Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 03 giugno 2003, n. 11 |
Titolo: | Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne. |
Pubblicazione: | ( B.U. 12 giugno 2003, n. 51 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA |
Materia: | Pesca - Acquacoltura |
Note: | Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art. 9, comma 1; art. 10; art. 11; art. 13; art. 14, comma 1; art. 15; art. 16, comma 4; art. 17, comma 1; art. 19; art. 20, comma 2; art. 21, commi 3 e 4; art. 23, comma 1; art. 25, comma 3; art. 26, comma 2; art. 27, commi 1, 2 e 4; art. 29, commi 4 e 6, e art. 30, commi 6 e 7, di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione. Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione. |
Sommario
CAPO I
Disposizioni generali e organizzative
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Acque interne)
Art. 3 (Esercizio delle funzioni)
Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
Art. 5 (Associazioni piscatorie)
Art. 6 (Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne)
CAPO II Tutela e incremento del patrimonio ittico
Art. 7 (Carta ittica)
Art. 7 bis (Istituzione del Centro ittiogenico regionale)
Art. 8
Art. 9 (Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva)
Art. 10 (Zone di protezione)
Art. 11 (Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento)
Art. 12 (Controlli sanitari)
CAPO III Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Art. 13 (Equilibri biologici)
Art. 14 (Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini)
Art. 15 (Strutture per la risalita delle specie ittiche)
Art. 16 (Derivazione di acque pubbliche)
Art. 17 (Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi)
Art. 18 (Tutela della biodiversità)
Art. 19 (Danni arrecati al patrimonio ittico)
CAPO IV Esercizio della pesca
Art. 20 (Classificazione delle acque)
Art. 21 (Licenza di pesca)
Art. 22 (Tassa di concessione regionale)
Art. 23 (Registro dei pescatori)
Art. 24 (Calendario regionale di pesca)
Art. 25 (Pesca controllata)
Art. 26 (Laghetti di pesca)
Art. 27 (Attività agonistiche)
CAPO V Divieti, sanzioni e vigilanza ittica
Art. 28 (Divieti)
Art. 29 (Sanzioni)
Art. 30 (Agenti di vigilanza)
Art. 31
CAPO VI Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Art. 32 (Disposizioni finanziarie)
Art. 33 (Abrogazioni)
Art. 34 (Norme finali e transitorie)
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Acque interne)
Art. 3 (Esercizio delle funzioni)
Art. 4 (Commissione tecnico-consultiva regionale)
Art. 5 (Associazioni piscatorie)
Art. 6 (Gestione partecipata di attività inerenti la pesca nelle acque interne)
CAPO II Tutela e incremento del patrimonio ittico
Art. 7 (Carta ittica)
Art. 7 bis (Istituzione del Centro ittiogenico regionale)
Art. 8
Art. 9 (Zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva)
Art. 10 (Zone di protezione)
Art. 11 (Cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento)
Art. 12 (Controlli sanitari)
CAPO III Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
Art. 13 (Equilibri biologici)
Art. 14 (Messa in secca dei corsi d'acqua e dei bacini)
Art. 15 (Strutture per la risalita delle specie ittiche)
Art. 16 (Derivazione di acque pubbliche)
Art. 17 (Scarico di acque utilizzate per scopi produttivi)
Art. 18 (Tutela della biodiversità)
Art. 19 (Danni arrecati al patrimonio ittico)
CAPO IV Esercizio della pesca
Art. 20 (Classificazione delle acque)
Art. 21 (Licenza di pesca)
Art. 22 (Tassa di concessione regionale)
Art. 23 (Registro dei pescatori)
Art. 24 (Calendario regionale di pesca)
Art. 25 (Pesca controllata)
Art. 26 (Laghetti di pesca)
Art. 27 (Attività agonistiche)
CAPO V Divieti, sanzioni e vigilanza ittica
Art. 28 (Divieti)
Art. 29 (Sanzioni)
Art. 30 (Agenti di vigilanza)
Art. 31
CAPO VI Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
Art. 32 (Disposizioni finanziarie)
Art. 33 (Abrogazioni)
Art. 34 (Norme finali e transitorie)
Disposizioni generali e organizzative
1. La Regione promuove la tutela, l'incremento e il riequilibrio biologico della fauna ittica, favorisce la ricerca e la sperimentazione scientifica, attua interventi di conservazione ambientale e regolamenta l'esercizio della pesca nelle acque interne nel rispetto delle tradizioni locali.
2. Agli effetti della presente legge, fanno parte del patrimonio ittico regionale i pesci, i crostacei, i molluschi, gli anfibi e i ciclostomi, dei quali esistano popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nelle acque interne.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque interne della regione. Sono considerate tali le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi, nonché tutte le restanti acque superficiali.
2. La pesca che può essere esercitata nelle acque interne è esclusivamente quella sportiva.
1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge spettano alle Province, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale).
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e le altre funzioni amministrative ad essa riservate espressamente dalla presente legge.
Nota relativa all'articolo 3
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. E' istituita presso la struttura organizzativa regionale competente la Commissione tecnico-consultiva regionale per la gestione delle acque interne, con il compito di formulare proposte e pareri nella materia oggetto della presente legge e in particolare sul calendario annuale di pesca, sui programmi di ripopolamento ittico e sulla classificazione delle acque.
2. La Commissione dura in carica quanto la legislatura regionale. In essa sono rappresentate le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 in proporzione al numero degli associati, nonché le associazioni naturalistiche riconosciute a livello statale e operanti nel territorio regionale. Della Commissione fa parte un ittiologo.
3. La composizione e le modalità di nomina e funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Nota relativa all'articolo 4
Così sostituito dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
1. Il dirigente della struttura regionale competente individua le sezioni regionali delle associazioni piscatorie nazionali operanti sul territorio regionale, in possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza in almeno due province con un numero minimo di quattro società di base operanti nelle province medesime, oppure presenza a livello regionale di almeno mille associati muniti di licenza di pesca nelle acque interne;
b) assenza di fini di lucro;
c) ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela dei propri associati.
2. Le associazioni di cui al comma 1 collaborano con le Province nell'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica e nelle altre funzioni di cui alla presente legge.
Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, e dall'art. 12, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28.
1. Le Province, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione ed alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, possono avvalersi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 e delle associazioni naturalistiche, affidando loro, sulla base di apposite convenzioni, l'esercizio delle seguenti attività:
a) operazioni di tabellazione delle acque interne; esecuzione d'interventi volti al ripopolamento ed al recupero della fauna ittica in periodi di siccità o alla difesa degli ambiti fluviali;
b) gestione di ambiti fluviali protetti, o sottoposti a regolamentazione speciale, istituiti dalle Province; operazioni di rilevamento dati, operazioni di prelievo o immissione di fauna ittica a scopo di ripopolamento;
c) gestione d'incubatoi di vallata o di altri impianti finalizzati alla ricerca, sperimentazione, produzione e selezione di materiale ittico autoctono da ripopolamento.
2. Le convenzioni aventi ad oggetto la gestione di ambiti fluviali protetti o sottoposti a regolamentazione speciale devono prevedere il diritto per ogni titolare di licenza di poter esercitare la pesca nei corsi d'acqua interessati.
Nota relativa all'articolo 6
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
Tutela e incremento del patrimonio ittico
1. Ai fini della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico, la Giunta regionale approva, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta ittica regionale.
2. La carta ittica regionale contiene:
a) l'individuazione in scala 1:25.000 dei corpi idrici e delle acque esistenti nell'ambito regionale, con indicazione della loro lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
b) il censimento delle concessioni idriche, comprese quelle relative al sub-alveo dei corsi d'acqua;
c) le indicazioni relative allo stato di purezza biologica e chimico-fisica delle acque, con riguardo alle attività maggiormente inquinanti;
d) le indicazioni circa la vocazione ittiogenica delle acque, in base alle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali, e la consistenza della fauna ittica;
e) le indicazioni sulle specie ittiche presenti;
f) l'individuazione degli interventi atti ad incrementare la produttività;
g) l'individuazione dei siti idonei alla realizzazione d'incubatoi di vallata.
3. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
1. E’ istituito il Centro ittiogenico regionale con sede a Cantiano (PU). La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri relativi al funzionamento del Centro.
Nota relativa all'articolo 7 bis
Aggiunto dall'art. 6, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.
................................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
1. Le Province istituiscono zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva al fine di:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse a scopo di ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche destinate a scopo di ripopolamento.
2. Ogni zona di ripopolamento a vocazione riproduttiva ha estensione non inferiore di norma a due chilometri, misurati sull'asse del corso d'acqua, è mantenuta per tre anni e può essere istituita a rotazione su tutto il corso d'acqua interessato, nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.
3. Le zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva possono essere modificate o soppresse qualora sussistano fondati motivi o si verifichino eventi tali da compromettere l'equilibrio biologico delle specie esistenti.
Nota relativa all'articolo 9
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. Le Province ai fini della tutela delle specie ittiche e della conservazione delle varietà autoctone, possono istituire zone di protezione in ambiti fluviali idonei.
Nota relativa all'articolo 10
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. Le Province possono disporre la cattura di specie ittiche a scopo di ripopolamento delle acque interne, da effettuarsi al di fuori delle zone di protezione istituite a norma dell'articolo 10, fatta eccezione per gli esemplari destinati agli incubatoi di vallata.
Nota relativa all'articolo 11
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. Il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nei corpi idrici è accompagnato dalla seguente documentazione:
a) certificato sanitario, rilasciato dall'azienda sanitaria locale del luogo d'immissione, al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive;
b) dichiarazione degli allevamenti di provenienza di non utilizzo di sistemi di sterilizzazione o di trattamento ormonale degli avannotti.
2. Il pesce e gli animali acquatici rinvenuti morti o in stato fisico anormale nei corpi idrici debbono essere consegnati per gli accertamenti del caso alla struttura competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
3. In caso di epizoozia, l'ASUR dispone il compimento degli interventi tecnici necessari al fine della salvaguardia del patrimonio ittico, dandone immediata comunicazione alla Regione ed informando la Commissione di cui all'articolo 4.
Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente
1. Le Province possono:
a) disporre la limitazione o il divieto temporaneo di pesca per una o più specie ittiche, al fine di assicurare un armonico rapporto tra le varie specie;
b) emanare provvedimenti intesi a ristabilire l'equilibrio biologico del patrimonio ittico, ove si determini una situazione d'eccessivo popolamento di una o più specie ittiche;
c) regolamentare l'esercizio della pesca nei tratti di corsi d'acqua precedentemente destinati a zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e di protezione;
d) istituire zone di pesca con obbligo di reimmissione in acqua del pescato vivo.
Nota relativa all'articolo 13
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
1. Chi intende mettere in secca corsi d'acqua o bacini ovvero eseguire lavori nell'alveo dei corsi d'acqua che possono portare nocumento alla fauna ittica deve richiedere apposita autorizzazione alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'avvio delle opere.
2. L'atto di autorizzazione indica le modalità per l'esecuzione delle opere a tutela dello stato dei luoghi, le misure da adottare per la salvaguardia, il recupero e l'immissione della fauna ittica in acque fluenti e gli eventuali obblighi per il successivo ripopolamento ittico a carico del richiedente.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una somma a titolo cauzionale o alla prestazione d'idonea garanzia fidejussoria.
Nota relativa all'articolo 14
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. I progetti delle opere d'interesse pubblico o privato che comportano l'occupazione totale o parziale del letto di fiumi o torrenti devono prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di concessione in atto.
3. Le Province stabiliscono le caratteristiche tecniche delle strutture di cui al comma 1, nel rispetto delle tecniche di ingegneria idraulica e naturalistica.
Nota relativa all'articolo 15
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo sono trasferite alla Regione.
1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche debbono essere munite di doppie griglie fisse, aventi tra barra e barra una luce massima di venti millimetri.
2. I punti di presa degli impianti per la produzione di energia elettrica e di quelli ad uso irriguo dei consorzi di bonifica devono essere muniti di idonei dispositivi per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e non sono soggetti alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora siano muniti di apparati tali da impedire il risucchio di ogni specie ittica.
3. Le convenzioni tipo di cui all'articolo 15 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), debbono prevedere disposizioni a tutela della fauna ittica, compresa l'immissione di specie ittiche, nonché la salvaguardia del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
4. Le amministrazioni concedenti trasmettono alle Province copia delle concessioni per la derivazione di acque pubbliche e delle relative convenzioni. Le Province, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, applicano, previa diffida, le sanzioni previste ai sensi della normativa vigente in materia e, in caso di reiterate violazioni, provvedono alla revoca della concessione.
Nota relativa all'articolo 16
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 4 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. Lo scarico delle acque di lavaggio utilizzate negli impianti per l'estrazione di materiali inerti deve avvenire nel rispetto di modalità determinate dalle Province a norma del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e successive modificazioni.
2. Le acque degli impianti di piscicoltura devono essere depurate dai residui organici prima di essere nuovamente immesse nell'alveo fluviale.
Nota relativa all'articolo 17
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. Non è consentita l'immissione nei corsi d'acqua di specie o popolazioni non autoctone, con la sola eccezione della carpa erbivora e della trota iridea.
Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 22, l.r. 28 dicembre 2011, n. 28.
La Corte costituzionale, con sentenza 288/2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della l.r. 28/2011 nella parte in cui consente l’immissione nei corsi d’acqua della trota iridea.
1. Le Province richiedono il risarcimento del danno arrecato al patrimonio ittico causato anche mediante l'inquinamento dei corpi idrici.Le somme introitate sono destinate ad interventi di ripopolamento del corpo idrico danneggiato e di riqualificazione dell'ambiente fluviale.
Nota relativa all'articolo 19
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione di questo articolo è trasferita alla Regione.
Esercizio della pesca
1. Le acque interne sono suddivise nelle seguenti categorie, al solo fine dell'uso dei mezzi e sistemi di pesca consentiti e dei ripopolamenti:
a) categoria A: acque di notevole pregio ittiofaunistico prevalentemente popolate da salmonidi;
b) categoria B: acque intermedie a popolazione mista;
c) categoria C: acque popolate da ciprinidi.
1 bis. Le acque indicate al comma 1, lettera c), si distinguono in C1 e C2 secondo quanto stabilito dal calendario regionale di pesca.
2. Le Province in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/1999, nonché alle indicazioni della carta ittica regionale, entro sei mesi dall'approvazione della stessa, provvedono alla classificazione delle acque interne e curano l'apposizione delle relative tabelle di segnalazione.
Nota relativa all'articolo 20
Così modificato dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, e dall'art. 36, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 2 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne è subordinato al possesso di licenza, valida su tutto il territorio nazionale. La licenza è di tipo A, B, C e D secondo quanto stabilito dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni. La licenza di tipo A e C ha validità per sei anni dalla data del rilascio, quella di tipo D ha validità per tre mesi dalla data del rilascio.
2. Possono richiedere il rilascio della licenza coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età; i minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età possono richiedere il rilascio della licenza con l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela.
3. La licenza è rilasciata dalla Provincia del luogo di residenza, dietro pagamento della tassa e sopratassa di cui all'articolo 22, previa partecipazione ad un corso volto all'acquisizione delle conoscenze di base sulla normativa vigente in materia, sul corretto esercizio dell'attività piscatoria e sul riconoscimento delle specie ittiche, oltre ad elementari nozioni di pronto soccorso. Per i cittadini stranieri, la licenza di pesca è rilasciata dalla Provincia del luogo dove si esegue l'esercizio della pesca.
4. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati dalle Province, anche avvalendosi delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5.
5. Non sono soggetti all'obbligo di ottenere la licenza:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura nell'esercizio dell'attività degli impianti stessi, nonché il personale delle Province o di altri enti o organizzazioni autorizzati a norma delle vigenti disposizioni alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento;
b) i minori di quattordici anni, a condizione che esercitino la pesca con l'uso di una sola canna con o senza mulinello ed armata con uno o più ami, ove consentito, e siano accompagnati da persona maggiorenne in possesso di licenza di pesca, la quale è responsabile del loro operato;
c) coloro che esercitano la pesca nelle strutture di cui all'articolo 26.
Nota relativa all'articolo 21
Così modificato dall'art. 14, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e dall'art. 39, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 3 e 4 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
1. La tassa di concessione regionale, come disciplinata dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), dovuta per la licenza per l’esercizio della pesca nelle acque interne di tipo B di cui all’articolo 21, è determinata nella misura di:
a) euro 25,00 per la tassa di rilascio;
b) euro 25,00 per la tassa annuale.
2. Alla tassa di cui al comma 1 non si applica la relativa sopratassa annuale prevista al numero d’ordine 18 della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158).
3. La tassa non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca durante un intero anno di validità della licenza.
3 bis. I proventi derivanti dalla tassa sono ripartiti annualmente fra la Regione e le associazioni di cui all’articolo 5, proporzionalmente al numero di iscritti muniti di licenza da pesca nelle acque interne, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento. La Regione utilizza il 2 per cento della somma assegnata per il finanziamento di specifici progetti legati all’attuazione della presente legge presentati dalle associazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4. I criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Nota relativa all'articolo 22
Sostituito dall'art. 8, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45. Così modificato dall'art. 7, l.r. 22 dicembre 2016, n. 33.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 8, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, la tassa sulla concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque interne di tipo D di cui alla presente legge è soppressa.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, le disposizioni di cui al predetto articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 12, l.r. 21 dicembre 2015, n. 28, fino all’adozione delle deliberazioni di cui all’art. 3, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, i proventi derivanti dalle tasse di concessione di questo articolo sono ripartiti annualmente nella misura del 60 per cento fra le Province e del 30 per cento fra le associazioni di cui all’art. 5 della presente legge, proporzionalmente al numero di iscritti muniti di licenza da pesca nelle acque interne. La Regione utilizza il 10 per cento della restante quota per il finanziamento di eventuali analoghi progetti proposti dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente legge. I criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
1. Ciascuna Provincia cura la tenuta di un registro dei pescatori, nel quale sono riportati gli estremi identificativi dei titolari di licenza di pesca, le infrazioni commesse, le eventuali sanzioni irrogate.
2. (Abrogato)
Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 1 di questo articolo è trasferita alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
1. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentite le associazioni piscatorie di cui all'articolo 5, stabilisce il calendario regionale di pesca per l'anno successivo.
2. Il calendario regionale di pesca disciplina gli attrezzi, le esche ed i sistemi di pesca; le dimensioni minime di cattura, i periodi e gli orari di divieto di pesca ed il numero di capi prelevabili in relazione alle diverse specie ittiche; le modalità da osservare nell'esercizio della pesca e la disciplina delle attività di pesca specifiche.
Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
1. Le acque di categoria A e B sono sottoposte a regime gratuito di pesca controllata, con limitazione dei capi catturabili; nelle acque di categoria A è istituito il riposo biologico, ed il relativo divieto di pesca, nei giorni di martedì e venerdì per l’intero periodo stabilito con il calendario regionale di pesca.
2. Chi esercita la pesca nelle acque di categoria A e B, oltre alla licenza di cui all'articolo 21, deve essere in possesso di apposito tesserino, valido per l'intero territorio regionale, su cui annotare in modo indelebile la giornata di pesca e, subito dopo ogni prelievo, i capi catturati.
3. Il tesserino di cui al comma 2 è rilasciato dalla Provincia di residenza; per i cittadini di altre regioni e per gli stranieri, il tesserino è rilasciato dalla Provincia nel cui territorio s'intende esercitare la pesca. Il tesserino deve essere riconsegnato alla Provincia entro il mese di novembre di ogni anno. Per le operazioni di rilascio e riconsegna del tesserino, le Province possono avvalersi della collaborazione delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5.
Nota relativa all'articolo 25
Così modificato dall'art. 39, l.r. 27 novembre 2012, n. 37.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 3 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. Si definiscono laghetti di pesca gli specchi d'acqua in cui l'esercizio della pesca è consentito, con l'assenso del proprietario, nel rispetto delle norme della presente legge, fatta eccezione per le disposizioni concernenti i periodi di pesca, le misure ed il numero degli esemplari catturabili.
2. Negli specchi d'acqua di cui al comma 1 può altresì svolgersi l'attività di pesca a pagamento, previa autorizzazione della Provincia.
3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 stabilisce:
a) la durata dell'attività ed i relativi periodi di funzionamento;
b) le specie ittiche che possono essere immesse;
c) la quantità e la misura degli esemplari prelevabili giornalmente;
d) le modalità di rifornimento idrico;
e) le prescrizioni sanitarie da osservare per la salvaguardia delle acque, in conformità alle disposizioni dell'azienda sanitaria locale competente per territorio;
f) gli accorgimenti tecnici volti a garantire, anche in situazioni meteorologiche ed idrauliche eccezionali, la separazione tra le acque interessate dall'attività di pesca e quelle eventualmente comunicanti;
g) le formalità che debbono essere rispettate da parte dei soggetti fruitori per dimostrare la provenienza del pescato;
h) il divieto di immissione del pesce siluro (Silurus glanis).
Nota relativa all'articolo 26
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, la funzione del comma 2 di questo articolo è trasferita alla Regione.
1. Per attività agonistiche s'intendono le competizioni svolte in campi di gara permanenti o temporanei a norma dei regolamenti nazionali ed internazionali approvati dal CONI, organizzate dalle associazioni piscatorie di cui all'articolo 5 su autorizzazione della Provincia.
2. Le Province:
a) predispongono il piano triennale per l'allestimento di campi di gara permanenti e determinano modalità e condizioni per il rilascio delle relative autorizzazioni;
b) individuano entro il 31 gennaio di ogni anno i tratti dei corsi d'acqua in cui possono impiantarsi campi temporanei di gara con esclusione di quelli particolarmente vocati alla riproduzione ittiogenica e, sulla base delle richieste pervenute entro lo stesso termine, rilasciano le relative autorizzazioni.
3. Nelle acque di categoria C, durante le competizioni, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le altre limitazioni disposte. Il pescato va mantenuto in vivo, ad eccezione degli individui appartenenti al genere Trota, in apposito contenitore, avente diametro non inferiore a quaranta centimetri e lunghezza non inferiore al metro e cinquanta, munito di almeno quattro cerchi tendirete, e reimmesso in acqua al termine di ogni operazione di pesatura.
4. Nelle acque di categoria B, durante le competizioni, non si applicano le limitazioni del numero di catture, a condizione che i tratti interessati vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota fario alla presenza di due agenti di vigilanza, che predispongono apposito verbale di semina da trasmettere alla Provincia.
5. Nelle acque di categoria A sono consentite le sole competizioni che prevedono il rilascio del pescato, fermo restando il divieto di immissione di specie ittiche al di fuori degli interventi di ripopolamento.
6. Il campo di gara permanente è considerato impianto sportivo ed è sottratto al libero esercizio della pesca durante lo svolgimento dell'attività agonistica.
7. Il campo di gara temporaneo è sottratto al libero esercizio della pesca e concesso alle associazioni organizzatrici:
a) dalle ore zero del giorno di svolgimento della gara sino al termine della stessa, per acque di categoria C; dalle ore 14 del giorno precedente sino al termine della stessa per il genere trota;
b) dalle ore zero del giorno precedente la gara sino al termine della stessa, per acque di categoria A e B.
Nota relativa all'articolo 27
Così modificato dall'art. 17, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 1, 2 e 4 di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
Divieti, sanzioni e vigilanza ittica
1. Nelle acque interne è vietato a chiunque:
a) esercitare la pesca nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) esercitare la pesca nelle zone di protezione;
c) mmettere specie ittiche non autoctone così come previsto dall'articolo 18;
d) esercitare la pesca prosciugando o deviando corsi d'acqua e bacini, ovvero ingombrandoli con opere quali muri, ammassi di pietre, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse o simili, o smuovendo il fondo delle acque;
e) esercitare la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale, per l'intera durata di questa;
f) estrarre materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione;
g) esercitare la pesca senza licenza, con licenza scaduta e senza il tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, ove lo stesso sia necessario;
h) abbandonare esche, pesci, o altro materiale lungo i corsi d'acqua, bacini e relativi argini;
i) abbandonare rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o immetterli nelle acque;
l) esercitare la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; è altresì vietato raccogliere fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
m) esercitare la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
n) reimmettere pesce morto nei corsi d'acqua e bacini al termine delle attività agonistiche.
2. E' altresì vietato asportare pesce in vivo dalle strutture autorizzate di pesca a pagamento di cui all'articolo 26, comma 2.
1. Ferme restando le sanzioni previste per la violazione di norme tributarie, in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni, cumulabili con le eventuali sanzioni penali:
a) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi esercita la pesca in zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva;
b) sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca per due anni, per chi esercita la pesca in zone di protezione;
c) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per chi immette nelle acque interne specie ittiche estranee alla fauna locale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro; qualora la violazione riguardi la specie siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;
d) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro e sospensione della licenza di pesca per un anno, per chi viola disposizioni a tutela degli equilibri biologici, emanate ai sensi dell'articolo 13;
e) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca per cinque anni, per chi esercita la pesca prosciugando, deviando o ingombrando corsi d'acqua e bacini, ovvero smuovendone le acque sul fondo;
f) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca nei tratti dei corsi d'acqua e nei bacini posti in secca totale o parziale; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro;
g) sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro per chi estrae materiali inerti nelle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva e nelle zone di protezione; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro;
h) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi esercita la pesca senza licenza, ovvero con licenza scaduta, o, pur avendo conseguito la licenza, ne è momentaneamente sprovvisto e non la esibisce alla Regione entro quindici giorni; se la violazione è nuovamente commessa, sanzione amministrativa da 200,00 euro a 600,00 euro e sospensione della licenza di pesca o esclusione dal rilascio della stessa, per tre anni;
i) sanzione amministrativa da 100,00 euro a 300,00 euro per chi viola disposizioni in materia di pesca controllata emanate ai sensi dell'articolo 25, comma 1; per ogni esemplare catturato in eccedenza rispetto a quanto consentito, sanzione amministrativa nella misura fissa di 20,00 euro;
l) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi esercita la pesca senza essere munito del tesserino regionale previsto dall'articolo 25, comma 2;
m) sanzione amministrativa da 500,00 euro a 1.500,00 euro per chi organizza attività di pesca a pagamento senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 26, comma 2;
n) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro per il titolare di struttura autorizzata di pesca a pagamento, nel caso d'inosservanza delle prescrizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
o) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per il soggetto organizzatore di attività agonistiche, nel caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzativo;
p) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi abbandona esche e pesci lungo i corsi d'acqua, bacini e relativi argini;
q) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi abbandona rifiuti lungo i corsi d'acqua e bacini o li immette nelle acque; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 308,00 euro a 924,00 euro;
r) sanzione amministrativa da 250,00 euro a 750,00 euro e sospensione della licenza di pesca, o esclusione dal rilascio della stessa, per cinque anni, nei confronti di chi esercita la pesca con attrezzi non consentiti, con materiali esplodenti, con l'impiego della corrente elettrica, ovvero immettendo nelle acque materiale atto ad intorpidire o uccidere la fauna ittica o altri animali acquatici; si applica, inoltre, la sanzione da 50,00 euro a 150,00 euro per chi raccoglie fauna ittica o altri animali acquatici intorpiditi o uccisi con l'uso di tali sistemi;
s) sanzione amministrativa da 150,00 euro a 450,00 euro per chi esercita la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea, la pesca e la pasturazione con sangue, ovvero con sostanze contenenti sangue;
t) sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro per chi asporta pesce in vivo da strutture autorizzate di pesca a pagamento;
t bis) sanzione amministrativa da 25,00 euro a 50,00 euro per chi non riconsegna il tesserino entro il termine previsto all’articolo 25, comma 3.
2. La violazione degli obblighi posti a fini di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente, di cui agli articoli 13, 14, 16 e 17, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro; se la violazione è nuovamente commessa entro tre anni dalla data della prima infrazione, sanzione amministrativa da 4.000,00 euro a 12.000,00 euro;
3. Per la violazione degli altri obblighi previsti dalla presente legge e non contemplati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa da 50,00 euro a 150,00 euro.
4. La Provincia esercita i poteri di sospensione o esclusione dal rilascio della licenza di pesca nei casi previsti dalla presente legge, con le modalità previste dalla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modificazioni.
5. Nel caso previsto al comma 1, lettera r), gli strumenti di pesca non consentiti sono assoggettati a confisca e demolizione. Il pescato viene confiscato e devoluto ad enti di assistenza.
6. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalle Province, che riscuotono i relativi proventi. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 33/1998.
Nota relativa all'articolo 29
Così modificato dall'art. 14, l.r. 28 luglio 2009, n. 18; dall'art. 17, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, e dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei 4 e 6 di questo articolo sono trasferite alla Regione.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle relative infrazioni competono:
a) agli agenti dipendenti dalle Province;
b) alle guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie, di cui all'articolo 5, ed alle guardie volontarie delle associazioni protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, cui sia attribuita la qualifica di guardia giurata ai sensi delle norme di pubblica sicurezza;
c) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali ed alle guardie ecologiche di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di vigilanza nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è vietato l'esercizio della pesca nel territorio in cui esercitano le funzioni di vigilanza. Per le guardie volontarie, tale divieto è limitato alle giornate in cui vengono esercitate le funzioni.
4. Nell'esercizio della vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, dopo essersi qualificati, possono chiedere alle persone trovate in esercizio di pesca l'esibizione della licenza, dell'attestazione di pagamento delle tasse di concessione regionale e del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, nonché del pescato, delle esche e degli attrezzi.
5. La qualifica di guardia ittica volontaria può essere concessa a coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione con esame finale.
6. Le Province organizzano, ogni due anni, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui al comma 1, lettera b), di durata non inferiore a quaranta ore. Organizzano altresì corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza quando ne rilevino l’effettiva esigenza, determinata da modifiche sostanziali della normativa di settore o dall’introduzione di sistemi innovativi nella gestione delle acque interne. La durata dei corsi di aggiornamento è commisurata all’entità delle nuove competenze da acquisire e non può eccedere le dodici ore. Ai corsi di aggiornamento sono tenuti a partecipare gli agenti dipendenti e le guardie ittiche volontarie appartenenti alle associazioni piscatorie di cui all’articolo 5. La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento è valutata ai fini del rinnovo della qualifica di guardia giurata.
7. Le associazioni titolari di guardie volontarie piscatorie o naturalistiche organizzano, su autorizzazione della Provincia, corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie, di cui al comma 1, lettera b), e corsi d'aggiornamento per guardie ittiche volontarie abilitate.
Nota relativa all'articolo 30
Così modificato dall'art. 14, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di cui ai commi 6 e 7 di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
................................................................................
Nota relativa all'articolo 31
Prima modificato dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2014, n. 36, poi abrogato dall'art. 7, l.r. 3 aprile 2015, n. 13.
Ai sensi del comma 11 dell'art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le disposizioni abrogate o modificate in virtù dell’art. 7 della medesima legge continuano ad applicarsi fino alla data di effettivo esercizio da parte della Regione delle funzioni trasferite.
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 71.116,12.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è disposta con le rispettive leggi finanziarie e non può superare annualmente l'ammontare dei proventi di cui all'articolo 31 accertati al 31 dicembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle somme iscritte nell'UPB 5.32.03 che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 19 agosto 1983, n. 28 (Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne).
4. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede mediante impiego dei proventi derivanti dalle tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, per l'anno 2003, nell'UPB 5.32.03 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA); per gli anni successivi nell'UPB corrispondente.
1. ...........................................................................................
Nota relativa all'articolo 33
Abroga le l.r. 19 agosto 1983, n. 28; 2 aprile 1985, n. 10; 12 giugno 1986, n. 13, e 16 marzo 1992, n. 16.
1. Con regolamento, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
a) i requisiti essenziali delle convenzioni di cui all'articolo 6:
b) le modalità per la tabellazione delle zone di cui agli articoli 9 e 10;
c) le caratteristiche delle tabelle di cui all'articolo 20;
d) le caratteristiche del documento della licenza di cui all'articolo 21 e il relativo modello;
e) le caratteristiche del tesserino di cui all'articolo 25, comma 2, e il relativo modello;
f) le materie d'insegnamento, i criteri di ammissione agli esami e la composizione delle commissioni esaminatrici relativamente ai corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 30, comma 5, nonché i contenuti essenziali dei corsi di aggiornamento di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
2. Le licenze di pesca rilasciate dalle Province anteriormente all'entrata in vigore della presente legge conservano validità fino alla scadenza prevista.
3. Nelle more dell'approvazione della carta ittica regionale di cui all'articolo 7 ed entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Province provvedono alla classificazione provvisoria delle acque interne, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 152/1999.
4. Fino alla nomina della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 4 e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative funzioni sono esercitate dalla Consulta per la pesca nelle acque interne istituita a norma dell'articolo 3 della l.r. 28/1983.
5. Fino all'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 3, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della l.r. 28/1983.