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Atto:LEGGE REGIONALE 3 settembre 1992, n. 41
Titolo:Intervento Straordinario per incentivare gli investimenti per strutture socio-assistenziali.
Pubblicazione:(B.u.r. 8 settembre 1992, n. 75)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Per le finalitŕ di cui all'articolo 50, comma 1, punto c), della L.R. 5 novembre 1988, n. 43, č autorizzata per l'anno 1992 la spesa di lire 2.000 milioni.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 16 dell'elenco 3.
3. Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte a carico del capitolo 4234202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 con la denominazione "Intervento straordinario per incentivare gli investimenti per strutture socio-assistenziali, mediante contributi in conto capitale", con stanziamento di competenza e di cassa di lire 2.000 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 2.000 milioni.