Atto: | LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 20 |
Titolo: | Partecipazioni societarie della Regione |
Pubblicazione: | ( B.U. 13 novembre 2003, n. 105 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Titolo così sostituito dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19. |
Sommario
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 7 bis
TITOLO II
CAPO I
Art. 8
Art. 8 bis
SEZIONE I
Art. 9
Art. 10
Art. 10 bis
SEZIONE II
Art. 11
Art. 12
SEZIONE III
Art. 13
Art. 14
Art. 14 bis
Art. 14 ter
SEZIONE IV
Art. 15
CAPO II
Art. 16
Art. 17
CAPO III
Art. 18
Art. 19
CAPO IV
Art. 20
Art. 21
Art. 22
CAPO V
Art. 23
Art. 24
CAPO VI
Art. 25
Art. 25 bis (Partecipazioni societarie della Regione)
TITOLO III
CAPO I
Art. 26
Art. 27
CAPO II
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
CAPO III
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 36 bis
TITOLO IV
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Nota relativa al TITOLO I
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 1
Prima modificato dall'art. 1, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 2
Prima modificato dall'art. 2, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 4
Prima modiifcato dall'art. 15, l.r. 2 agosto 2004, n. 17, e dall'art. 3, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 5
Prima modiifcato dall'art. 15, l.r. 2 agosto 2004, n. 17, e dall'art. 4, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 7
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 7 bis
Prima aggiunto dall'art. 18, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al TITOLO II
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
Nota relativa al CAPO I
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
Nota relativa all'articolo 8
Prima modificato dall'art. 1, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, e dall'art. 18, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, poi sostituito dall'art. 17, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 8 bis
Prima aggiunto dall'art. 17, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa alla SEZIONE I
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 9
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 10
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 10 bis
Prima aggiunto dall'art. 42, l.r. 16 febbraio 2015, n. 3, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa alla SEZIONE II
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 11
Prima modificato dall'art. 5, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 12
Prima modificato dall'art. 6, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa alla SEZIONE III
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
Nota relativa all'articolo 13
Prima sostituito dall'art. 2, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, poi modificato dall'art. 10, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa all'articolo 14
Prima sostituito dall'art. 3, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, poi modificato dall'art. 11, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa all'articolo 14 bis
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, poi modificato dall'art. 31, l.r. 28 luglio 2009, n. 18, e in seguito abrogato dall'art. 12, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
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Nota relativa all'articolo 14 ter
Aggiunto dall'art. 4, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, e poi abrogato dall'art. 12, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Nota relativa alla SEZIONE IV
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 15
Prima modificato dall'art. 7, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al CAPO II
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 16
Prima modificato dall'art. 8, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 17
Prima modificato dall'art. 9, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al CAPO III
Rubrica cosi' modificata dall'art. 10, l.r. 6 novembre 2007, n. 16.Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 18
Prima modificato dall'art. 10, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, e dall'art. 18, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 19
Prima modificato dall'art. 11, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al CAPO IV
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 20
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 21
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al CAPO V
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 23
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 24
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al CAPO VI
Rubrica cosi' modificata dall'art. 7, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 25
Prima modificato dall'art. 12, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, e dall'art. 16, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
1. La Regione assicura la realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge anche tramite la partecipazione a società che:
a) assistono le imprese nell'innovazione dei prodotti e processi produttivi, attraverso programmi di ricerca tecnologica e sperimentazione applicata;
b) favoriscono la crescita economico e sociale del territorio marchigiano attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e di supporto all'internazionalizzazione;
c) sostengono lo sviluppo dell'intermodalità dei tra-sporti decongestionando il traffico e attraendo investimenti;
d) garantiscono un servizio di trasporto ad imprese, persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio marchigiano;
e) supportano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ed imprese, anche attraverso la realizzazione di siti e portali tematici.
2. Per le finalità indicate al comma 1, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è assicurata la partecipazione regionale ai soggetti indicati all'articolo 11 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014) nonché, attraverso la società Sviluppo Marche S.r.l., alle seguenti società:
a) Meccano spa;
b) Consorzio del Mobile Società Consortile per azioni – Centro di servizi reali al sistema mobiliero marchigiano - Cosmob spa.
3. I piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche indicati all'articolo 20 del d.lgs. 175/2016 assicurano comunque il perseguimento degli obiettivi previsti al comma 1.
4. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto al comma 2.
Nota relativa all'articolo 25 bis
Aggiunto dall'art. 7, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 10 gennaio 2022, n. 1, la partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è dichiarata strategica rispetto alle finalità della medesima Regione per il settore agro-alimentare regionale. Ai sensi della vigente normativa in tema di partecipazione pubblica a società di capitali, il mantenimento della partecipazione della Regione al capitale sociale della Centro Agro-Alimentare Piceno S.p.A. è ritenuto strategico, in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione medesima.
Nota relativa al TITOLO III
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
Nota relativa al CAPO I
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 26
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 27
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al CAPO II
Denominazione modificata dall'art. 13, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Dalla lettura degli articoli del Capo V, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, è da ritenere soppressa la denominazione delle Sezioni I e II del presente Capo. Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
Nota relativa all'articolo 28
Prima modificato dall'art. 5, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, poi sostituito dall'art. 14, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, in seguito modificato dall'art. 16, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 29
Prima modificato dall'art. 6, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, poi sostituito dall'art. 15, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 30
Prima modificato dall'art. 13, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1; dall'art. 21, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24; dall'art. 7, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, e dall'art. 16, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 31
Prima sostituito dall'art. 17, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al CAPO III
Denominazione modificata dall'art. 18, l.r. 29 aprile 2011, n. 7.
Dalla lettura degli articoli del Capo V, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, è da ritenere che il presente Capo vada inserito dopo l'art. 31. Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
Nota relativa all'articolo 32
Prima modificato dall'art. 13, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, e dall'art. 29, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, poi sostituito dall'art. 19, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 33
Prima modificato dall'art. 14, l.r. 6 novembre 2007, n. 16; dall'art. 9, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, e dall'art. 29, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; poi sostituito dall'art. 20, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 34
Prima sostituito dall'art. 21, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, e poi dall'art. 16, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45. Quindi modificato dall'art. 5, l.r. 1 agosto 2016, n. 18, infine abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 35
Prima modificato dall'art. 10, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, poi sostituito dall'art. 22, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 36
Prima modificato dall'art. 15, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, e dall'art. 11, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29; poi sostituito dall'art. 23, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, quindi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 36 bis
Prima aggiunto dall'art. 12, l.r. 24 ottobre 2008, n. 29, poi abrogato dall'art. 18, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31, e dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
Nota relativa al TITOLO IV
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19
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Nota relativa all'articolo 37
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 38
Prima modificato dall'art. 16, l.r. 6 novembre 2007, n. 16, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 39
Prima modificato dall'art. 24, l.r. 29 aprile 2011, n. 7, poi abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.
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Nota relativa all'articolo 40
Abrogato dall'art. 29, l.r. 2 agosto 2021, n. 19.