Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 luglio 1974, n. 15
Titolo:Calendario venatorio nella Regione Marche per l'annata 1974-1975.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 luglio 1974, n. 29)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Ai fini della tutela della selvaggina stanziale e migratoria e delle colture agricole, il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata.
A tutti i titolari di licenza di caccia rilasciata a norma del T.U. delle leggi sulla caccia 10 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio venatorio a parità di diritti e di doveri.

Art. 2

La caccia alla selvaggina stanziale protetta e alla selvaggina migratoria è consentita per tre giorni alla settimana e precisamente nei giorni di martedì, giovedì e domenica nonchè nei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 3

Per ogni giornata di caccia è consentito a ogni singolo cacciatore l'abbattimento di selvaggina stanziale protetta nella misura massima di n. 3 capi di cui una sola lepre.

Art. 4

Le riserve di caccia sono assoggettate alle limitazioni di tempo stabilite dalla presente legge.
Nelle riserve di caccia a carattere turistico, gestite da enti pubblici, l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di martedì, sabato e domenica nonchè nei giorni festivi infrasettimanali.

Art. 5

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento della attività venatoria in regime di caccia controllata, i titolari di licenza per l'esercizio della caccia, residenti nella regione, devono essere in possesso di un apposito tesserino regionale predisposto e rilasciato dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Il rilascio del tesserino, valido per tutto il territorio regionale, è subordinato al versamento di L. 500 in favore del comitato provinciale della caccia nella cui provincia risiede il richiedente.
I relativi proventi sono destinati esclusivamente a spese di ripopolamento nel territorio marchigiano.
I cacciatori muniti di licenza, non residenti nella regione, richiedono il prescritto tesserino ad uno dei comitati provinciali della caccia delle Marche; il tesserino ha validità per l'intero territorio regionale.
E' fatto obbligo al presidente del comitato provinciale della caccia, che provvede al ritiro del tesserino a seguito di infrazione alla presente legge, di darne tempestiva comunicazione agli altri comitati provinciali della caccia della regione, specificandone i motivi.
L'intestatario del tesserino, che è personale, deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi abbattuti, ovviamente per le sole specie stanziali protette.L'intestatario del tesserino, che è personale, deve annotare sullo stesso, in modo indelebile e negli spazi all'uopo destinati, il numero e la specie dei capi abbattuti, ovviamente per le sole specie stanziali protette.
E' fatto altresì obbligo ai presidenti dei comitati provinciali della caccia della regione di comunicare all'assessorato regionale alla caccia e pesca, etro e non oltre il 31 marzo 1975, il numero complessivo dei tesserini esitati, distinti per residenti nella provincia e per residenti fuori regione.

Art. 6

La caccia alla selvaggina migratoria è consentita dal 25 agosto 1974 al 31 marzo 1975 nei giorni previsti dall'art. 2 della presente legge limitatamente alle specie previste dal T.U. approvato con R.D. 10- 6.1939 n. 1016 e successive modificazioni.
E' fatta eccezione per i seguenti periodi:
a) dal 25 agosto all'8 settembre 1974 la caccia è consentita solo nei giorni 25 agosto, 1º e 8 settembre 1974;
b) dal 29 settembre al 1º gennaio 1975 la caccia alla migratoria è consentita tutti i giorni.

La caccia alla selvaggina stanziale protetta, elencata dal T.U. citato, è consentita dal 25 agosto all'8 dicembre 1974 nei giorni previsti dall'art. 2 della presente legge.
E' fatta eccezione per il periodo dal 25 agosto all'8 settembre 1974 durante il quale tale caccia è consentita nei soli giorni del 25 agosto, 1º e 8 settembre 1974.
La caccia da appostamenti fissi e temporanei può essere esercitata alle specie previste dal T.U. citato:
- dal 29 settembre 1974 al 1º gennaio 1975 tutti i giorni con un massimo di 12 richiami per appostamento;
- dal 2 gennaio al 31 marzo 1975, nei giorni consentiti dall'art. 2 della presente legge con un massimo di 6 richiami per appostamento.

La caccia al cinghiale è consentita con l'ausilio del cane dal 1º novembre 1974 al 1º gennaio 1975.
La caccia alla coturnice è vietata dopo l'8.12.1974.

Art. 7

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma sono consentiti dal 1º agosto al 22 agosto 1974 nonchè dopo la data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, solo nelle zone delimitate e predisposte dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
E' vietato l'uso del cane dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale protetta.
E' data facoltà ai comitati provinciali della caccia di consentire l'uso del cane per la sola caccia alla beccaccia, dopo la chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, nelle zone dai medesimi espressamente indicate e delimitate.

Art. 8

Il contravventore alle disposizioni contenute nella presente legge è soggetto all'immediato ritiro del tesserino previsto dal precedente art. 5, fatte salve le corrispondenti sanzioni stabilite dal T.U. citato.

Art. 9

E' fatto divieto assoluto di caccia al gatto selvatico, al riccio, al tasso e agli uccelli rapaci diurni e notturni.

Art. 10

Il presidente della giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il laboratorio di zoologia applicato alla caccia di Bologna, può limitare e vietare l'esercizio venatorio per zone o per specie stabilite, qualora per calamità naturali o artificiali risulti gravemente compromessa la consistenza faunistica.

Art. 11

I comitati provinciali della caccia con deliberazione pubblicano, entro il 1º luglio 1974, il calendario venatorio della provincia relativo all'intera annata venatoria, in applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 12

La presente legge regionale, stante l'imminente scadenza dei termini di emissione dei calendari venatori provinciali, è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.