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Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 39
Titolo:Interventi a favore dei marchigiani all'estero.
Pubblicazione:( B.U. 10 luglio 1997, n. 41 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario, concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero. Particolare rilevanza è attribuita al processo di formazione dei giovani marchigiani all'estero al fine di mantenere e rafforzare la memoria e l'inclinazione all'identificazione con il paese e la regione di origine, nonché valorizzarne ogni specifica esperienza professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competente ed in collaborazione con gli organi dello Stato, coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regione, adotta i necessari provvedimenti per:
a) promuovere iniziative e favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche;
b) promuovere la diffusione della conoscenza della Regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico - paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all'estero;
c) agevolare l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed economico della Regione.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni riconosciute dei marchigiani emigrati per l'attuazione dei programmi di attività all'estero in materia di turismo, cultura e di iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici marchigiani.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 2, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. I benefici previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati marchigiani per origine o residenza, alle loro famiglie e discendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni ed ai cittadini rimpatriati nelle Marche da non più di tre anni. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in conformità alle leggi vigenti.
2. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio - politici tali da determinare pericolo pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all'estero.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.


1. La Regione adotta, all’inizio di ogni legislatura, il programma degli interventi a favore degli emigrati, il quale contiene anche i criteri e le modalità per la loro attuazione.
2. Il programma individua:
a) gli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
b) gli interventi da realizzarsi direttamente dai Comuni e le modalità , per la gestione dei fondi da trasferire ai medesimi, per le finalità di cui all'articolo 11;
c) l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento;
d) le eventuali sovvenzioni a favore delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12.

3. Il programma, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 4, è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale per l’approvazione.
4. Il programma è attuato mediante il piano annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7 e sentita la competente Commissione consiliare.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 1, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19; dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 2, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.



1. La Regione attiva specifici interventi a favore dei giovani marchigiani emigrati all'estero e, in particolare, promuove:
a) l'inserimento sociale, economico e formativo dei giovani marchigiani emigrati all'estero che stabiliscono la propria residenza nel territorio regionale;
b) il contatto con i giovani marchigiani emigrati all'estero e una loro adeguata informazione attraverso i canali di informazione e i social network sulle opportunità sociali, economiche e formative presenti nel territorio marchigiano;
c) la valorizzazione nel territorio regionale delle conoscenze e delle professionalità acquisite all'estero dai giovani marchigiani emigrati.

2. Ai fini di questa legge si intendono per giovani marchigiani all'estero di cui all'articolo 2 coloro che non hanno raggiunto il trentacinquesimo anno d'età.
3. Gli interventi previsti al comma 1 possono riguardare, in particolare:
a) il sostegno all'avvio di attività economiche, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato;
b) la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, corsi di specializzazione post universitaria e corsi di formazione professionale, nelle Marche;
c) le azioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro;
d) l'erogazione di contributi a titolo di indennità di prima sistemazione nel territorio regionale;
e) l'attivazione di un sito web e di una banca dati concernente i giovani marchigiani emigrati all'estero.

4. Agli interventi previsti in questo articolo e, in generale, agli interventi rivolti ai giovani marchigiani di cui all'articolo 2, è riservata una quota pari a un terzo delle risorse stanziate annualmente dal bilancio di previsione per questa legge.

Nota relativa all'articolo 3 bis
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. Il Consiglio dei marchigiani all'estero è organismo di rappresentanza delle comunità dei marchigiani emigrati nel mondo, composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato;
b) i rappresentanti delle associazioni degli emigrati marchigiani con sede all’estero, individuati per  numero e per rappresentanza geografica in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
c) i rappresentanti dei giovani discendenti di origine marchigiana, individuati in base alla deliberazione di cui alla lettera b);
d) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), effettivamente operanti nelle Marche;
e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) due rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;
g) due rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, operanti nelle Marche e riconosciuti ai sensi della legislazione vigente;
h) due rappresentanti dei Comuni nominati dalla delegazione ANCI delle Marche;
i) (abrogata)
j) un rappresentante delle Università degli studi delle Marche, nominato dalla Conferenza dei Rettori;
k) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominato dall'Unione delle Camere di commercio delle Marche;
l) tre consiglieri regionali, designati dal Consiglio regionale.

2. Nel Consiglio e pertanto nelle designazioni dei membri effettivi e supplenti si dovrà tenere conto di una equilibrata rappresentanza di uomini e donne.
3. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura e dura in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.
4. (Abrogato)
5. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) sono nominati previo parere dei soggetti rispettivamente rappresentati.
6. Per ognuno dei componenti effettivi è designato un componente supplente.
7. I componenti di cui al comma 1, lettera c), non debbono avere un'età superiore a trentacinque anni al momento della designazione.
8. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della l.r. 5 agosto 1996, n. 34.

Nota relativa all'articolo 4
Articolo prima modificato dall'art. 47, l.r. 5 maggio 1998, n. 12, poi sostituito dall'art. 2, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19; in seguito modificato dall'art. 20, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e dall'art. 3, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.


1. Il Consiglio di cui all'articolo 4 esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti della Giunta regionale in relazione a tutte le attività inerenti il conseguimento delle finalità della presente legge.
2. In particolare il Consiglio:
a) esprime i pareri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) esprime pareri e proposte sugli atti regionali che possono contribuire al miglioramento delle condizioni di vita degli emigrati e dei loro discendenti, con particolare riguardo all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro;
c) promuove un'adeguata informazione tra gli emigrati sui problemi e sugli aspetti della vita regionale;
d) promuove, in accordo con le organizzazioni economiche e sociali in particolare operanti a favore degli emigrati, iniziative rivolte a favorire il rientro e l'avvio di nuove attività economiche.


Nota relativa all'articolo 5
Sostituito dall'art. 3, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19, e così modificato dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. La Giunta regionale stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio di cui all’articolo 4 e del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7.
2. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e gli altri otto componenti del Comitato esecutivo di cui all’articolo 7.
3. Il vicepresidente è scelto tra i membri del Comitato esecutivo durante la prima seduta del Comitato stesso.
4. Il Consiglio esercita le proprie funzioni attraverso:
a) riunioni plenarie, che si svolgono almeno una volta ogni due anni e comunque in occasione della Conferenza di cui all’articolo 8, tenendo conto delle soluzioni economicamente più vantaggiose in grado di garantire la legittimità e l’efficacia della seduta;
b) Conferenze continentali, da svolgere con le modalità definite nel piano di cui all'articolo 3, comma 4.

5. Il presidente, d’intesa con l’Assessore regionale competente, può invitare a partecipare ai lavori rappresentanti di amministrazioni, enti ed organizzazioni interessati agli argomenti in esame. E' comunque invitato a partecipare alle riunioni il presidente della Consulta associazioni di marchigiani fuori Regione o persona da questi delegata.
6. Le funzioni di segreteria del Consiglio e del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 sono svolte dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di rapporti con le comunità marchigiane all'estero.
7. La partecipazione ai lavori del Consiglio, del Comitato esecutivo di cui all'articolo 7 e delle Conferenze continentali è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate di cui alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 6
Sostituito dall'art. 4, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19, e così modificato dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 4, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.
Ai sensi dell'art. 10, l.r. 4 agosto 2016, n. 19, nelle more dell’approvazione delle modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio dei marchigiani all’estero, indicate al comma 1 di questo articolo come modificato dall’art. 4, l.r. 19/2016, ai fini dell’approvazione del programma degli interventi, il parere del Consiglio di cui all’art. 3, comma 3, di questa legge, è sostituito dai pareri favorevoli espressi dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
In attuazione di questo articolo, con d.g.r. n. 1186 del 3/10/2016 sono stati approvati i criteri e le modalità organizzative per la nomina del Presidente, del vicepresidente e del Comitato esecutivo.



1. Il Comitato esecutivo del Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dal presidente del Consiglio medesimo, nonché dagli altri otto membri eletti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
2. (Abrogato)
3. La durata in carica dal Comitato esecutivo coincide con quella del Consiglio.
4. Il Comitato ha il compito di collaborare all'attuazione dell'attività regionale ai sensi della presente legge. Cura e promuove i rapporti e l'informazione con il Consiglio. Il Comitato esprime in particolare i pareri di cui all’articolo 3, comma 4.
5. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 5, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19; dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, e dall'art. 5, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.


1. La Giunta regionale, almeno una volta ogni dieci anni, indice la Conferenza regionale sull'emigrazione quale momento di partecipazione, di confronto e di proposta con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 17, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. La Regione promuove attività d'informazione a favore degli emigrati attraverso la diffusione tra le loro associazioni di periodici o di altri stampati e l'uso di strumenti audiovisivi ed informatici.
2. La Regione invia alle associazioni di cui al comma 1 copia delle pubblicazioni proprie e degli enti territoriali di più ampio interesse.
3. La Regione effettua indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui a questa legge, nonché, annualmente, il monitoraggio dei fenomeni migratori, con particolare riferimento per quelli che riguardano i giovani marchigiani.
3 bis. La Regione, sentito il Consiglio dei marchigiani all'estero, promuove la costituzione di un soggetto associativo tra i giovani marchigiani emigrati all'estero per le seguenti finalità:
a) fare rete tra i giovani marchigiani emigrati all'estero;
b) organizzare sul territorio regionale attività per valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite all'estero;
c) ricevere e comunicare aggiornamenti sulle opportunità di rientro.


Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 2, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.


1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire il “Museo dell’emigrazione marchigiana nel mondo” allo scopo di riconoscere l’alto valore storico, culturale, sociale rappresentato dall’emigrazione marchigiana nei mondo.
2. Il Museo di cui ai comma 1 favorisce, attraverso testimonianze documentaristiche, fotografiche e iconografiche, esposizioni permanenti, attività di studi, ricerche e di didattica, la conoscenza e la divulgazione del fenomeno migratorio marchigiano al fine di conservarne la memoria storica. Il Museo persegue altresì l’interazione tra i musei dell’emigrazione presenti in Italia anche attraverso collegamenti in rete e la formazione di un apposito sito internet, al fine di consentire la migliore consultazione da parte del pubblico.
3. La Giunta regionale, d’intesa con le Province ed i Comuni interessati, sentito il Consiglio dei marchigiani all’estero di cui all’articolo 4 e previo parere della competente Commissione assembleare, definisce le modalità per la realizzazione e la gestione del Museo di cui al comma 1.
4. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 3, può avvalersi di un Comitato scientifico formato da esperti scelti tra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca, della museologia e della didattica, nonché in materia di emigrazione.

Nota relativa all'articolo 9 bis
Aggiunto dall'art. 39, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.
Ai sensi del citato art. 39, l.r. 31/2009, l'atto di cui al comma 3 del presente articolo è adottato entro sei mesi dalla entrata in vigore della predetta l.r. 31/2009.




1. La Regione promuove e favorisce le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'indennità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con le Marche.
2. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare:
a) oltre all'organizzazione della Conferenza di cui all'articolo 8, nella realizzazione nei Paesi di emigrazione, anche d'intesa con il Governo e con gli Istituti italiani di cultura all'estero, di conferenze e altre iniziative, a favore della collettività di origine marchigiana e dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la lingua italiana, nonché la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche;
b) nell'organizzazione di soggiorni culturali e di viaggi studi dei figli degli emigrati e nella promozione di iniziative di turismo sociale per gli emigrati anziani;
c) nell'assegnazione annuale ai figli degli emigrati residenti all'estero di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, corsi di specializzazione post universitaria e corsi di formazione professionale nelle Marche;
d) in incontri culturali misti e gemellaggi;
e) nella reciprocità delle iniziative;
f) nel conferimenti di attestati di benemerenza di marchigiani emigrati che si sono distinti nei settori della cultura, del sociale e dell'economia e, su proposta del Consiglio di cui all'articolo 4, a coloro che si sono adoperati e distinti per il raggiungimento delle finalità della presente legge;
f bis) nello svolgimento di conferenze e forum su argomenti di economia, nonché di iniziative volte all’attrazione degli investimenti e allo scambio e interscambio commerciale tra imprese aventi sede nelle Marche e imprenditori marchigiani residenti nei Paesi esteri, al fine di favorire processi di internazionalizzazione soprattutto rivolti alle PMI marchigiane.


Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 6, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19, e dall'art. 6, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.


1. Nell'ambito degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 3 i Comuni concedono contributi, a valere sul fondo istituito ai sensi della lettera b), comma 5, dell'articolo 13, a favore degli emigrati rientrati definitivamente nella Regione Marche.
2. I contributi di cui al comma 1 riguardano le spese sostenute per i seguenti interventi:
a) agevolazioni per l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli minori di emigrati per l'assistenza alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado o corsi di specializzazione, anche post - universitari, e per la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, nonchè di corsi di alfabetizzazione per adulti;
b) avviamento sul territorio regionale di attività produttive in forma singola o associata, esclusa quella di società di capitali, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.

3. In caso di disagiate condizioni economiche e in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni, i contributi di cui al comma 1 sono concessi per:
a) spese di viaggio di rientro e trasporto delle masserizie;
b) spese di trasporto nei Comuni di origine delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

4. Con le stesse modalità stabilite dal comma 1 i Comuni concedono altresì contributi per favorire scambi giovanili.


1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte dalle associazioni dei marchigiani all'estero e dalle associazioni che operano sul territorio regionale con carattere di continuità e favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
2. A tal fine è istituito presso il servizio regionale competente l'albo delle associazioni che operano a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
3. Sono iscritte all'albo di cui al comma 2 le associazioni estere che:
a) associano almeno venti componenti nati o discendenti di nati o residenti, al momento dell'emigrazione, in un Comune delle Marche;
b) hanno uno Statuto improntato a principi democratici e che prevede la pubblicità delle proprie deliberazioni;
c) svolgono la propria attività effettivamente e continuativamente da almeno un anno;
d) non operano, a meno di una motivata deroga concessa dalla Regione, in un contesto territoriale municipale o sub statale dove è già costituita un'altra associazione iscritta all'albo o dove è presente un'entità locale di federazione già iscritta.

3 bis. Le associazioni componenti di una federazione sono iscritte d'ufficio, sulla base di una dichiarazione di appartenenza alla federazione medesima resa, nelle forme di legge, dal presidente.
3 ter. Sono altresì iscritte all'albo le organizzazioni regionali, effettivamente operanti, delle associazioni nazionali dell'emigrazione rappresentate nel CGIE. L'iscrizione all'albo di federazioni eventualmente costituite tra queste organizzazioni produce l'automatica cancellazione delle singole aderenti.
4. Il programma di cui all'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo. La struttura organizzativa regionale competente effettua almeno ogni cinque anni il censimento delle associazioni e delle federazioni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti e procedere all’aggiornamento dell’albo.
4 bis. L'iscrizione all'albo è requisito indispensabile per partecipare alla nomina dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 4, alle Conferenze continentali in cui esso si articola, nonché alla Conferenza regionale di cui all'articolo 8. L'iscrizione non comporta alcun obbligo di sostegno finanziario da parte della Regione. Non possono ricevere finanziamenti diretti le associazioni che siano anche componenti di federazioni.
4 ter. La Regione incoraggia lo sviluppo di federazioni tra le associazioni dei marchigiani e loro discendenti, accordando alle federazioni priorità nel finanziamento delle attività ricomprese nel piano annuale di cui all'articolo 3, comma 4.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 7, l.r. 4 ottobre 2004, n. 19, e dall'art. 7, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.


1. La Regione riconosce le associazioni all’estero che hanno un legame con le Marche in base a rapporti di gemellaggio o di interessi culturali, turistici o economici.
2. A tal fine è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente l’albo delle associazioni di cui al comma 1.
3. Le associazioni di cui al comma 1 operano nell’ambito di una rete, denominata “Club Amici delle Marche”, in stretta collaborazione con le strutture organizzative regionali e possono svolgere attività di divulgazione e di promozione delle iniziative e delle attività turistiche, economiche e culturali della Regione nei Paesi di appartenenza.
4. I criteri, le modalità di funzionamento e di iscrizione all’albo di cui al comma 2 e i criteri e le modalità di gestione della rete di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale.

Nota relativa all'articolo 12 bis
Aggiunto dall'art. 8, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.


1. La Giunta regionale ogni due anni trasmette all'Assemblea legislativa delle Marche una relazione sugli interventi effettuati e sugli effetti prodotti da questa legge.

Nota relativa all'articolo 12 ter
Aggiunto dall'art. 2, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.
Ai sensi dell'art. 14, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24, in sede di prima applicazione, la relazione prevista da questo articolo, come aggiunto dall'art. 2 della medesima legge regionale, è trasmessa dopo due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale.



1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 750 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1998 mediante impegno di quota parte delle risorse iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999, a carico del capitolo 4251102;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante da tributi propri della Regione.

4. Alla copertura delle spese di cui al comma 7 dell'articolo 6 si provvede per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1998:
a) per le finalità di cui agli articoli 9, 9 bis, 10 e 12 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Fondo spese attività della Regione per informazione, indagini e ricerche, iniziative e attività culturali, tutela dell'associazionismo a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie", e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350 milioni;
b) per le finalità di cui all'articolo 11 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Fondo di trasferimento ai Comuni per interventi socio - assistenziali a favore degli emigrati che rientrino definitivamente nelle Marche" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;
c) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Le eventuali economie realizzate sulle somme destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono riutilizzate reciprocamente per l'una o l'altra delle stesse finalità.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 39, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.


1. In sede di prima attuazione, il programma degli interventi e il piano annuale di attuazione di cui all'articolo 3 sono presentati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio entro i successivi quarantacinque giorni.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 9, l.r. 4 agosto 2016, n. 19.


1. Le disposizioni relative alla disciplina dell'emigrazione contenute nella l.r. 5 gennaio 1994, n. 3 sono abrogate. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di emigrazione.