Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 17 giugno 2013, n. 13 |
Titolo: | Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto |
Pubblicazione: | ( B.U. 27 giugno 2013, n. 50 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Note: | Ai sensi dello art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dello art. 3 di questa legge, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione. Ai sensi del comma 10 dello art. 6, l.r. 3 aprile 2015, n. 13, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente allo esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dello art. 2 della medesima legge, si intende fatto alla Regione. |
Sommario
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Comprensori)
Art. 3 (Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)
Art. 4 (Piano generale di bonifica)
Art. 5 (Consorzio di bonifica)
Art. 6 (Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza)
Art. 7 (Organi del consorzio)
Art. 8 (L’assemblea del comprensorio)
Art. 9 (Modalità di elezione dei membri dell’assemblea del comprensorio e del consorzio)
Art. 10 (Consiglio di amministrazione, presidente e vicepresidente)
Art. 11 (Revisore unico)
Art. 12 (Incompatibilità)
Art. 13 (Competenze degli organi)
Art. 14 (Funzioni del consorzio)
Art. 15 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori)
Art. 16 (Piano di classifica e di riparto)
Art. 17 (Consultazione e partecipazione)
Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali e fusione dei consorzi di bonifica)
Art. 19 (Modifiche ed abrogazioni)
Allegati
Art. 2 (Comprensori)
Art. 3 (Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo)
Art. 4 (Piano generale di bonifica)
Art. 5 (Consorzio di bonifica)
Art. 6 (Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza)
Art. 7 (Organi del consorzio)
Art. 8 (L’assemblea del comprensorio)
Art. 9 (Modalità di elezione dei membri dell’assemblea del comprensorio e del consorzio)
Art. 10 (Consiglio di amministrazione, presidente e vicepresidente)
Art. 11 (Revisore unico)
Art. 12 (Incompatibilità)
Art. 13 (Competenze degli organi)
Art. 14 (Funzioni del consorzio)
Art. 15 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori)
Art. 16 (Piano di classifica e di riparto)
Art. 17 (Consultazione e partecipazione)
Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali e fusione dei consorzi di bonifica)
Art. 19 (Modifiche ed abrogazioni)
Allegati
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 44 e del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d’intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riconosce la bonifica quale attività per lo sviluppo economico nonché per la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e per la difesa idraulica, idrogeologica e di presidio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce il ruolo svolto dall’impresa agricola, in quanto soggetto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo, ai fini della conservazione e del mantenimento dell’integrità ambientale.
3. La presente legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale ai fini della razionalizzazione e della omogeneità degli interventi.
Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 1, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.
2. Nel territorio regionale sono individuati i seguenti comprensori:
a) Foglia, Metauro, Cesano;
b) Misa, Esino;
c) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
d) Tenna, Aso e Tronto.
e) (Abrogata)
f) (Abrogata)
3. I comuni facenti parte di ciascun comprensorio sono indicati nell’allegato A.
4. I comprensori costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività di bonifica e irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini idrografici.
5. I comprensori di bonifica sono suddivisi in sub bacini idrografici individuati sulla base dei crinali di scolo delle acque piovane di norma di estensione non superiore a ha 1.500.
6. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica che ricadono nel territorio di due o più regioni spettano alle Regioni interessate, che vi provvedono d’intesa tra loro, ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382).
Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) sono esercitate dal consorzio di Bonifica di cui all’articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni amministrative concernenti l’esecuzione, l’esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all’articolo 5.
3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).
4. La Regione e gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all’articolo 5 convenzioni per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 e all’articolo 17 della l.r. 13/1999, in particolare ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.
Nota relativa all'articolo 3
Prima sostituito dall'art. 25, l.r. 29 novembre 2013, n. 44, poi così modificato dall'art. 3, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni di questo articolo, esercitate dalle Province, sono trasferite alla Regione.
1. Il consorzio di cui all’articolo 5 sottopone alla Giunta regionale la proposta di piano generale di bonifica, redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali, per la successiva adozione; la proposta di piano adottata dalla Giunta regionale è trasmessa per l’approvazione all’Assemblea legislativa regionale.
2. Il piano generale di bonifica stabilisce, in particolare, per ogni comprensorio:
a) le linee di intervento della bonifica;
b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria;
c) le opere idrauliche di competenza privata;
d) le reti di irrigazione;
e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata ivi compresa la viabilità vicinale, poderale e interpoderale.
3. Il piano generale di bonifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 4, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. Il consorzio di bonifica delle Marche, di seguito denominato “consorzio”, è ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio.
2. Il consorzio è soggetto alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).
1. Il consorzio è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al d.p.r. 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale), nonché dalle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico riguardante i corsi d’acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati dal piano di classifica di cui all’articolo 16.
2. La contribuenza per gli immobili che traggono beneficio dall’attività del consorzio è determinata sulla base di un piano di classifica e di riparto per ogni comprensorio, deliberato dal consorzio, viste le delibere dei comprensori e in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, solo in assolvimento degli obblighi a carico dei privati ai sensi dell’articolo 868 del codice civile.
3. Per l’attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 3, viene delimitato un ulteriore perimetro di contribuenza specifico per gli interventi che esulano dalla pubblica utilità e che apportano specifico beneficio dalla realizzazione di opere idrauliche concordate con i privati.
4. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante trascrizione, ai sensi dell’articolo 58 del r.d. 215/1933.
5. La contribuenza determinata sulla base del piano di classifica e di riparto e per l’attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgono delle convenzioni di cui all’articolo 3, comma 3, deve essere trasmessa o comunicata preventivamente a tutti gli interessati, che ne devono conoscere l’utilizzo, e le modalità di riscossione devono restare in capo al consorzio.
6. I consorziati:
a) eleggono i membri dell’assemblea del comprensorio di loro competenza, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del consorzio;
b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;
c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall’ordinamento interno del consorzio.
7. Sono esentati dal pagamento del contributo generale di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.
8. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un’apposita convenzione con il consorzio tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricettore.
9. Le convenzioni di cui al comma 8 individuano i canali e le strutture di bonifica utilizzate e costituiscono parte integrante per l’affidamento del servizio idrico integrato. I relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.
Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 5, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. Sono organi del consorzio:
a) le assemblee dei comprensori;
b) l’assemblea del consorzio;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il presidente;
e) il revisore unico.
2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni. Lo statuto disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e del rinnovo degli organi stessi.
3. (Abrogato)
4. (Abrogato)
5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.
Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 28, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, e dall'art. 6, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. L’assemblea del comprensorio è composta:
a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;
b) da due membri, in rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale;
c) da dodici membri designati da apposita assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte dello stesso comprensorio, di cui almeno sei delle aree montane;
d) da un membro designato dalle associazioni ambientaliste regionali.
2. I componenti dell’assemblea di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. I componenti dell’assemblea di cui al comma 1, lettere a) e b), sono eletti con votazione pro capite. Ai fini dell’elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera a), gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni elettorali di uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri in proporzione al riparto contributivo della sezione.
4. Ai fini dell’elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), gli aventi diritto al voto sono suddivisi in due sezioni elettorali. Ogni sezione elegge il proprio membro.
Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 7, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. L’elezione dei componenti dell’assemblea di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), è indetta dal presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell’organo e si svolge per ogni categoria su presentazione di liste concorrenti contenenti un numero di candidati pari ai membri da eleggere.
2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell’albo pretorio e nei siti istituzionali dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio. Nell’annuncio viene specificata in particolare l’ubicazione dei seggi elettorali.
3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori non inferiore a cinquanta.
4. Ogni elettore può esprimere due preferenze, rispettando in questo caso l’alternanza di genere. L’elezione è effettuata a scrutinio segreto.
5. Ad ogni lista sono attribuiti seggi secondo il metodo proporzionale.
6. All’interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.
7. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all’albo consortile e all’albo pretorio dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.
8. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio l'eventuale annullamento delle elezioni.
9. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al presidente del consorzio.
10. L’assemblea è convocata dal componente, tra quelli di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall’avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.
11. L’assemblea del consorzio è composta da ventinove componenti, in ragione di sette per ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell’articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste.
12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell’articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall’assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale.
13. (Abrogato)
14. (Abrogato)
15. L’elezione in ogni comprensorio è effettuata con voto limitato a quattro in un’unica lista. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.
Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 8, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, eletti in un’unica lista dall’assemblea del consorzio al proprio interno con voto limitato a cinque preferenze. Risultano eletti i membri che hanno conseguito il maggior numero di preferenze garantendo la rappresentanza di ciascun comprensorio. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione al suo interno.
Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 9, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
1. I componenti delle assemblee e il revisore unico non possono avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi al consorzio.
2. Non possono far parte delle assemblee o essere nominati revisori i consiglieri ed assessori regionali, i Presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Province, i Presidenti delle Camere di commercio, gli amministratori degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.
1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio e dei comprensori sono disciplinate dallo statuto.
2. Compete comunque alle assemblee dei comprensori l’espressione del parere relativo agli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Competono all’assemblea del consorzio:
a) la deliberazione delle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre alla Giunta regionale per l’approvazione;
b) l’approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, corredato della relazione sull’attività svolta;
c) l’approvazione della dotazione organica e del regolamento del personale;
d) l’approvazione dei piani e dei programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché dei criteri per la loro attuazione;
e) la determinazione del perimetro di contribuenza;
f) l’approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali.
4. Il consiglio di amministrazione bandisce la selezione per la nomina del direttore generale del consorzio, predispone gli atti di contabilità nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 13/2004 e provvede alla pubblicazione dei bilanci, nonché degli atti adottati, nel sito istituzionale.
5. Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni ad esso espressamente demandate dallo statuto, esercita ogni altra attività non di competenza dell’assemblea del consorzio.
6. Spetta al presidente la rappresentanza legale dell’ente.
1. Il consorzio in particolare:
a) predispone il piano di classifica e determina i contributi consortili;
b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario;
c) approva il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, riservando particolare attenzione ai territori montani;
d) esercita le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del r.d. 523/1904;
d bis) svolge la funzione di presidio idraulico e gestione del pronto intervento idraulico nel reticolo idrografico minore;
e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all’articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell’alveo dei minori corsi d’acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;
f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi e nel rispetto della pertinente normativa statale, le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque e la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico ove non sia costituito uno specifico Consorzio stradale ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico);
g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica prevedendo anche il possibile utilizzo plurimo degli impianti;
h) può svolgere per conto dello Stato, della Regione e degli enti locali la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l’applicazione della disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici;
i) provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall’Unione europea o da altri enti pubblici;
l) fornisce i dati e le informazioni utili all’attività di programmazione e pianificazione, nonché all’attività conoscitiva di cui all’articolo 55 del d.lgs. 152/2006;
m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell’attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, anche attraverso l’impiego delle necessarie risorse umane e strumentali, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e del d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, sulla base di specifici accordi stipulati con le stesse modalità previste dal d.p.c.m. 14 settembre 2012 (Definizione dei principi per l’individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza);
n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa europea e statale in materia ambientale;
o) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico del territorio;
p) collabora con la Regione alla determinazione del fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;
q) collabora con il dipartimento difesa del suolo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
r) può collaborare con la Regione per le attività di vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti agli agricoltori dall’accesso ai contributi europei.
2. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sul territorio, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di diritto europeo, il consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all’articolo 15 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell’articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).
3. La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono improntate al rispetto delle disposizioni in materia paesistica e ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, compresi i piani di bonifica provinciali e gli strumenti urbanistici comunali.
4. La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle opere di irrigazione devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua. La gestione e l’utilizzo della risorsa idrica, basati sulla pianificazione degli usi, devono essere improntati all’adozione delle misure necessarie all’eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al controllo degli effettivi emungimenti, anche raccordandosi con le strutture regionali che svolgono attività di monitoraggio.
5. Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e relative varianti di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), prima della loro adozione da parte dei comuni il cui territorio è all’interno del perimetro di contribuenza. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole.
Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 10, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. Il programma triennale e l’elenco annuale di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della l.r. 13/2004.
2. Gli interventi pubblici possono essere inseriti solo se previsti nel piano generale di bonifica e negli strumenti di pianificazione in materia di difesa del suolo. Per quelli non previsti, è necessario acquisire il parere vincolante dell’Autorità di bacino prima dell’inserimento.
1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’articolo 6, nonché per le spese di funzionamento del consorzio.
2. Il consorzio provvede, altresì, alla redazione del piano di riparto, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.
3. Il beneficio è distinto in:
a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a difendere il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico;
b) beneficio di difesa idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando il territorio e la sua qualità ambientale;
c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
c bis) beneficio della viabilità vicinale ad uso pubblico.
4. Il contributo consortile per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato tenendo conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei costi ambientali e di quelli relativi alle risorse, sulla base dell’analisi economica effettuata secondo l’allegato 10 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
5. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale del consorzio.
6. Le deliberazioni consortili di classifica degli immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del consorzio e inviate alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Regione che approva gli atti nei trenta giorni successivi.
Nota relativa all'articolo 16
Così modificato dall'art. 11, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.
1. Il consorzio svolge la propria attività conformandosi al metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni, preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Il consorzio assicura, altresì, la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali, nonché dei gestori dei servizi pubblici.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio può stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nei comprensori ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. Il consorzio assicura la massima trasparenza e accesso agli atti a tutti i soggetti consorziati.
1. La Giunta regionale provvede all’adozione degli atti necessari alla fusione in un unico ente dei consorzi di bonifica del:
a) Foglia, Metauro e Cesano;
b) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
c) Aso, Tenna e Tronto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a diciotto mesi, nonché il compenso, a carico dei consorzi, che non può comunque superare quello previsto per il presidente del consorzio di bonifica delle Marche. Al commissario si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all’articolo 12.
3. Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi dei consorzi di cui al comma 1 ancora in carica.
4. Il commissario straordinario espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni di competenza degli organi ordinari dei consorzi, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione. Il commissario in particolare:
a) rileva lo stato patrimoniale e del personale di ciascun consorzio;
b) individua le attività e le passività di ciascun consorzio, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
c) redige il piano di classifica e di riparto di cui all’articolo 16 ed il perimetro di contribuenza;
d) predispone il piano di risanamento dei consorzi di cui al comma 1 anche mediante l’emissione di ruoli straordinari, nominando un unico direttore tra quelli in carica e perseguendo la razionalizzazione della logistica e delle risorse umane e strumentali. Il direttore è nominato fino al termine dell’incarico del commissario straordinario;
e) redige, entro dodici mesi dalla nomina eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, la relazione conclusiva, il progetto di fusione e il nuovo statuto e li trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione.
5. La Giunta regionale con apposita deliberazione approva gli atti di cui al comma 4, lettera e), e costituisce il nuovo consorzio, che assume la denominazione di consorzio di bonifica delle Marche.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 2, i consorzi di cui al comma 1 non possono effettuare cessioni di beni di loro proprietà.
7. Dalla data di costituzione di cui al comma 5, il commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio ed esercita le funzioni ordinarie e straordinarie fino alla costituzione degli organi consortili.
8. L’amministratore straordinario indice le elezioni degli organi consortili entro sessanta giorni dalla assunzione delle sue funzioni.
9. Dalla data di costituzione di cui al comma 5 il nuovo consorzio succede ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
10. Fino all'approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, la gestione delle attività e delle passività è effettuata in maniera separata per ciascuno dei consorzi oggetto di fusione.
11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione della pianta organica del nuovo consorzio, i consorzi di cui al comma 1 non possono assumere personale alle loro dipendenze.
1. .............................................................................
2. .............................................................................
Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 modifica la tabella A, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.
Il comma 2 abroga la l.r. 17 aprile 1985, n. 13; la l.r. 9 maggio 1997, n. 30; l'art. 13, l.r. 23 marzo 2000, n. 21, e la lett. d) del comma 2 dell’art. 4, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.
Allegato A
COMPRENSORIO “A” FOGLIA, METAURO, CESANO
Acqualagna
Apecchio
Auditore
Barchi
Belforte all’Isauro
Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna
Cartoceto
Colbordolo
Fano
Fermignano
Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Gabicce Mare
Gradara
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Monte Cerignone
Monte Porzio
Montecalvo in Foglia
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montelabbate
Montemaggiore al Metauro
Monterado
Orciano di Pesaro
Peglio
Pergola
Pesaro
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Campo
Sant’Angelo in Lizzola
Sant’Angelo in Vado
Sant’Ippolito
Sassocorvaro
Sassofeltrio
Serra Sant’Abbondio
Serrungarina
Tavoleto
Tavullia
Urbania
Urbino
COMPRENSORIO “B” MISA, ESINO
Agugliano
Ancona
Apiro
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerano
Camerata Picena
Castel Colonna
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d’Esi
Chiaravalle
Corinaldo
Cupramontana
Esanatoglia
Fabriano
Falconara Marittima
Genga
Jesi
Monte Roberto
Maiolati Spontini
Matelica
Mergo
Monsano
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Morro d’Alba
Numana
Offagna
Ostra
Ostra Vetere
Poggio San Marcello
Poggio San Vicino
Polverigi
Ripe
Rosora
San Marcello
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Senigallia
Serra de’ Conti
Serra San Quirico
Sirolo
Staffolo
COMPRENSORIO “C” MUSONE, POTENZA, CHIENTI, ASOLA E ALTO NERA
Acquacanina
Appignano
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelfidardo
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Civitanova Marche
Colmurano
Corridonia
Fiastra
Filottrano
Fiordimonte
Fiuminata
Francavilla d’Ete
Gagliole
Loreto
Loro Piceno
Macerata
Massa Fermana
Mogliano
Montappone
Monte Cavallo
Monte San Giusto
Monte San Pietrangeli
Monte Vidon Corrado
Montecassiano
Montecosaro
Montefano
Montegranaro
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Osimo
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Santa Maria Nuova
Sant’Angelo in Pontano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Torre San Patrizio
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso
COMPRENSORIO “D ” TENNA, ASO E TRONTO
Acquasanta Terme
Acquaviva Picena
Altidona
Amandola
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Belmonte Piceno
Campofilone
Carassai
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Falerone
Fermo
Folignano
Force
Grottammare
Grottazzolina
Gualdo
Lapedona
Magliano di Tenna
Maltignano
Massignano
Monsampietro Morico
Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte San Martino
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Montedinove
Montegallo
Montefalcone Appennino
Montefiore dell’Aso
Montefortino
Montegiorgio
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Monteprandone
Monterubbiano
Montottone
Moresco
Offida
Ortezzano
Palmiano
Pedaso
Penna San Giovanni
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant’Elpidio
Rapagnano
Ripatransone
Roccafluvione
Rotella
San Benedetto del Tronto
Santa Vittoria in Matenano
Sant’Elpidio a Mare
Sarnano
Servigliano
Smerillo
Spinetoli
Venarotta
Nota relativa all'allegato
Così sostituito dall'art. 12, l.r. 25 febbraio 2019, n. 6.