Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2014, n. 2 |
Titolo: | Attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunitŕ di genere nella Regione. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”) |
Pubblicazione: | ( B.U. 29 maggio 2014, n. 50 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Attivitŕ amministrativa |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 584 del 19/05/2014 |
Sommario
Art. 1 ( (Oggetto))
Art. 2 (Casi di esclusione dall’obbligo di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. 34/1996)
Art. 3 (Presentazione delle candidature)
Art. 2 (Casi di esclusione dall’obbligo di cui all’art. 5, comma 1 bis, della l.r. 34/1996)
Art. 3 (Presentazione delle candidature)
1. Il presente regolamento, in attuazione del Capo II della legge regionale 23 luglio 2012, n. 23 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 'Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 'Interventi contro la violenza sulle donne'), disciplina:
a) i casi di esclusione dall'obbligo relativo alla presentazione di candidature, previsto dall'articolo 5, comma 1 bis, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione);
b) i contenuti essenziali dei modelli di presentazione delle candidature.
1. L'obbligo di presentare, per ogni singolo organismo, la candidatura di una donna e di un uomo, non sussiste nei casi in cui:
a) la normativa istitutiva stabilisce che l'organismo stesso o i componenti dei relativi organismi sono di un solo genere;
b) per mancanza di candidature o quando queste risultano in tutto o in parte inidonee, è necessario provvedere alla presentazione della candidatura ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 34/1996.
1. Al fine della presentazione delle candidature di cui all'articolo 5, comma 2, della l.r. 34/1996, il proponente, oltre alle proprie generalità, dichiara:
a) la propria qualità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 34/1996;
b) il nominativo del candidato;
c) l'organismo per il quale si propone la candidatura.
2. Fatte salve le dichiarazioni comunque previste dalla normativa vigente, il candidato, oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della l.r. 34/1996, dichiara:
a) la residenza, il codice fiscale e i recapiti, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) gli incarichi ricoperti e non ancora scaduti alla data di accettazione della candidatura;
c) gli eventuali mandati ricoperti per l'incarico di cui si accetta la candidatura, corredati delle relative informazioni;
d) in caso di nomina o designazione, di impegnarsi, se nominato o designato, a comunicare tempestivamente all'organo regionale che ha proceduto alla nomina o designazione, le eventuali cause di inconferibilità o incompatibilità che sono sopravvenute successivamente alla data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura o nel corso del mandato.
3. La competente struttura della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, approva i modelli di presentazione delle candidature contenenti le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I modelli di presentazione delle candidature di cui al comma 3 sono pubblicati nei siti istituzionali della Regione e contengono le informative di legge necessarie.