Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 03 agosto 2010, n. 11 |
Titolo: | Misure urgenti in materia di contenimento della spesa |
Pubblicazione: | ( B.U. 12 agosto 2010, n. 72 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Riduzione del costo degli apparati amministrativi)
Art. 2 (Razionalizzazione delle spese)
Art. 3 (Coordinamento della finanza regionale)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 14/2003)
Art. 5 (Misure urgenti per garantire la funzionalità delle strutture amministrative)
Art. 6 (Attuazione della l.r. 1/2010)
Art. 6 bis (Disposizioni per le procedure concorsuali)
Art. 7 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 17/1999)
Art. 8 (Norme finali e transitorie)
Art. 9 (Abrogazioni)
Art. 2 (Razionalizzazione delle spese)
Art. 3 (Coordinamento della finanza regionale)
Art. 4 (Modifiche alla l.r. 14/2003)
Art. 5 (Misure urgenti per garantire la funzionalità delle strutture amministrative)
Art. 6 (Attuazione della l.r. 1/2010)
Art. 6 bis (Disposizioni per le procedure concorsuali)
Art. 7 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 17/1999)
Art. 8 (Norme finali e transitorie)
Art. 9 (Abrogazioni)
1. Ai componenti delle commissioni, dei comitati o dei collegi di cui alla tabella B della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale), spetta il rimborso delle spese documentate per il viaggio, determinato nella misura di un sesto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo pari al doppio della distanza tra la propria residenza anagrafica e il comune sede dell’organismo nonché, in ipotesi di trasferta per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica, il rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri e le modalità fissati per i dipendenti regionali.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale ridetermina, ove previsto, l’importo del gettone di presenza spettante ai componenti di ciascun organismo tra quelli indicati nella tabella B della l.r. 20/1984, che non può comunque superare l’importo di trenta euro per seduta.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a ogni organismo collegiale, comunque denominato, istituito dalla Regione, dalle Autorità e dagli organismi intermedi nell’ambito delle attività di controllo e valutazione connesse all’attuazione dei fondi strutturali europei o operante nell’ambito dell’amministrazione regionale e per il quale è prevista la corresponsione di un gettone di presenza.
3 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale e a quelle per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali. I compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso dall'esterno all'impiego regionale sono stabiliti da apposita deliberazione di Giunta regionale, adottata ai sensi della lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), fatto salvo quanto previsto dai commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo).
4. Agli amministratori e ai componenti dei collegi dei revisori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale, l’indennità mensile di carica o l’indennità di presenza, definite nei limiti fissati dalla tabella A della l.r. 20/1984, è ridotta del dieci per cento rispetto all’importo percepito. Agli stessi si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il compenso annuo percepito dall’Autorità di garanzia di cui alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), è ridotto del 10 per cento.
Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 10, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 1, l.r. 1 agosto 2012 n. 26; dall'art. 9, l.r. 12 dicembre 2018, n. 48, e dall'art. 1, l.r. 8 agosto 2019, n. 24.
1. I dipendenti regionali non possono percepire compensi aggiuntivi per lo svolgimento dei compiti e dei doveri di ufficio.
2. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio ovvero la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate durante l’orario di lavoro, non danno diritto ad alcun compenso, indennità o gettone di presenza.
3. Lo svolgimento da parte dei dipendenti regionali, in conseguenza di nomina, designazione o proposta della Regione, di attività comunque denominate e non rientranti nei compiti e doveri d’ufficio oppure la partecipazione degli stessi a commissioni, comitati, collegi o organi collegiali di competenza regionale, effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, danno diritto oltre che al rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i criteri e le modalità vigenti, unicamente a un gettone di presenza o un’indennità giornaliera di trenta euro.
4. Il gettone di presenza o l’indennità giornaliera spettano solo nel caso in cui l’attività prevista al comma 3 abbia una durata pari ad almeno due ore.
5. Gli eventuali corrispettivi dovuti da terzi per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, sono versati direttamente alla Regione. Per le attività di cui al comma 3, la Regione provvede al relativo pagamento nei confronti dei dipendenti aventi diritto secondo quanto previsto dallo stesso comma.
6. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le attività di progettazione e di pianificazione, comprese le attività tecnico-amministrative connesse, nonché la partecipazione a commissioni di collaudo ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
6 bis. E' altresì esclusa dall'applicazione del presente articolo la partecipazione alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al d.lgs. 368/1999, comprese le fasi di espletamento delle attività e degli esami finali.
6 ter. La partecipazione da parte dei dipendenti regionali alle commissioni esaminatrici per l'accesso all'impiego regionale non dà diritto a percepire alcun gettone o indennità, anche se svolta al di fuori del normale orario di lavoro. Essa viene remunerata con il compenso per lavoro straordinario, ove spettante. Viene comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute secondo la disciplina vigente. Resta altresì salvo quanto disposto in attuazione dei commi 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 56/2019.
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 1 agosto 2012, n. 26; dall'art. 12, l.r. 27 novembre 2012, n. 37, e dall'art. 1, l.r. 8 agosto 2019, n. 24.
Ai sensi dell'art. 13, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, la disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione nei casi di attività o partecipazioni conseguenti a programmazione, nomina, designazione o proposta da parte della Regione antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La Regione provvede alla riduzione complessiva delle spese di personale al lordo di oneri riflessi e IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, assicurando, nell’ambito delle rispettive strutture organizzative, interventi finalizzati:
a) alla riduzione delle spese di personale attraverso la parziale sostituzione dei cessati e la riduzione della spesa per il lavoro flessibile, comprendente anche la spesa per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro;
b) alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture amministrative, anche attraverso il loro accorpamento e la riduzione del numero dei dirigenti;
c) al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale stipula apposite intese con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa regionale.
1. ........................................................
2. .......................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica il comma 2 dell’art. 4, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell’art. 4, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa regionale, al fine di assicurare i processi di riorganizzazione volti alla riduzione della spesa complessiva del personale di qualifica dirigenziale, nonché di garantire la funzionalità delle strutture amministrative dei predetti organi, possono conferire incarichi di direzione dei servizi anche ai soggetti già titolari di incarichi di posizione dirigenziale alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 3 ter dell’articolo 28 della l.r. 15 ottobre 2001 n. 20 e al comma 2 bis dell’articolo 5 della l.r. 14/2003.
1. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa procedono alla attuazione della l.r. 18 gennaio 2010, n. 1 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) limitatamente alle domande presentate entro la data del 30 settembre 2010, con esclusione di quelle presentate ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base dei criteri già definiti di concerto con le organizzazioni sindacali, in quanto applicabili.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, possono accedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 1/2010.
3. Per i dipendenti che abbiano presentato domanda ai sensi del comma 1 e che maturino i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 1/2010 entro il termine del 31 dicembre 2013, l’incentivo di cui al comma 6 è dovuto a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
4. La cessazione dal servizio dei dipendenti di cui ai commi 2 e 3 deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2010.
5. Le domande di risoluzione consensuale presentate sono revocabili fino alla data di cui al comma 4.
6. L’erogazione dell’incentivo avviene in forma rateizzata secondo le seguenti modalità: una quota pari ad un massimo di dodici mensilità è corrisposta all’atto della cessazione dal servizio; la restante parte è erogata con cadenza semestrale e per un numero massimo di sei mensilità per ciascun semestre, sino al raggiungimento della misura complessiva dell’incentivo spettante.
6 bis. Ai fini della determinazione dell’incentivo per il personale regionale di cui all’articolo 4 della l.r. 34/1988, degli articoli 22 e 22 bis della l.r. 20/2001 e dell’articolo 16 della l.r. 14/2003, è preso a riferimento il trattamento economico complessivo previsto dai contratti individuali di lavoro.
7. .................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Prima sostituito dall'art. 11, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, e poi modificato dall'art. 21, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Il comma 7 abroga la l.r. 3 agosto 2010, n. 1, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
1. Le procedure concorsuali per l'assunzione di personale a qualsiasi titolo nella Regione e negli enti dipendenti della Regione medesima sono espletate a livello unico regionale per categorie e profili professionali omogenei, quando per tutti gli enti coinvolti siano state espletate le procedure preliminari previste dalla normativa vigente.
Nota relativa all'articolo 6 bis
Aggiunto dall'art. 1, l.r. 8 agosto 2019, n. 24.
1. ........................................................
Nota relativa all'articolo 7
Sostituisce l'art. 3, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, secondo le norme del codice civile, alle modificazioni dello statuto conseguenti alla modifica dell’oggetto sociale di cui all’articolo 7.
1. ........................................................
Nota relativa all'articolo 9
Abroga l’art. 11, l.r. 4 agosto 2008, n. 27, e l’art. 11, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37.