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Atto:LEGGE REGIONALE 17 marzo 1998, n. 5
Titolo:Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare.
Pubblicazione:( B.U. 26 marzo 1998, n. 27 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Adesione a enti, fondazioni associazioni e organismi vari

Sommario





1. La Regione Marche, in coerenza con i principi di solidarietà contenuti nel proprio Statuto, al fine di assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al volontariato e alla cooperazione sociale, concorre alla realizzazione di una banca etica.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 2, l.r. 14 dicembre 1998, n. 42.


1. La Regione, al fine di sostenere le iniziative promosse dalla fondazione Banco Alimentare, concede alla fondazione stessa un contributo di lire 50 milioni.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 5, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione partecipa alla società "Verso la Banca Etica soc. coop. a r.l. " con sede a Padova anche in presenza di modifiche dello statuto, riguardanti l'oggetto e la denominazione sociale, volte alla realizzazione della Banca Etica secondo gli scopi statutari.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare n. 500 quote sociali del valore di lire 100.000 ciascuna, per un valore complessivo di lire 50 milioni, della società di cui al comma 1.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di cui al comma 1. I diritti conseguenti la partecipazione della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un assessore dallo stesso delegato.
4. Il Consiglio regionale delibera in merito alla continuazione della partecipazione della Regione alla società cooperativa "Verso la Banca Etica" in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto costitutivo diverse da quelle di cui al comma 1. In caso di modifica dell'atto costitutivo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2514 del codice civile, la Regione recede dalla qualità di socio.

Nota relativa all'articolo 3
Così sostituito dall'art. 1, l.r. 14 dicembre 1998, n. 42.

Art. 4

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Nota relativa all'articolo 4
Abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.