Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 30 marzo 1975, n. 21
Titolo:Modifica dell'art. 8 e 18 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17 concernente: provvedimenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di competenza e di interesse degli Enti locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 aprile 1975, n. 15)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce l'art. 8, l.r. 20 marzo 1975, n. 17.

Art. 2

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Sostituisce l'art. 18, l.r. 20 marzo 1975, n. 17.

Art. 3

La giunta regionale č autorizzata a istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, i capitoli di cui all'articolo precedente, con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.