Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 12 agosto 1991, n. 30 |
Titolo: | Ulteriore rifinanziamento della L.R. 10 marzo 1979, n. 15 provvedimenti per l'attuazione di un progetto regionale per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 12 agosto 1991, n. 93 - bis) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | URBANISTICA |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
1. Per la completa attuazione del progetto per lo sviluppo degli insediamenti produttivi nei territori montani previsto dalla L.R. 10 marzo 1979, n. 15, è autorizzata per gli anni 1992 e 1993 la spesa di lire 3.060 milioni di cui lire 1.600.000.000 per l'anno 1992 e lire 1.460.000.000 per l'anno 1993.
1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, destinati all'acquisizione e all'urbanizzazione delle aree, sono assegnati, ai comuni indicati nella tabella allegata alla presente legge, nella misura massima in essa indicata.
1. All'erogazione dei finanziamenti si provvede con le procedure di cui al terzo comma dell'articolo 4 della L.R. 18 aprile 1979, n. 17, e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per l'acquisizione delle aree, in relazione ai costi effettivamente sostenuti in base alla vigente normativa in materia di esproprio;
b) per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in relazione all'effettivo costo dei lavori risultante dal progetto esecutivo delle opere, fermi restando i limiti di cui all'articolo 2.
1. I comuni devono utilizzare totalmente i finanziamenti loro concessi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo i casi di assoluta e comprovata impossibilità, riconosciuta dalla giunta regionale.
1. Al fine di consentire il completamento funzionale degli insediamenti produttivi e di migliorarne la dotazione infrastrutturale, con particolare riguardo alle opere connesse alla tutela ambientale, le somme introitate dai comuni a seguito della cessione delle aree e restituite alla Regione a norma dei criteri già adottati dalla giunta regionale sono riutilizzate per il potenziamento degli insediamenti. A questo fine le amministrazioni comunali interessate, previo parere del comitato per l'assegnazione delle aree, presentano al presidente della giunta regionale la richiesta di finanziamento corredata della documentazione progettuale. La giunta regionale con specifico atto, sentita la competente commissione consiliare, assegna al comune richiedente il finanziamento, che viene erogato secondo le modalità di cui al precedente articolo 3.
2. Particolari opere non ricomprese nel punto b) dell'articolo 3 possono essere realizzate con il concorso finanziario delle imprese assegnatarie delle aree con modalità che saranno stabilite con delibera della giunta regionale.
1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1 si provvede:
a) per l'onere di lire 1.600.000.000 relative all'anno 1992, mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1991/1993, a carico del capitolo 5100202, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 3 elenco 3;
b) per l'onere di lire 1.460.000.000 relativo all'anno 1993 mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100202, all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno del medesimo accantonamento.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge saranno iscritte per gli anni 1992 e 1993 a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo 2233203 "Ulteriori contributi ai comuni per gli insediamenti produttivi nei territori montani" del bilancio per l'anno 1991.
Tabella - Insediamenti produttivi di cui alla L.R. 10 marzo 1979, n. 15 - Determinazione delle superfici di intervento e ripartizione dei finanziamenti integrativi per il completamento del progetto stralcio di cui alla deliberazione 104/80
Allegato non acquisito