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Atto:LEGGE REGIONALE 29 luglio 2008, n. 25
Titolo:Assestamento del bilancio 2008
Pubblicazione:( B.U. 01 agosto 2008, n. 72 supp. n. 7)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2007)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2007)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2007)
Art. 4 (Stato di previsione delle entrate e delle spese 2008)
Art. 5 (Quadri generali riassuntivi)
Art. 6 (Autorizzazioni alla contrazione di mutui)
Art. 7 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 19/2007)
Art. 8 (Modifica ed integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 20/2007)
Art. 9 (Rideterminazione degli assegni vitalizi)
Art. 10 (Modifica alla l.r. 23/1995)
Art. 11 (Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 4, l.r. 34/1996)
Art. 12
Art. 13 (Iniziativa Adriatico-Ionica)
Art. 14 (Modifiche alla l.r. 5/2008)
Art. 15 (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 16 (Modifiche alla l.r. 10/1997)
Art. 17 (Modifica alla l.r. 10/1999)
Art. 18 (Centro di mobilità regionale presso la Motorizzazione civile regionale di Ancona)
Art. 19 (Modifiche alla l.r. 34/2001)
Art. 20 (Modifica alla l.r. 15/1995)
Art. 21 (Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica ai sensi del d.l. 138/2002 e del d.l. 2/2003)
Art. 22 (Trasferimento beni immobili)
Art. 23 (Modifica alla l.r. 2/2007)
Art. 24 (Modifica alla l.r. 19/2007)
Art. 25 (Modifica alla l.r. 12/2008)
Art. 26 (Modifica alla l.r. 28/1996)
Art. 27 (Modifiche alla l.r. 29/2005)
Art. 28
Art. 29 (Modifica alla l.r. 20/2007)
Art. 30 (Interventi comunitari)
Art. 31 (Fondo di anticipazione regionale PSR 2007/2013)
Art. 32 (Semplificazioni procedurali necessarie per la piena attuazione della codifica SIOPE)
Art. 33
Art. 34 (Riorganizzazione amministrativa)
Art. 35 (Personale in servizio presso il Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
Art. 36 (Gestione fondo ex l.r. 20/1989)
Art. 37
Art. 38
Art. 39 (Modifica alla l.r. 29/1992)
Art. 40 (Modifica alla l.r. 5/2003)



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2007, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 3.858.771.350,33, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.985.379.641,90.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2007, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 2.617.371.735,40, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 3.539.754.767,66.


1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2007, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 20.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2007, nell’importo di euro 2.646.505.828,13, di cui euro 513.818.270,59 presso il tesoriere della Regione ed euro 2.132.687.557,54 presso la tesoreria centrale dello Stato.


1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2007, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2008 per l’importo presunto di euro 1.261.399.614,93, è rideterminato in euro 959.443.144,83 per effetto delle risultanze del rendiconto dell’anno 2007.


1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio 2008 sono introdotte le variazioni in aumento o in diminuzione riportate nelle allegate tabelle 1 e 2.


1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di competenza del bilancio 2008 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 3.
2. E’ approvato il quadro generale riassuntivo degli stanziamenti di cassa del bilancio 2008 nelle risultanze di cui alla allegata tabella 4.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2008, già stabilita nell’importo di euro 62.895.904,82 per effetto dell’articolo 21 della l.r. 27 dicembre 2007, n. 20 (Bilancio di previsione per l’anno 2008 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010), si stabilisce nel nuovo importo di euro 69.993.772,41.
2. Gli importi dei mutui da riautorizzare, ai sensi del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono determinati come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 55.352.730,31 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera h), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.089.539,21;
b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 58.777.619,42 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera g), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 58.577.218,99;
c) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 49.242.745,96 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera f), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 49.104.768,32;
d) relativamente all’anno 2004 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 77.715.436,32 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 77.356.416,15;
e) relativamente all’anno 2003 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 15.924.538,29 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera d), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.529.716,44;
f) relativamente all’anno 2002 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 29.553.270,89 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 27.205.470,26;
g) relativamente all’anno 2001 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.924.248,48 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 50.728.708,04;
h) relativamente all’anno 2000 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 28.176.163,79 per effetto dell’articolo 22, comma 1, lettera a), della l.r. 20/2007, si stabilisce nel nuovo importo di euro 24.681.648,11.

3. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 23 della l.r. 20/2007.


1. Gli allegati alla l.r. 27 dicembre 2007, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2008) sono modificati come segue:
a) la tabella A “Elenco delle leggi regionali il cui stanziamento di competenza annuale è rinviato alla legge finanziaria” è modificata secondo le risultanze della tabella A allegata alla presente legge;
b) la tabella B “Rifinanziamento leggi regionali” è modificata secondo le risultanze della tabella B allegata alla presente legge;
c) la tabella C “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella C allegata alla presente legge;
d) la tabella D “Cofinanziamento regionale programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella D allegata alla presente legge;
e) la tabella E “Cofinanziamento regionale programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella E allegata alla presente legge.



1. Gli allegati alla l.r. 20/2007 sono così modificati:
a) il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” è sostituito dal prospetto 1 allegato alla presente legge;
b) l’elenco 1 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.01: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente” è modificato dall’elenco 1 allegato alla presente legge;
c) l’elenco 2 “Elenco delle proposte di legge che si prevede possano essere approvate dopo l’approvazione del bilancio, da finanziare con le disponibilità iscritte a carico dell’UPB 2.08.02: Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi, recanti spese di investimento attinenti l’esercizio di funzioni normali” è modificato dall’elenco 2 allegato alla presente legge;
d) l’elenco 3 “Spese dichiarate obbligatorie” è sostituito dall’elenco 3 allegato alla presente legge.

2. Ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della l.r. 31/2001, le somme assegnate alla Regione Marche dallo Stato e dalla Comunità europea, stimate, per l’anno 2008, negli importi indicati nel prospetto 2 “Assegnazioni finalizzate” ed iscritte a carico delle UPB dello stato di previsione dell’entrata, sono impiegate per le finalità di cui alla denominazione delle UPB dello stato di previsione della spesa, secondo le corrispondenze risultanti dal medesimo prospetto.


1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la misura degli assegni vitalizi, di cui alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), così come modificata dalla l.r. 23 ottobre 2007, n. 14 (Assestamento del bilancio 2007), ed alla l.r. 23 luglio 1973, n. 18 (Norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei Consiglieri della Regione Marche) e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata sulla base della indennità mensile di carica erogata ai consiglieri regionali nel mese di dicembre 2005.
2. Gli importi degli assegni vitalizi così rideterminati resteranno invariati fino al riassorbimento degli aumenti, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura del 10 per cento.


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Nota relativa all'articolo 10
Aggiunge l’art. 7 bis alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione) va interpretato nel senso che non sono cumulabili nella medesima persona più cariche di amministratore o di revisore dei conti o di amministratore e revisore dei conti, svolte in enti diversi.

Art. 12

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Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.


1. La Regione, allo scopo di contribuire al processo di stabilizzazione e sviluppo dell’area del sud-est europeo, svolge, nell’ambito dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI) cui partecipano gli otto Paesi del relativo bacino, attività a supporto del Segretariato permanente, nonché attività mirate a promuovere azioni relazionali e di sostegno finalizzate anche all’utilizzo coordinato delle opportunità esistenti.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari all’attuazione di quanto disposto al comma 1, nell’ambito delle disponibilità stabilite annualmente con la legge finanziaria regionale.
3. Al segretario generale del Segretariato permanente dell’Iniziativa Adriatico-Ionica sono erogati un’indennità di carica omnicomprensiva e il rimborso delle spese documentate di trasferta, finanziati con le risorse stanziate annualmente dal Ministero degli affari esteri.
4. La Giunta regionale determina l’ammontare dell’indennità di cui al comma 3 nonché le modalità di erogazione.

Nota relativa all'articolo 13
Così modificato dall'art. 37, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.


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6. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 14
Il comma 1 aggiunge il comma 2 bis all’art. 2, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell’art. 4, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
Il comma 3 aggiunge il comma 1 bis all’art. 11, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
Il comma 4 aggiunge il comma 1 bis all’art. 12, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
Il comma 5 modifica il comma 5 dell’art. 19, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
Il comma 6 aggiunge il comma 8 bis all’art. 23, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.



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Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 3 dell’art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 modifica la lett. b) del comma 3 dell’art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 3 modifica la lett. c) del comma 3 dell’art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 4 aggiunge il comma 3 bis all’art. 30, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 5 aggiunge l’art. 34 bis alla l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



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4. La delibera di cui all’articolo 2 della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, così come modificato dal comma 2 del presente articolo, è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Il disposto dell’articolo 3, comma 1 bis, della l.r. 10/1997 e successive modificazioni, aggiunto dal comma 3 del presente articolo, si applica anche alle strutture già realizzate o in corso di realizzazione non ancora in possesso dell’autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all’art. 1, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Il comma 2 aggiunge il comma 4 bis all’art. 2, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.
Il comma 3 aggiunge il comma 1 bis all’art. 3, l.r. 20 gennaio 1997, n. 10.



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Abroga l’art. 67, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.


1. Nell’ambito dell’esercizio della funzione trasferita ai sensi dell’articolo 162, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) relativa all’attività di polizia amministrativa regionale e locale, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla realizzazione del Centro di mobilità regionale da istituirsi presso la Motorizzazione civile regionale di Ancona contribuendo all’acquisto di un verificatore di capacità residue.
2. Il contributo di cui al comma 1, previsto in euro 90.000,00, è iscritto nella UPB 1.06.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2008.


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Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 3, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell’art. 3, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.
Il comma 3 abroga la lett. c) del comma 1 dell’art. 8, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.
Il comma 4 aggiunge il comma 1 bis all’art. 8, l.r. 18 dicembre 2001, n. 34.



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Nota relativa all'articolo 20
Abroga il comma 1 dell’art. 2, l.r. 20 febbraio 1995, n. 15.


1. La Regione Marche riconosce il beneficio dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale ai proprietari degli autoveicoli, di potenza non superiore ad 85 KW e conformi alle direttive CE sull’inquinamento, immatricolati per la prima volta nei periodi indicati dal decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate) e dal d.l. 13 gennaio 2003, n. 2, convertito dalla legge 14 marzo 2003, n. 39 (Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) in possesso dei requisiti previsti dalle stesse leggi per beneficiare delle agevolazioni.


1. L’Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” è autorizzata a trasferire in proprietà a titolo gratuito all’Azienda sanitaria unica regionale i beni immobili siti in Ancona, Largo Cappelli, denominati Padiglioni 1 e 2, censiti al catasto fabbricati del Comune di Ancona al foglio 9, particelle n. 1014 e n. 1015 e le aree urbane censite al medesimo catasto al foglio 9, particelle n. 1017 e n. 1018; gli immobili sono trasferiti con i connessi rapporti attivi e passivi e nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del loro trasferimento.
2. La consegna dei beni di cui al comma 1 è effettuata con apposito verbale che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore dell’Azienda sanitaria unica regionale.

Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 28, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, i riferimenti nella normativa regionale vigente all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi" si intendono effettuati all'Azienda ospedaliero-universitaria delle Marche.



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 23
Modifica il comma 1 dell’art. 18, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Aggiunge il comma 5 bis all’art. 29, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 25
Modifica le lett. a), b) e c) del comma 2 dell’art. 4, l.r. 27 maggio 2008, n. 12.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 26
Modifica la lett. a) del comma 1 dell’art. 2, l.r. 23 luglio 1996, n. 28.


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Nota relativa all'articolo 27
Il comma 1 sostituisce la lett. f) del comma 2 dell’art. 3, l.r. 9 dicembre 2005, n. 29.
Il comma 2 sostituisce l’art. 4, l.r. 9 dicembre 2005, n. 29.


Art. 28

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Nota relativa all'articolo 28
Abrogato dall'art. 8 della l.r. 22 luglio 2013, n. 19.
Sostituisce l’art. 31, l.r. 5 novembre 1992, n. 49.



1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 29
Sostituisce il comma 4 dell’art. 23, l.r. 27 dicembre 2007, n. 20.


1. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma nazionale di ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero 2008/2010, FEAGA (Piano d’azione regionale), è autorizzato un finanziamento regionale aggiuntivo a sostegno degli interventi comunitari previsti dal Piano di azione regionale fino ad euro 3.750.000,00.
2. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli 30912705 e 30905609, istituiti nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata e comunque mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.
3. Per garantire il pieno utilizzo delle risorse comunitarie del POR FESR 2007/2013, è autorizzato il finanziamento di interventi comunitari aggiuntivi fino alla concorrenza di euro 500.000,00.
4. Le risorse necessarie per gli interventi di cui al comma 3 sono iscritte a carico del capitolo 31402772, istituito nello stato di previsione della spesa, e trovano copertura con le risorse iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata, recuperate in relazione ai progetti non attivati, revocati o, comunque, mediante corrispondente riduzione del finanziamento di leggi regionali di settore.
5. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione delle spese relative agli interventi comunitari da attuarsi e ai fini SIOPE di cui ai commi 1 e 3.
6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce il quadro finanziario e le modalità di monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate per gli interventi previsti ai commi 1 e 3.


1. E’ istituito un fondo di anticipazione regionale di euro 1.000.000,00 per gli interventi di assistenza tecnica e per le spese di animazione e gestione dei GAL destinato a garantire la tempestiva realizzazione delle attività connesse al PSR 2007/2013 per le quali è previsto il limite del 20 per cento ai sensi del reg. (CE) 1698/2005.
2. Le risorse necessarie per l’anticipazione di cui al comma 1 sono iscritte a carico dell’UPB 3.09.05, capitoli 30905607 e 30905608, e trovano copertura con le risorse che verranno rimborsate da AGEA iscritte a carico dell’UPB 3.03.01 dello stato di previsione dell’entrata.
3. Ai fini della gestione la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni compensative anche tra UPB diverse necessarie per l’esatta imputazione ai fini SIOPE delle spese relative all’anticipazione.


1. Per l’esercizio finanziario 2008, le somme dei residui passivi determinate ai sensi dell’articolo 58 della l.r. 31/2001 possono essere trasportate nei capitoli, anche non corrispondenti, del bilancio dell’esercizio successivo nella misura necessaria a consentirne il corretto utilizzo ai fini SIOPE.

Art. 33

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Nota relativa all'articolo 33
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. Al fine della riorganizzazione amministrativa delle proprie strutture, la Giunta regionale applica il disposto dell’articolo 1, comma 536, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007). Conseguentemente, il termine finale di validità delle relative graduatorie concorsuali è fissato al 31 dicembre 2008.
2. Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni effettuata negli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione definiscono piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge 296/2006, in servizio al 1° gennaio 2008 con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, che maturi tre anni di durata del rapporto di lavoro, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2007.

Nota relativa all'articolo 34
Così modificato dall'art. 37, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.


1. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Garante per l’infanzia e l’adolescenza, istituito con la l.r. 15 ottobre 2002, n. 18, che a tale data aveva espletato attività di collaborazione per almeno tre anni nel quinquennio antecedente o che matura tale requisito alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare ad una selezione per n. 3 assunzioni con contratto a tempo determinato della durata di un anno, di cui una a tempo pieno nella categoria B3, e due a tempo parziale al 50 per cento nella categoria D1, per l’espletamento dei compiti del “Garante regionale dei diritti della persona”, di cui alla deliberazione legislativa approvata nella seduta del 15 luglio 2008.
2. Fino all’espletamento della selezione di cui al comma 1 sono prorogati i contratti di collaborazione del personale ivi previsto.
3. L’Assemblea legislativa alla scadenza dei contratti di cui al comma 1 provvede nell’ambito del piano di fabbisogno annuale all’assunzione del relativo personale con contratto a tempo indeterminato.

Nota relativa all'articolo 35
Così modificato dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48.


1. Le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 1° giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), non utilizzabili per le finalità originarie, possono essere reimpiegate dalla Società regionale di garanzia di cui alla l.r. 12 aprile 1995, n. 43 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società regionale di garanzia per gli interventi nelle zone della regione Marche non interessate dall’obiettivo 2 e dall’obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/1988, modificato con regolamento CEE 2081/1993), per le finalità di cui alla medesima l.r. 43/1995.

Art. 37

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Nota relativa all'articolo 37
Prima modificato dall'art. 18, l.r. 27 novembre 2012, n. 37, poi abrogato dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.

Art. 38

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Nota relativa all'articolo 38
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 39
Sostituisce l’art. 14, l.r. 19 luglio 1992, n. 29.


1. ....................................................................
2. ....................................................................

Nota relativa all'articolo 40
Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 3, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.
Il comma 2 sostituisce il comma 4 dell’art. 3, l.r. 16 aprile 2003, n. 5.