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Atto:LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 27
Titolo:Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, N. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali"
Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2011, n. 115 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 abroga la lett. c) del comma 1 dell'art. 1, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 modifica, a decorrere dalla X legislatura in forza del comma 1 dell'art. 7 della presente legge, la lett. d) del comma 1 dell'art. 1, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.

Il comma 1 dell'art. 1, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, ha sostituito l'art. 1 della suddetta l.r. 23/1995.



1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 2, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all'art. 2, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.



1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge l'art. 2 bis, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.


1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 5, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 modifica la rubrica del Capo II, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.



1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 abroga, a decorrere dalla X legislatura in forza del comma 1 dell'art. 7 della presente legge, il comma 2 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 modifica, a decorrere dalla X legislatura in forza del comma 1 dell'art. 7 della presente legge, il comma 3 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 3 abroga, a decorrere dalla X legislatura in forza del comma 1 dell'art. 7 della presente legge, i commi 5, 6 e 6 ter dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 1 dell'art. 7, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, ha sostituito l'art. 6 della suddetta l.r. 23/1995.


Art. 6

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Nota relativa all'articolo 6
Abrogato dall'art. 15, l.r. 9 dicembre 2014, n. 34.


1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e agli articoli 2 , 5 e 6 si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale, quelle di cui al comma 6 del presente articolo, all'articolo 1, comma 1, e agli articoli 3 e 4, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per i Consiglieri eletti nelle legislature antecedenti alla X l'assegno vitalizio e di reversibilità resta disciplinato dalle norme previgenti all'entrata in vigore della presente legge; la loro misura è in ogni caso commisurata al periodo di mandato effettivamente svolto sino al termine della IX legislatura regionale.
3. I Consiglieri regionali possono rinunciare all'assegno vitalizio entro 20 giorni dalla data in cui maturano il diritto alla riscossione dello stesso.
4. La rinuncia di cui al comma 3 deve essere comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la restituzione delle somme trattenute ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 23/1995 e di quelle eventualmente versate ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, senza interessi né rivalutazione monetaria. Tali somme sono corrisposte compatibilmente con le disponibilità di bilancio e secondo i criteri stabiliti dall’Ufficio di presidenza del Consiglio.
5. Dal mese successivo a quello di comunicazione della rinuncia al vitalizio, nei confronti del consigliere in carica cessano le trattenute di cui al comma 2 dell'articolo 3 e di cui all'articolo 16 della l.r. 23/1995.
6. ...........................................................................
7. I Consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, anche a prescindere dalla rinuncia al vitalizio, possono rinunciare all'assegno di reversibilità di cui all'articolo 16 della l.r. 23/1995. Si osservano per quanto attiene ai tempi e alle altre modalità di restituzione dei contributi versati a tale titolo, le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5, in quanto applicabili.
8. ...........................................................................
9. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 7
Il comma 6 abroga l'art. 38, l.r. 31 ottobre 2011, n. 20 e fa salvi i diritti sorti sulla base delle norme predette.
Il comma 8 abroga l'art. 4 ter, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 9 modifica il comma 2 dell'art. 22, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20.
Così modificato dall'art. 11, l.r. l.r. 21 dicembre 2012, n. 42.
Ai sensi dell'art. 37, l.r. 27 novembre 2012, n. 37, il comma 3 del presente articolo va interpretato nel senso che il termine ultimo per l’esercizio del diritto alla rinuncia è il ventesimo giorno successivo alla maturazione del diritto alla riscossione del vitalizio.
Ai sensi dell'art. 12, l.r. 21 dicembre 2012, n. 42, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 7 del presente articolo, così come modificato dall’art. 11 della predetta legge, è confermata la soppressione dei vitalizi disposta dalla presente legge a decorrere dalla X legislatura regionale, in armonia con quanto previsto dalla lett. f) del comma 1 dell’art. 14, d.l. 13 agosto 2011, n. 138.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.