delle reti dei servizi pubblici di trasporto;
d) la riserva delle aree interessate da interventi statali o d'interesse nazionale previsti dal PIT;
e) l'articolazione dei criteri e parametri relativi alla disciplina da dettare per le tipologie omogenee di cui alla lettera a), comma 3 dell'articolo 2;
f) la predisposizione degli obiettivi quantitativi e qualitativi e la localizzazione orientativa degli insediamenti residenziali, industriali, artigianali e dei servizi con particolare riguardo a quelli turistici, dettando norme e parametri da osservarsi nella pianificazione urbanistica;
g) l'individuazione delle zone a prevalente destinazione o vocazione agricola in raccordo con i piani zonali di sviluppo e dettando norme e parametri, articolati per zone, da osservarsi nella pianificazione urbanistica subordinata ai fini della conservazione e tutela del paesaggio agrario marchigiano nelle sue diverse morfologie;
h) l'indicazione delle zone destinate a boschi o foreste ed alla costituzione di parchi e riserve naturali locali;
i) l'indicazione delle zone sismiche e di quelle sottoposte a vincoli idrogeologici, forestali, militari ed altre limitazioni o servitù pubbliche;
l) la prescrizione di particolari discipline, anche immediatamente operative, e di criteri vincolanti per la pianificazione urbanistica subordinata, in relazione alle zone di interesse naturalistico, paesistico e ambientale, agli ambienti e beni fisici, storici, e monumentali, alla sistemazione idrogeologica, alla difesa dall'inquinamento e al ripristino degli ambienti naturali;
m) la definizione dei criteri, indirizzi, parametri e precetti da osservarsi nella formazione e nella revisione dei piani urbanistici subregionali, precisando le prescrizioni e norme immediatamente prevalenti sulla disciplina locale esistente ed aventi efficacia vincolante nei confronti dei privati;
n) la indicazione dei termini entro i quali i piani vigenti debbono essere adeguati;
o) la indicazione dei tempi, delle priorità e delle misure di attuazione del piano territoriale d'area.

3. Il PTA relativo ad aree destinate a parchi regionali definisce speciali iniziative e programmi di valorizzazione ambientale.
Capo II
Procedure



1. Salvo il disposto del successivo articolo 8, alla formazione e pubblicazione dei piani di cui al secondo comma del precedente articolo 1 si provvede a norma dei commi seguenti.
2. La giunta regionale predispone lo schema di piano, secondo i contenuti ad esso assegnati nei precedenti articoli. A tal fine assume dalle amministrazioni pubbliche interessate i dati relativi a programmi, progetti ed interventi, anche in corso di elaborazione, aventi rilievo ed incidenza regionale.
3. Lo schema del piano è adottato dalla giunta regionale.
4. Lo schema adottato ai sensi del comma 3 è pubblicato in apposito supplemento speciale del bollettino ufficiale della Regione; gli allegati grafici sono depositati presso la sede delle province, delle comunità montane, delle associazioni di comuni e dei singoli comuni, a disposizione di chi vi abbia interesse.
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione e dal deposito possono presentare osservazioni alla giunta regionale le amministrazioni pubbliche, organismi sindacali e professionali, nonchè enti od associazioni.
6. La giunta regionale, dopo aver acquisito i pareri del comitato tecnico urbanistico e della commissione regionale per la tutela dei beni ambientali, delibera la presentazione del piano al consiglio, formulando proposte in ordine all'accoglimento delle osservazioni e controdeducendo alle medesime.
7. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è depositato con gli allegati grafici presso la sede della giunta regionale.
8. All'adeguamento o variazione del piano si provvede con la procedura di cui ai commi precedenti.


1. Le osservazioni allo schema di PPAR adottato possono essere presentate da chiunque vi abbia interesse limitatamente ai casi espressamente indicati dal piano medesimo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10.
2. Dette osservazioni sono prese in considerazione dal consiglio regionale singolarmente o per gruppi omogenei.
3. Il piano paesistico del Conero di cui al comma 7 dell'articolo 2 è adottato e approvato con le procedure di cui al presente e al precedente articolo 7.


1. La redazione ed adozione del PTA è affidata dal PPAR o dal PIT alle province, alle comunità montane, alle associazioni intercomunali o a consorzi tra enti locali, che vi provvedono entro i termini indicati dal PPAR o dal PIT medesimi. Contestualmente alla individuazione delle aree per le quali è prescritta la formazione del piano d'area il PPAR o il PIT designa il soggetto competente alla formazione del PTA.
2. Gli enti locali o loro aggregazioni di cui al comma 1 possono proporre alla giunta regionale la formazione di PTA anche per aree nelle quali tale tipo di piano non è obbligatoriamente previsto.
Ove la giunta regionale non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta, la stessa si intende accolta.

3. Nell'elaborazione del PTA la provincia svolge, in ogni caso, una funzione di coordinamento dell'attività pianificatoria.
4. Lo schema di PTA è adottato con deliberazione dell'organo competente dell'ente cui è affidata la sua formazione, pubblicata su apposito supplemento nel bollettino ufficiale della Regione e depositato presso la sede della provincia e degli enti locali territoriali o loro associazioni compresi in tutto o in parte nell'area oggetto del piano medesimo.
5. Sullo schema adottato possono essere presentate osservazioni secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 e dal comma 1 dell'articolo 8.
6. L'ente cui è affidata la formazione del PTA procede, entro i successivi centoventi giorni, all'ulteriore istruttoria ed all'esame delle osservazioni, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 8 e delibera l'adozione definitiva del PTA.
7. Il piano adottato è immediatamente trasmesso alla Regione.
8. La giunta regionale lo esamina e vi introduce le sole modifiche che ritenga necessarie al fine di assicurarne la conformità al PPAR o al PIT o il rispetto delle normative e degli indirizzi nazionali e regionali.
9. Il PTA è approvato con deliberazione del consiglio regionale e quindi pubblicato e depositato secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 7.
10. All'adeguamento o variazione del piano si procede seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.
Ove l'ente competente non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 6 nei termini ivi previsti, la Regione procede alla redazione ed adozione del PTA in via sostitutiva.



1. Alla attuazione dei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1, concorrono e cooperano, in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi della Regione, le province, le comunità montane ed i comuni, singoli ed associati.
2. Gli indirizzi e le direttive stabiliti dal PPAR, dal PIT e dai PTA, hanno valore vincolante per i soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale o alla sua utilizzazione. Per i progetti e gli interventi di competenza di amministrazioni statali tali piani hanno valore vincolante nei limiti delle intese e degli accordi intervenuti, salva l'applicazione dell'articolo 81 della D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici le disposizioni indicate dal PPAR.
3. Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni a cui il piano medesimo riconosce espressamente tale efficacia.
4. Le comunità montane, le associazioni intercomunali ed i comuni adottano, per gli strumenti urbanistici di rispettiva competenza, le varianti necessarie di adeguamento alle indicazioni dei piani medesimi entro i termini stabiliti dal PPAR e dal PIT.
5. Per gli strumenti urbanistici che riguardano le porzioni di territorio individuate ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 o del comma 3 dell'articolo 4, il termine predetto è quello stabilito ai sensi della lettera n), comma 2 dell'articolo 6.
6. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 5, il presidente della giunta regionale assegna all'ente competente alla adozione della variante di adeguamento, un termine non superiore a sei mesi.
Rimasto inosservato anche questo termine, la giunta dispone la sostituzione dell'ente inadempiente affidando il compimento degli atti della procedura di adozione della variante all'ufficio per la pianificazione territoriale.

7. In sede di approvazione di piani urbanistici adottati da comunità montane, associazioni intercomunali o comuni, il consiglio regionale o la giunta assicurano la loro conformità ai piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 esercitando i poteri di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
8. Le concessioni edilizie rilasciate in contrasto con disposizioni del piano immediatamente prevalenti sulle previsioni di strumenti urbanistici, sono soggette ad annullamento ai sensi dell'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.


1. Dalla data di adozione del PPAR, del PIT e dei PTA, sono sospesi:
a) l'esame e la deliberazione della giunta regionale su piani, programmi, progetti ed altri interventi non coerenti con le indicazioni del piano adottato;
b) l'adozione definitiva dei piani di attuazione di cui alla L.R. 16 maggio 1979, n. 19, relativi a strumenti urbanistici non conformi alle indicazioni del piano adottato;
c) il rilascio delle concessioni edilizie o degli atti equipollenti, per opere o interventi in contrasto con disposizioni del piano adottato aventi l'efficacia di cui al comma 2 dell'articolo 10.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dalla data di adozione del PPAR è altresì sospeso il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per opere ed interventi non conformi alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 5 dell'articolo 2.
3. Con l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia di cui ai precedenti commi, relative al PPAR, cessano di avere efficacia i provvedimenti statali e regionali previsti dagli articoli 1/ter e 1/quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431.
Capo III
Strutture



1. Alla predisposizione delle misure di coordinamento tra le programmazioni settoriali e intersettoriali di livello regionale aventi proiezioni o incidenza sul territorio e di raccordo con i piani, programmi e progetti nazionali, provvede il servizio programmazione.
2. Fino a quando non sarà provveduto alla riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, ai sensi della L.R. 31 ottobre 1984, n. 31, nell'ambito del servizio urbanistica della giunta regionale, è istituito l'ufficio per la pianificazione ambientale, con il compito di provvedere alla redazione, aggiornamento e revisione del piano paesistico ambientale regionale. Il punto 2.0.16 della tabella "B" allegata alla L.R. 6 giugno 1980, n. 50 è così sostituito:
"2.0.16 SERVIZIO URBANISTICA
- Ufficio strumenti urbanistici;
- Ufficio vigilanza - quesiti - deroghe;
- Ufficio protezione delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- Ufficio cartografico;
- Ufficio per la pianificazione ambientale".

3. La voce "Servizio Urbanistica" della parte concernente "MATERIE DI COMPETENZA DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI" della suddetta tabella "B" è così integrata:
"Ufficio per la pianificazione ambientale:
- provvede, in collaborazione con il servizio programmazione, alla redazione, all'aggiornamento ed alla revisione del piano paesistico ambientale regionale;
- svolge funzioni istruttorie per l'elaborazione dei piani paesistico-territoriali d'area;
- cura i rapporti con gli enti pubblici ed i soggetti privati per tutto quanto inerisce le funzioni suddette".

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della L.R. 50/1980, così modificato dalla L.R. 9 giugno 1983, n. 13, ridetermina il contingente del personale da assegnare al servizio urbanistica.


1. Allo scopo di favorire l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali alle previsioni dei piani di cui agli articoli precedenti è istituito un fondo regionale per la concessione di contributi sulle spese occorrenti per l'adeguamento stesso.
2. Con apposito atto amministrativo consiliare verranno fissati i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma precedente.


1. Per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'articolo 13 è autorizzata, per l'anno 1987, la spesa di lire 100 milioni.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede, per l'anno 1987, mediante riduzione per l'importo di lire 100 milioni, dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento denominato "Contributi ventennali in favore di cooperative e consorzi di cooperative sui mutui contratti per la costruzione di nuove abitazioni - ulteriore rifinanziamento L.R. 36/82", partita 3 dell'elenco 2.
4. Le somme occorrenti per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 13 sono iscritte:
a) per l'anno 1987, a carico del capitolo 2132103 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con la denominazione "Contributi ai comuni nelle spese per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle previsioni dei PPAR, PIT, PTA" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 100 milioni;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.



1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la giunta regionale predispone un disegno di legge di riforma del comitato urbanistico regionale e della commissione regionale per i beni ambientali, nonchè di revisione organica dei procedimenti di programmazione e pianificazione regionale e locale, concernenti oggetti aventi comunque incidenza territoriale. La revisione deve informarsi a criteri di delegificazione ed uniformarsi ai moduli procedurali di cui alla presente legge.