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Atto:LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2013, n. 49
Titolo:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)

Pubblicazione:( B.U. 30 dicembre 2013, n. 102 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 8/2015, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Variazioni di bilancio)
Art. 3 (Fondo regionale anticrisi anno 2014)
Art. 4 (Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014)
Art. 5 (Modifiche alla l. r. 35/2001)
Art. 6 (Modifica alla l.r. 45/2012)
Art. 7 (Autotutela dell’amministrazione regionalein materia tributaria)
Art. 8 (Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali)
Art. 9 (Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali)
Art. 10 (Modifica alla l.r. 32/2012)
Art. 11 (Modifica alla l.r. 15/2012)
Art. 12
Art. 13 (Modifica alla l.r. 43/2013)
Art. 14 (Disposizioni in favore dei malati reumatici)
Art. 15 (Modifica alla l.r. 5/2006)
Art. 16 (Canoni utenze acqua pubblica)
Art. 17 (Modifiche alla l.r. 44/2013)
Art. 18 (Disposizioni per l’impiego delle economie vincolate)
Art. 19 (Modifica alla l.r. 10/1999)
Art. 20 (Modifiche alla l.r. 21/2011)
Art. 21 (Modifica alla l.r. 71/1997)
Art. 22 (Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico regionale)
Art. 23 (Proroga graduatorie)
Art. 24 (Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012)
Art. 25 (Implementazione del Progetto Appennino e modifiche alla l.r. 6/2005 e alla l.r. 31/2009 )
Art. 26 (Modifica alla l.r. 18/2009)
Art. 27 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 28 (Finalizzazioni di spesa)
Art. 29 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 30 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 31 (Autorizzazioni di spesa)
Art. 32 (Cofinanziamento regionale)
Art. 33 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 34 (Dichiarazione d’urgenza)
Allegati



1. Per il periodo 2014/2016 il quadro finanziario di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2014: euro 3.860.393.088,31;
b) previsione entrate - anno 2015: euro 3.877.419.090,99;
c) previsione entrate - anno 2016: euro 3.984.081.136,25.




1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
a) reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l’anno 2014 e relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
b) l’organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant’Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
d) l’utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2013;
e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
f) il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento a programmi e progetti sia statali che comunitari.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all’articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio), delle risorse del Fondo Sanitario Indistinto e dei capitoli di spesa per i cofinanziamenti regionali a programmi comunitari e statali.



1. Per l’anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 9.638.469,44 di cui euro 6.456.856,68 iscritti a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi-corrente” ed euro 3.181.612,76 iscritti a carico dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi -investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.
2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.
3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
4. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.
5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2014, stanziate a carico dell’UPB 20818 “Fondo anticrisi - corrente” e dell’UPB 20819 “Fondo anticrisi - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.


Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 7, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. Per l’anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all’articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 11.613.718,08 di cui euro 5.423.273,19 iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente” ed euro 6.190.444,89 iscritti a carico delle UPB 20822 “Fondo priorità regionale-investimento.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
3. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.
4. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2014, stanziate a carico dell’UPB 20821 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell’UPB 20822 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.
5. Per l’anno 2014 le risorse che si rendono disponibili a seguito di ulteriori accertamenti di entrata e di rimodulazione degli stanziamenti del FAS ora FSC e dei fondi strutturali sono destinate al finanziamento straordinario dei seguenti interventi prioritari:
a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua in aree montane previsti ai numeri 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;
b) “Progetto Appennino” di cui all’articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00.

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 7, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 6 dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.
Il comma 2 abroga il numero 4) della lett. b) del comma 5 bis dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce il comma 6 dell'art. 9, l.r. 27 dicembre 2012, n. 45.


1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali può procedere, d’ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all’annullamento totale o parziale degli atti concernenti i tributi di competenza regionale che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2. Il potere di autotutela è, tra l’altro, esercitato per i seguenti motivi:
a) errore di persona;
b) evidente errore logico o di calcolo;
c) errore sul presupposto dell’imposta;
d) doppia imposizione;
e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione o decadenza previsto dalla singola legge d'imposta;
g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione regionale.

3. Non si procede, in ogni caso, all’esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.
4. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell’atto in sede di autotutela.
5. La presentazione dell’istanza di riesame di cui al comma 4 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
6. L’eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all’organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 5, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 18, l.r. 30 dicembre 2019, n. 41, le disposizioni della medesima legge si applicano dal 1° gennaio 2020.



1. Gli utenti dei servizi sociosanitari e sociali partecipano alla spesa per l’erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, effettua la ricognizione dei servizi, di cui al comma 1, soggetti a compartecipazione e definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle relative prestazioni.
3. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all’articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Le agevolazioni relative ai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali, nonché i contributi e i sussidi di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, sono erogati applicando lo strumento dell’ISEE di cui al comma 3.
5. La Regione e gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, adottano gli atti normativi necessari all’erogazione delle prestazioni agevolate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di ISEE.

Nota relativa all'articolo 8
Così modificato dall'art. 1, l.r. 14 aprile 2014, n. 6.


1. Le risorse statali in materia di politiche sociali iscritte nel bilancio di previsione sono ripartite tra i diversi settori di intervento con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, nel rispetto dei limiti determinati dagli atti statali di assegnazione.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce la lett. h) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 19 novembre 2012, n. 32.


1. ............................................................................


Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 30 maggio 2012, n. 15.

Art. 12

............................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 modifica la lett. d) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 25 novembre 2013, n. 43.


1. La Regione garantisce per l'anno 2014 le prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di malati reumatici necessarie in caso di trattamento con terapia biologica, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, determina i criteri, le modalità e i limiti per l’erogazione ai malati reumatici delle prestazioni indicate al comma 1, in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo, in particolare, le specifiche condizioni richieste e le categorie dei soggetti esenti.
3. La somma occorrente per l’attuazione del comma 1 per un importo di euro 100.000,00 è iscritta nell’UPB 52828.

Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 2, l.r. 14 aprile 2014, n. 6.


1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica la lett. B) della Tabella (1), l.r. 9 giugno 2006, n. 5.


1. A decorrere dall’anno 2014, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all’articolo 46 della l.r. 5/2006, sono rideterminati come segue:

USO                     CANONE        
                            (euro)

Irriguo:
Modulo senza restituzione 52,00
Modulo con restituzione 27,00
Minimo (fino a un ettaro) 15,00

Per ogni ettaro intero oltre il minimo 3,00

Umano (Potabile):
Modulo 2.200,00
Minimo 365,00
Industriale:
Modulo senza restituzione 16.000,00
Modulo con restituzione
(art. 171, c. 1, lett. d), d.lgs. 152/2006) 8.250,00
Minimo 2.180,00

Prod. Forza Motrice:
per ogni KW 15,50

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature
sportive ed aree a verde pubblico:
Modulo 375,00
Minimo 135,60

IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:
Per utilizzo servizi igienici ed assimilati,
compresi impianti sportivi, servizi antincendio,
impianti di autolavaggio e per gli usi non
previsti nei precedenti punti:
Modulo 1.100,00
Minimo 135,00



1. ............................................................................
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 9, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.
Il comma 2 aggiunge il comma 2bis all'art. 9, l.r. 29 novembre 2013, n. 44.



1. L’importo di 290.000,00 euro, facente parte della somma destinata con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità di cui all’articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è ridestinato nel modo seguente:
a) 177.100,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2003;
b) 73.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003;
c) 32.900,00 euro, per le finalità dei progetti integrati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 1135;
d) 7.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della l.r. 20/2003.

2. L’importo di 700.000,00 euro già destinato con deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010, n. 363 alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili), è ridestinato come segue:
a) 180.000.00 euro, per le finalità di cui all’articolo 14 della l.r. 20/2003;
b) 86.000,000 euro, per le finalità di cui all’articolo 25 della l.r. 20/2003;
c) 400.000,00 euro per le finalità dei progetti integrati di cui alla d.g.r. 1135/2013;
c bis) 34.000,00 euro, per le finalità di cui all’articolo 34 della l.r. 20/2003.

3. L’importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell’esercizio finanziario 2013 a carico dell’UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 42703, 42704, 52801, 52907, 53001, 53007 e 53015.
3 bis. L’importo di 1.243.231,11 euro, derivante da economie di spese del Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, è rimodulato nel modo seguente:
a) 423.903,68 euro per le finalità dei progetti integrati;
b) 819.327,43 euro per favorire la diffusione dell’innovazione, di nuove tecnologie digitali, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nel sistema produttivo e la partecipazione ai programmi comunitari.


Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 7, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. Le funzioni inerenti i corsi di orientamento musicale sono esercitate dalle Province in base alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente).
2. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 2 modifica la lett. b) del comma 1 dell'art. 72, l.r. 17 maggio 1999, n. 10.


1. ............................................................................
2. ............................................................................


Nota relativa all'articolo 20
Il comma 1 modifica la lett. b) del comma 1 dell'art. 5, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 26, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 17, l.r. 1 dicembre 1997, n. 71.


1. La Regione sostiene progetti per la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica regionale intesa come l’insieme delle ricette e delle modalità di preparazione dei cibi con prodotti agricoli di qualità, tipici marchigiani. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la selezione, informati ai principi di partenariato tra settori produttivi diversi e di sinergia tra i rispettivi canali commerciali.
2. La Regione sostiene altresì la realizzazione di un polo enogastronomico regionale quale centro per lo sviluppo e la promozione della cultura enogastronomica marchigiana nel mondo. La Giunta regionale emana i criteri per l’individuazione del polo, informati a principi di rappresentatività estetica del mondo rurale regionale, collegamento con le principali vie e mezzi di comunicazione e dotazione infrastrutturali, posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.
3. La gestione del polo di cui al comma 2 è affidata a una società pubblico-privata. I criteri per l’individuazione del soggetto gestore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere della competente commissione assembleare.
4. La copertura finanziaria per l’anno 2014 é garantita dalle risorse iscritte a carico delle seguenti UPB:
a) UPB 30903: euro 80.000 per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
b) UPB 30904: euro 170.000 per la realizzazione del polo di cui al comma 2.



1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all’articolo 6 ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8, sono prorogate al 31 dicembre 2014.



1. Gli oneri per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale regionale ai sensi del titolo III bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono destinati dall’autorità competente all’acquisizione di risorse strumentali, alla formazione specifica e al rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività.
2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 16, l.r. 9 maggio 2019, n. 11.


1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................
4. Le somme di cui al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 6/2005, come sostituito dal comma 1, e di cui al comma 5 bis dell’articolo 12 della l.r. 6/2005, introdotto dal comma 2, sono iscritte rispettivamente nell’UPB 30401 dello stato di previsione dell’entrata e nell’UPB 31001 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al POA.


Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 sostituisce il comma 5 dell'art. 12, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 2 aggiunge il comma 5 bis all'art. 12, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 2 dell'art. 26, l.r. 22 dicembre 2009, n. 31.



1. ............................................................................

Nota relativa all'articolo 26
Il comma 1 modifica il comma 11 dell'art. 30, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.


1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, al fine di garantire l’equa ripartizione delle risorse tra i Comuni richiedenti, l’anticipazione è concessa ad ogni Comune per un solo progetto e in base alla data di arrivo della relativa istanza, salva diversa disposizione della Giunta regionale. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione che stanzia il relativo importo.
3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
7. Per l’anno 2014 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 200.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.
8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.



1. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è destinato al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 13 della medesima l.r. 5/2012.
2. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della l.r. 5/2012 è destinato al finanziamento degli interventi a favore dell’attività motoria nella scuola primaria per la conferma del progetto, attuato congiuntamente dal MIUR e dal CONI, denominato “Alfabetizzazione motoria”.
3. L’importo di euro 1.000.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è destinato al finanziamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e degli interventi selvicolturali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), numeri 4) e 5), della medesima l.r. 18/2008.



1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2014 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 1).



1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l’anno 2014 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 1).



1. Per l’anno 2014 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).



1. Per l’anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).
2. Per l’anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).



1. Ai sensi dell’articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2014/2016 e l’elenco annuale 2014 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui all’Allegato 2 della presente legge.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Allegati

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Nota relativa all'allegato
Tabella A così modificata dall'art. 21, l.r. 17 febbraio 2014, n. 1; dall'art. 12, l.r. 24 febbraio 2014, n. 2; dall'art. 1, l.r. 10 settembre 2014, n. 22; dall'art. 1, l.r. 9 ottobre 2014, n. 26, e dall'art. 43, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Tabella B così modificata dall'art. 21, l.r. 17 febbraio 2014, n. 1; dall'art. 20, l.r. 7 luglio 2014, n. 16, e dall'art. 43, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Tabella C così modificata dall'art. 12, l.r. 24 febbraio 2014, n. 2; dall'art. 3, l.r. 14 aprile 2014, n. 6; dall'art. 1, l.r. 10 settembre 2014, n. 22; dall'art. 1, l.r. 9 ottobre 2014, n. 26, e dall'art. 43, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.
La Corte costituzionale, con sentenza 179/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art.1, l.r. 10 settembre 2014, n. 22, che aggiunge la voce 42703 alla Tabella C di questa legge.

Tabella D così modificata dall'art. 3, l.r. 14 aprile 2014, n. 6, e dall'art. 43, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.

Tabella E così modificata dall'art. 43, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33

Ai sensi dell'art. 1, l.r. 9 ottobre 2014, n. 26, per il finanziamento dell’intervento autorizzato dal comma 2, lett. a), del medesimo art. 1, è iscritto a carico dell’UPB 30301 “Recuperi e rimborsi dello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2014” l’importo di euro 200.000,00, quota parte dell’avanzo determinato con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 101/2014 in sede di approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2013 dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario 2013.