Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 29 aprile 2008, n. 7 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 "Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari" |
Pubblicazione: | ( B.U. 30 aprile 2008, n. 44 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Gruppi consiliari |
Sommario
Art. 1 (Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)
Art. 2 (Inserimento degli articoli 1 bis e 1 ter nella l.r. 34/1988)
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 34/1988)
Art. 4 (Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1988)
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
Art. 2 (Inserimento degli articoli 1 bis e 1 ter nella l.r. 34/1988)
Art. 3 (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 34/1988)
Art. 4 (Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1988)
Art. 5 (Disposizioni transitorie e finali)
(Modifica all’articolo 1 della l.r. 34/1988)
1. ....................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce il comma 1 dell’art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
(Inserimento degli articoli 1 bis e 1 ter nella l.r. 34/1988)
1. ....................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Aggiunge gli artt. 1 bis e 1 ter alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
(Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 34/1988)
1. ....................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Sostituisce l’art. 2, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 34/1988)
1. ....................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Modifica la lett. b) del comma 4 dell’art. 6, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a) approva il modello di relazione annuale indicato al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, così come sostituito dall’articolo 3;
b) stabilisce le modalità di conservazione della documentazione relativa alle spese effettuate dai gruppi consiliari ai sensi del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/1988, così come sostituito dall’articolo 3.
2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati ai sensi dell’articolo 22, comma 3 bis, lettera b), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), possono essere conferiti a personale indicato dal Presidente della Giunta regionale, dal Vicepresidente, dagli assessori e dai componenti dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001.
3. Per il personale dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari possono essere instaurati contratti di lavoro a tempo determinato secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
4. Per il personale dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari possono essere attivati comandi per la durata della legislatura.
Nota relativa all'articolo 5
La Corte costituzionale, con sentenza 252/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui consente il conferimento di incarichi a personale esterno all’amministrazione regionale e l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente dal possesso dei requisiti fissati dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).