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Atto:LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1993, n. 9
Titolo:Intervento straordinario regionale a sostegno dell'edilizia agevolata convenzionata.
Pubblicazione:(B.u.r. 18 febbraio 1993, n. 9)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

1. Per le finalità indicate dall'articolo 19, terzo comma, L.R. 8 settembre 1982, n. 36, è autorizzato, per l'anno 1993, un limite di impegno di lire 200 milioni annui, di durata decennale, con decorrenza dall'anno 1993 e termine nell'anno 2002, recante una spesa complessiva di lire 2.000 milioni.
2. L'autorizzazione alla giunta regionale ad assumere obbligazioni per interventi di edilizia agevolata, concessa dall'articolo 43 della L.R. 30 luglio 1992, n. 33, è prorogata al 31 dicembre 1993 e non può essere ulteriormente prorogata.

Art. 2

1. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto dell'articolo 1, comma 1, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 si provvede:
a) per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100201, all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, nell'apposito accantonamento, partita 1 ter dell'elenco n. 2;
b) per gli anni dal 1995 al 2002 mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione del fondo di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative all'attuazione della presente legge saranno iscritte a carico di appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione della spesa dei bilanci per gli anni 1993 e successivi, con la denominazione "Contributi costanti decennali di cui all'articolo 19 della L.R. 8 settembre 1982, n. 36 concernente l'edilizia agevolata convenzionata, per il completamento delle opere già ammesse al finanziamento, con stanziamenti di competenza e di cassa, di lire 200 milioni".