Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 22 aprile 2014, n. 8 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2012, n. 40: "Istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Marche" |
Pubblicazione: | ( B.U. 08 maggio 2014, n. 44 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organismi di garanzia e altri organismi regionali |
Sommario
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 40/2012)
Art. 2 (Modifica all’articolo 8 della l.r. 40/2012)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2012)
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Modifica all’articolo 8 della l.r. 40/2012)
Art. 3 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2012)
Art. 4 (Disposizioni finanziarie)
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 4, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.
1. ............................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 10, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.
1. Alla maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 3, pari ad euro 2.200,00, si fa fronte per l’anno 2014 mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto nell’UPB 20803 “Fondo di riserva per le spese obbligatorie”; per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio nell’ambito delle spese stanziate per l’applicazione della l.r. 40/2012 a carico dell’UPB 10501.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA) dell’anno 2014.