Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 2 |
Titolo: | Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 24 gennaio 1985, n. 11) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Strutture assistenziali |
Sommario
Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni attribuite ai comuni in materia di consultori familiari, di cui alle leggi 28 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 e alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, mediante le unità sanitarie locali.
L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6.
Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.
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Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l'art. 10, l.r. 31 marzo 1977, n. 11.
Sono abrogate le norme della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge.