Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 2
Titolo:Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 gennaio 1985, n. 11)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Strutture assistenziali

Sommario




Art. 1

Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni attribuite ai comuni in materia di consultori familiari, di cui alle leggi 28 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 e alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, mediante le unità sanitarie locali.

Art. 2

L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6.
Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.

Art. 3

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Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l'art. 10, l.r. 31 marzo 1977, n. 11.

Art. 4

Sono abrogate le norme della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11 in contrasto con la presente legge.