Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 24
Titolo:Provvedimenti provvisori di modifica e istituzione degli ambiti territoriali protetti di cui alla L.R. 29 marzo 1983 n. 8 in attesa dell'approvazione del piano faunistico venatorio.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 luglio 1988, n. 85)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attivitŕ venatoria
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Fino all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale previsto dall'articolo 4 della L.R. 29 marzo 1983, n. 8, le province possono revocare i provvedimenti di istituzione delle zone di ripopolamento e cattura di cui all'articolo 8, venute a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, purchč non si riduca la superficie complessivamente destinata alla protezione e produzione della fauna.
2. Fino all'approvazione del piano di cui al comma 1 le province possono costituire gli istituti previsti dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 anche in assenza del piano di cui all'articolo 4 della citata legge nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.