Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1974, n. 28
Titolo:Interventi diretti alla promozione del turismo regionale.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 novembre 1974, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 5, l.r. 21 novembre 1984, n. 36.

Sommario




Art. 1

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo, predispone ogni anno il programma tecnico finanziario delle iniziative regionali concernenti:
1) programma e pubblicità turistici;
2) manifestazioni turistiche;
3) ospitalità a giornalisti, ad agenti di viaggio, a banconisti;
4) incentivazione dei piani di propaganda delle agenzie di viaggio, ai quali interessato il movimento turistico regionale;
5) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la regione.


Art. 2

Il programma di cui all'articolo precedente, viene redatto in modo analitico e contiene l'indicazione di massima della spesa relativa ai mezzi di informazione, metodi di propaganda, costi di organizzazione e di trasferimento dei manufatti espositivi all'interno e all'estero.

Art. 3

Il programma tecnico finanziario di cui all'art. 1 è approvato dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il programma si riferisce.
I provvedimenti relativi all'attuazione del programma sono adottati con delibera della giunta su proposta dell'assessorato al turismo.

Art. 4

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 90 milioni; per gli anni successivi, l'entità delle autorizzazioni di spesa sarà fissata annualmente con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
All'onere relativo all'anno 1974 si farà fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1121101 dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
All'onere posto a carico dei bilanci per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo 1121101 e la spesa sarà fronteggiata con la quota spettante alla Regione sul fondo di cui all'art. 8 della legge 16.5.1970 n. 281.

Art. 5

I fondi iscritti al capitolo 1121101 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 con denominazione “Spese per la propaganda turistica” sono impegnati con deliberazione della giunta su proposta dell'assessore al turismo.

Art. 6

L'approvazione da parte della commissione consiliare del programma tecnico finanziario di cui all'art. 1, comporta la possibilità di assegnare la disponibilità, intera o frazionata, del capitolo relativo agli interventi diretti alla promozione del turismo regionale, a enti pubblici che ne curano la amministrazione, con gestione separata dalla propria, presentando, a consuntivo, il rendiconto delle spese conseguenti alla realizzazione delle singole iniziative promozionali.
L'assegnazione di cui al comma precedente è attuata con delibera della giunta e diviene esecutiva dopo l'apposizione del visto da parte dell'organo di vigilanza.