Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo storico |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 2009, n. 6
Titolo:Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11
Pubblicazione:( B.U. 29 ottobre 2009, n. 101 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Pesca - Acquacoltura
Note:Per la attuazione di questo regolamento vedi anche l.r. 28 giugno 2017, n. 20.

Sommario





1. Il presente regolamento detta disposizioni per la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11 (Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura).


1. La Regione riconosce su base compartimentale e subcompartimentale i consorzi di gestione dei molluschi bivalvi in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Può essere riconosciuto il consorzio che:
a) comprende un numero di soci che rappresentino almeno il 75 per cento delle imprese autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell’area presa in esame;
b) (abrogata)
c) sia retto da uno statuto che preveda:
1) in modo esplicito, quale obiettivo primario, l’incremento della risorsa dei molluschi bivalvi attraverso concrete iniziative per la sua salvaguardia, semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico, turnazione dell’attività di pesca delle navi;
2) la collaborazione con l’Amministrazione regionale e gli istituti di ricerca per studi e ricerche sull’ambiente marino, in stretto collegamento con l’attività di pesca dei molluschi bivalvi;
3) la promozione della formazione e della qualificazione professionale del personale addetto alla pesca dei molluschi bivalvi;
4) la valorizzazione della qualità dei prodotti.

3. La domanda di riconoscimento del consorzio è trasmessa alla struttura organizzativa regionale competente in materia di pesca marittima.
4. Alla richiesta dovranno essere allegati:
a) elenco completo delle imbarcazioni aderenti debitamente sottoscritto;
b) copia autentica dello statuto;
c) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

5. Il riconoscimento è effettuato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, r.r. 16 settembre 2013, n. 5.


1. Nell’ambito del compartimento ove opera un consorzio di gestione riconosciuto ai sensi dell’articolo 2, la cattura della risorsa è effettuata dalle barche con il sistema della draga idraulica autorizzata con la licenza di pesca.
2. Nei compartimenti e nelle aree affidate alla gestione dei consorzi ai sensi dell’articolo 4, la gestione e la cattura con draghe idrauliche riguardano le seguenti specie: vongole (venus-gallina), cannolicchi, telline, cuori, andara o scafarca.
2 bis. La cattura delle specie di cui al comma 2 è effettuata nel rispetto della normativa sanitaria riguardante la classificazione delle zone di produzione e raccolta dei molluschi bivalvi.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 2, r.r. 16 settembre 2013, n. 5.


1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per l’economia ittica di cui all’articolo 6 della l.r. 11/2004, affida ai consorzi riconosciuti ai sensi dell’articolo 2 la gestione della pesca dei molluschi bivalvi su base compartimentale e subcompartimentale, con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
1 bis. I consorzi comunicano alla struttura organizzativa regionale competente le variazioni intervenute nella compagine organizzativa entro trenta giorni dal loro verificarsi.
2. La gestione della pesca è revocata nei seguenti casi:
a) al consorzio cui aderiscano un numero di imprese inferiore alla percentuale stabilita dall’articolo 2, comma 2, lettera a);
b) per persistenti e accertate violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
c) per irregolare funzionamento che pregiudica l’assolvimento degli scopi del consorzio stesso.
2 bis. Nel caso in cui la percentuale delle imprese aderenti non scenda al di sotto del 50 per cento, il consorzio ha un anno di tempo per ricostituire la percentuale prevista dall’articolo 2, comma 2, lettera a). In mancanza di tale ricostituzione nel termine indicato, si procede alla revoca di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 3, r.r. 16 settembre 2013, n. 5.


1. I consorzi  definiscono, nei limiti della disciplina della pesca statale e comunitaria, le seguenti misure tecniche e di gestione:
a) i quantitativi giornalieri massimi pescabili da ciascuna impresa, anche in considerazione degli eventuali limiti massimi stabiliti dalla Regione;
b) l’uso degli attrezzi consentiti nel massimo rispetto della fauna e della flora ittica secondo le prescrizioni stabilite dalla Regione;
c) i periodi di tempo per lo svolgimento dell’attività di pesca;
d) i punti di sbarco autorizzati tra quelli presenti nell’area di pertinenza del consorzio, gli orari e le modalità di sbarco;
e) la costituzione di aree di ripopolamento;
f) i periodi massimi di attività;
g) i periodi minimi di fermo pesca;
h) i periodi e le zone di semina o riposo;
i) le quantità massime di prelievo annuo e le zone di raccolta.
2. Ciascun consorzio, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale e alla competente Capitaneria di porto il piano di gestione, redatto e firmato da un ricercatore afferente a un istituto di ricerca pubblico o comunque riconosciuto dal Ministero competente.
3. Il piano di gestione è approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e presentato ai soci in occasione di un’assemblea da svolgersi entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il piano è redatto alla luce delle informazioni biologiche e gestionali raccolte nel periodo precedente, adeguatamente documentate e riassunte nella relazione di cui al comma 5 e deve contenere le informazioni di cui al comma 1.
5. Il piano di gestione contiene anche una relazione consuntiva dell’attività svolta, riferita all’anno in corso, da cui risultino:
a) numero di barche iscritte al consorzio;
b) periodi di fermo tecnico;
c) periodi di fermo volontario, con specifica delle aree;
d) numero mensile di giorni di pesca e stima giornaliera delle ore di pesca;
e) piano delle quote di pesca giornaliere per barca;
f) sbarcato mensile e media giornaliera per barca;
g) resoconto dettagliato delle azioni di gestione e delle azioni di sperimentazione;
h) analisi comparata dell’andamento negli anni dello sforzo di pesca e di altri parametri correlati;
i) analisi dettagliata degli scostamenti dal piano di gestione preventivato riguardante l’anno, con previsione per il periodo decorrente dal momento della redazione al 31 dicembre successivo.
6. La Giunta regionale può formulare osservazioni sul piano presentato, alle quali il consorzio è tenuto ad adeguarsi. In mancanza, le parti in contrasto con le osservazioni sono annullate.
7. Eventuali variazioni alle misure tecniche contenute nel piano di cui al comma 2, qualora non incidenti sullo sforzo di pesca, sono comunicate in forma scritta da ciascun consorzio alla struttura organizzativa regionale competente in materia, alla Capitaneria di porto competente per territorio, alle imprese aderenti e non aderenti al consorzio, e sono esecutive, anche nei confronti dei pescatori non aderenti al consorzio medesimo, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di affissione all’albo della Capitaneria.
8. Per le imprese che non aderiscono ad alcuno dei consorzi riconosciuti viene fissato un limite massimo di prelievo pari a 200 chilogrammi giornalieri. Le stesse imprese possono esercitare la pesca esclusivamente tramite la tecnica denominata “dell’àncora” ai sensi del d.m. 22 dicembre 2000 (Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi).

Nota relativa all'articolo 5
Così sostituito dall'art. 4, r.r. 16 settembre 2013, n. 5.

La l.r. 27 giugno 2016, n. 14, detta disposizioni sull'autorizzazione allo sbarco del pescato in porti non individuati ai sensi della lett. d) del comma 1 di questo articolo.



1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria e previo parere della competente commissione assembleare, individua le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime.


1. La Giunta regionale consente il trasferimento di unità di pesca da un compartimento ad un altro nel caso in cui un consorzio acquisisca a qualsiasi titolo unità di pesca appartenenti ad altro compartimento.
2. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di cui al comma 1.


1. Al fine di garantire un adeguato monitoraggio volto alla gestione eco-compatibile della risorsa, è istituito presso la struttura organizzativa regionale competente un Comitato di coordinamento composto da:
a) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia o suo delegato;
a bis) il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;
b) tre esperti di biologia marina, nominati dalla Giunta regionale su indicazione delle università e dei centri di ricerca operanti nel territorio regionale di chiara esperienza nel settore della biologia marina e della gestione e tecnica della pesca;
c) i comandanti delle Capitanerie di Porto dei compartimenti marittimi regionali o loro delegati;
d) i presidenti pro-tempore dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi della Regione o loro delegati;
e) i rappresentanti delle quattro associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il Comitato approva il regolamento per il proprio funzionamento.
3. La partecipazione alle sedute del Comitato è a titolo gratuito.
4. Il comitato esprime pareri e proposte alla Giunta regionale nelle materie di cui al presente regolamento e in particolare esprime parere sul piano di gestione di cui all’articolo 5, comma 2.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 5, r.r. 16 settembre 2013, n. 5.


1. Ciascun consorzio individua, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti incaricati della vigilanza ai quali possono essere attribuite le funzioni di agente giurato.
2. La Provincia riconosce la nomina di agenti giurati ai sensi dell’articolo 163, comma 3, lettera b), del d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n 59).
3. Gli agenti giurati, in aggiunta alle Forze di polizia cui compete per legge, vigilano sull’osservanza delle norme in materia compreso il rispetto dei punti di sbarco, delle taglie minime dei molluschi bivalvi prelevati e delle ulteriori regole di gestione e tutela adottate dal consorzio per garantire l’equilibrio tra prelievo e conservazione della risorsa.


1. In fase di prima applicazione, le domande di cui all’articolo 2, comma 3, sono presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento e fino al riconoscimento e all’affidamento di cui agli articoli 2 e 4 è confermato l’affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi nell’ambito dei seguenti compartimenti marittimi:
a) Ancona e San Benedetto del Tronto ai Consorzi per la Gestione Pesca Molluschi Bivalvi (CO.GE.VO.) di Ancona e Civitanova Marche rispettivamente nelle aree di cui alle lettere b) e c) del comma 3;
b) San Benedetto del Tronto al Consorzio per la Gestione Pesca Molluschi (CO.VO.PI.) nell’area di cui alla lettera d) del comma 3;
c) Pesaro al Consorzio Gestione Molluschi (CO.GE.MO.) nell’area di cui alla lettera a) del comma 3.

3. Fino al 30 giugno 2016, sono individuate le seguenti aree di pesca in temporanea deroga alle aree di pesca coincidenti con gli attuali compartimenti, come previsto dal d.m. 12 gennaio 1995, n. 44 (Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi):
a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Gabicce al fiume Cesano;
b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume Cesano fino a Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza;
c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto Recanati e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume Potenza al fiume Chienti;
d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume Chienti al fiume Tronto.

4. Nel periodo di cui al comma 3 la Regione, d’intesa con le associazioni di categoria e con i consorzi, promuove iniziative rivolte al trasferimento o alla rottamazione delle imbarcazioni.
5. In fase di prima applicazione, sono autorizzate alla pesca nelle aree di cui al comma 3 le imbarcazioni di cui all’allegato al presente regolamento.
6. Ai fini di una ottimale gestione della risorsa, la Giunta regionale può disporre la realizzazione di attività di studio e di analisi scientifica.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 6, r.r. 16 settembre 2013, n. 5.
Ai sensi dell'art. 23, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20, il termine del 30 giugno 2011 di cui all'alinea del comma 3 del presente articolo è differito al 31 gennaio 2012.
Ai sensi dell'art. 2, l.r. 27 giugno 2016, n. 14, il termine di cui al comma 3 di questo articolo è prorogato al 31 marzo 2017.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 1, l.r. 29 marzo 2017, n. 11, come modificato dall'art. 34, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, il termine di cui al comma 3 di questo articolo è prorogato al 30 giugno 2017.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 1, l.r. 29 marzo 2017, n. 11, l’attività di cui al comma 6 di questo articolo è svolta prioritariamente con il coinvolgimento dei consorzi di cui all’articolo 2 di questo regolamento.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 1, l.r. 28 giugno 2017, n. 20, al fine di condurre l’azione di monitoraggio di cui al comma 1 del medesimo art. 1, il termine di cui al comma 3 di questo articolo è prorogato al 30 giugno 2021.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 1, l.r. 25 giugno 2021, n. 12, il termine di cui al comma 3 di questo articolo, già prorogato al 30 giugno 2021 dal comma 4 dell'art. 1, l.r. 28 giugno 2017, n. 20, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2022.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 1, l.r. 4 luglio 2022, n. 15, il termine di cui al comma 3 di questo articolo, già prorogato al 30 giugno 2022 dal comma 1 dell'art. 1, l.r. 25 giugno 2021, n. 12, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2023.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 3, l.r. 29 giugno 2023, n. 8, il termine di cui al comma 3 di questo articolo 10, già prorogato al 30 giugno 2023 dal comma 1 dell'art. 1, l.r. 4 luglio 2022, n. 15, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.
Ai sensi dell'art. 18, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, il termine di cui all'articolo 3, l.r. 29 giugno 2023, n. 8, è prorogato al 30 giugno 2024.
Ai sensi dell'art. 1, l.r. 25 giugno 2024, n. 13, il termine di cui al comma 3 di questo articolo, già prorogato al 30 giugno 2024 dal comma 1 dell'art. 18, l.r. 28 dicembre 2023, n. 25, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024.


Allegati

Individuazione delle imbarcazioni autorizzate alla pesca
in fase di prima applicazione del presente regolamento

Allegato acquisito in formato pdf

64 Kb