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Atto:LEGGE REGIONALE 04 dicembre 2014, n. 33
Titolo:Assestamento del bilancio 2014
Pubblicazione:( B.U. 04 dicembre 2014, n. Sup. n. 6)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Capo I ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014
Art. 1 (Residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio 2013)
Art. 2 (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013)
Art. 3 (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2013)
Art. 4 (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2013)
Capo II DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Art. 5 (Modifiche della l.r. 50/2013)
Art. 6 (Disposizioni per la riduzione del debito autorizzato e non contratto)
Art. 7 (Modifiche della l.r. 49/2013)
Art. 8 (Interessi attivi del conto di tesoreria intestato alla sanità)
Art. 9 (Modifiche della l.r. 31/2001)
Art. 10 (Modifica della l.r. 21/2006)
Art. 11 (Società regionali indispensabili)
Art. 12 (Applicazione del programma triennale dei servizi di trasporto pubblico 2004/2006)
Art. 13 (Proroga delle graduatorie di concorso)
Art. 14 (Conformità degli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb)
Art. 15 (Modifiche della l.r. 6/2007)
Art. 16 (Modifiche della l.r. 15/1994)
Art. 17 (Modifiche della l.r. 39/1997)
Art. 18 (Modifica della l.r. 48/1996)
Art. 19 (Risorse aggiuntive per le aree protette)
Art. 20
Art. 21 (Modifiche alla l.r. 40/2012)
Art. 22
Art. 23 (Modifica della l.r. 2/2013)
Art. 24 (Disposizioni relative alla l.r. 30/2009)
Art. 25 (Modifiche della l.r. 21/2011 e del r.r. 6/2013)
Art. 26 (Modifiche della l.r. 51/1997)
Art. 27 (Misure di razionalizzazione della spesa sanitaria)
Art. 28 (Modifica della l.r. 12/2012)
Art. 29
Art. 30 (Progetti speciali in sanità nell’ambito dell’iniziativa Adriatico Ionica)
Art. 31 (Modifica della l.r. 65/1997)
Art. 32
Art. 33 (Modifiche della l.r. 23/1988)
Art. 34 (Disposizioni in materia di tasse automobilitiche regionali)
Art. 35 (Attuazione dell’articolo 2bis del d.p.r. 380/2001)
Art. 36 (Modifiche alla l.r. 35/2013 e abrogazione della l.r. 28/2014)
Art. 37
Art. 38 (Modifiche della l.r. 29/2014)
Art. 39 (Modifiche della l.r. 5/2013)
Art. 40 (Modifica della l.r. 6/2005)
Capo III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 41 (Variazione allo stato di previsione delle entrate e delle spese 2014)
Art. 42 ( (Autorizzazione alla contrazione del mutuo dell’anno 2014) )
Art. 43 (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 49/2013)
Art. 44 (Modifica e integrazione ai prospetti ed elenchi allegati alla l.r. 50/2013)
Art. 45 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati

Capo I
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014



1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 2.474.010.371,25, sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 1 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 2.520.063.674,91.
2. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera a), della l.r. 31/2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 1.794.383.497,53 sono modificati secondo le risultanze di cui alla allegata tabella 2 e vengono stabiliti nell’importo complessivo di euro 1.433.610.920,58.


1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2013, già iscritta ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 40.000.000,00, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2013, nell’importo di euro 94.142.940,26 presso il Tesoriere della Regione.


1. L’ammontare del saldo finanziario al termine dell’esercizio 2013, già iscritto ai sensi dell’articolo 12, comma 5, della l.r. 31/2001 nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 per l’importo presunto di euro 719.626.873,72, è rideterminato in un saldo finanziario di euro 1.180.595.694,59 per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2013.


1. Gli importi dei mutui da riautorizzare, di cui all’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 50 (Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016) per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:
a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 42.797.314,52 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera a), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.460.823,93;
b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.198.431,77 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.170.924,92;
c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera c), della l.r. 50/2013, si conferma;
d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.683.888,73 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera d), della l.r. 50/2013, si conferma;
e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 53.096.303,94 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera e), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.817.481,29;
f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 50.357.322,20 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera f), della l.r. 50/2013, si conferma;
g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 39.474.936,96 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera g), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 39.416.531,51;
h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 36.998.832,38 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera h), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 36.860.016,38;
i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 6.074.752,72 per effetto dell’articolo 21, comma 1, lettera i), della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 7.013.452,24.
 

Capo II
DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE



1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 modifica il comma 6 dell'art. 22, l.r. 23 dicembre 2013, n. 50.
Il comma 2 modifica il comma 7 dell'art. 22, l.r. 23 dicembre 2013, n. 50.
Il comma 3 aggiunge il comma 8 bis all'art. 22, l.r. 23 dicembre 2013, n. 50.
Il comma 4 abroga l'art. 28, l.r. 23 dicembre 2013, n. 50.



1. Al fine di avviare la riduzione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui di cui all’articolo 4 della presente legge, si provvede nell’anno 2014 all’accantonamento delle economie realizzate a carico delle UPB 10601, 20806, 20814 e 20815 nella nuova UPB dello stato di previsione della spesa 20828 “Fondo per la riduzione debito pregresso” di complessivi euro 52.448.607,01.
2. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l’imputazione di atti di spesa né per variazioni di bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico dell’UPB 50101 dello stato di previsione dell’entrata da registrarsi al termine dell’esercizio 2014.
3. L’esito della riduzione di cui al comma 2 sarà certificato con il Rendiconto Generale per l’anno 2014.


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Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 modifica la lett. a) del comma 1 dell'art. 18, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 2 modifica le lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 18, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 3 modifica la lett. a) del comma 2 dell'art. 18, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 4 sostituisce la lett. b) del comma 2 dell'art. 18, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 5 aggiunge la lett. c bis) al comma 2 dell'art. 18, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 6 sostituisce il comma 3 dell'art. 18, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 7 aggiunge il comma 3 bis all'art. 18, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 8 sostituisce il comma 1 dell'art. 3, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.
Il comma 9 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 23 dicembre 2013, n. 49.



1. Le risorse derivanti dagli interessi attivi iscritti a carico dell’UPB 30102, maturati sul conto di tesoreria intestato alla sanità istituito ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono vincolate al finanziamento del Servizio sanitario regionale e sono iscritte a carico dell’UPB 52829 fino al loro completo utilizzo.


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Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 29, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 2 aggiunge il comma 2 bis all'art. 29, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 3 sostituisce il comma 3 dell'art. 29, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 4 modifica il comma 4 dell'art. 29, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 5 sostituisce il comma 5 dell'art. 29, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 6 aggiunge il comma 2 bis all'art. 45, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 7 abroga la lett. a) del comma 3 all'art. 63, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 8 aggiunge le lett. f bis) e f ter) al comma 3 dell'art. 63, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 9 modifica il comma 1 dell'art. 70, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 10 aggiunge l'art. 71 bis, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.



1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 modifica il comma 11 dell'art. 13, l.r. 21 dicembre 2006, n. 21.


1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione la partecipazione della stessa alle seguenti società:
a) Sviluppo Marche Spa;
b) (abrogata)
c) Aerdorica Spa;
d) Interporto Marche Spa;
d bis) Task srl.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le ulteriori partecipazioni societarie indispensabili ai fini di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 11
Così modificato dall'art. 4, l.r. 16 settembre 2015, n. 21, e dall'art. 25, l.r. 4 dicembre 2017, n. 34.


1. Fino alla data di sottoscrizione dei contratti di servizio automobilistico di trasporto pubblico locale tra le singole Province, la Regione e i gestori individuati a seguito della procedura prevista dall’articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale), resta sospesa l’efficacia delle disposizioni di cui al Programma Triennale Regionale dei Servizi di trasporto pubblico regionale e locale PTRS 2013/2015, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 22 ottobre 2013, n. 86, e si applica quanto previsto nel Programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale 2004/2006, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale 17 dicembre 2003, n. 114, anche con riferimento alla compartecipazione degli enti locali alla spesa.



1. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 dicembre 2016.


1. Gli atti inseriti nel sistema regionale Attiweb – decreti si presumono conformi all’originale e costituiscono testo legale degli atti medesimi fino a quando non se ne provi l’inesattezza mediante esibizione dell’originale o della copia conforme all’originale.
2. Qualora si rivelino difformità tra il testo pubblicato nel sistema e il testo originale, la correzione è disposta mediante un comunicato che dia notizia dell’errore prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell’intero atto.


1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 15
Il comma 1 modifica la lett. c) del comma 1 dell'art. 23, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.
Il comma 2 abroga il comma 8 dell'art. 24 e il comma 4 dell'art. 28, l.r. 12 giugno 2007, n. 6.



1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 13, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.
Il comma 2 aggiunge il comma 8 bis all'art. 13, l.r. 28 aprile 1994, n. 15.



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6. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 17
Il comma 1 modifica il comma 4 dell'art. 3, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.
Il comma 2 modifica la lett. a) del comma 2 dell'art. 5, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.
Il comma 3 sostituisce la lett. a) del comma 4 dell'art. 6, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.
Il comma 4 modifica la lett. b) del comma 4 dell'art. 6, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.
Il comma 5 modifica il comma 4 dell'art. 7, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.
Il comma 6 modifica il comma 1 dell'art. 8, l.r. 30 giugno 1997, n. 39.



1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 18
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all'art. 12, l.r. 19 novembre 1996, n. 48.


1. Il riparto delle risorse resesi disponibili nell’anno 2014 in aggiunta a quelle già previste dal Programma triennale per le aree protette di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali), è effettuato con deliberazione della Giunta regionale in modo da assicurare la funzionalità degli enti gestori, dando priorità alle aree protette regionali.


Nota relativa all'articolo 19
In attuazione di questo articolo è stata adottata la d.g.r. n. 1382 del 12 dicembre 2014.

Art. 20


Nota relativa all'articolo 20
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.



1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 21
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 10, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.
Il comma 2 modifica i commi 1 bis e 1 ter dell'art. 10, l.r. 3 dicembre 2012, n. 40.


Art. 22

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Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 3, l.r. 11 febbraio 2015, n. 2.


1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 abroga l'art. 3, l.r. 5 febbraio 2013, n. 2.


1. Nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive, ubicati all’interno dei poli estrattivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 30 (Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”), possono essere presentate varianti ai progetti, con aumento dei quantitativi assegnati ai relativi poli estrattivi, nella misura massima del 20 per cento per ciascun polo. Le varianti progettuali sono finalizzate ad un miglior recupero ambientale dei siti e ad un loro ottimale inserimento nel relativo contesto paesaggistico, ovvero al miglioramento delle condizioni operative e di sicurezza dei siti medesimi.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle Province che non hanno ancora provveduto all’assegnazione dei quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE e dai PPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle varianti di cui al comma 1 si applicano le esenzioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 30/2009.
4. Ai progetti di cui al comma 1 non si applicano inoltre le prescrizioni inerenti la rimozione degli impianti di lavorazione sino all’esaurimento delle potenzialità estrattive dei relativi poli estrattivi.



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10. (Abrogato)
11. ...........................................................................
12. Il termine di cui all’articolo 16, comma 1, del r.r. 6/2013 è prorogato di ventiquattro mesi.

Nota relativa all'articolo 25
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 6, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 2 modifica il comma 3 dell'art. 6, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 3 modifica il comma 7 dell'art. 6, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 4 sostituisce la lett. c) del comma 1 dell'art. 14, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 5 aggiunge il comma 1 bis all'art. 16, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 6 aggiunge il comma 2 bis all'art. 18, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 7 aggiunge il comma 2 bis all'art. 22, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 8 modifica il comma 2 dell'art. 48, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 9 modifica il comma 3 bis dell'art. 48, l.r. 14 novembre 2011, n. 21.
Il comma 11 modifica il comma 1 dell'art. 10, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Così modificato dall'art. 10, l.r. 13 aprile 2015, n. 16.



1. ...........................................................................
2. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 26
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 7, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.
Il comma 2 aggiunge il comma 1 bis all'art. 14, l.r. 6 agosto 1997, n. 51.



1. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) applicano le disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta ferma la possibilità, per gli stessi enti, di ricorrere comunque ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibile, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le attività di emergenza e urgenza o il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
2. La Giunta regionale definisce le direttive per assicurare le finalità di cui al comma 1 e procede annualmente alla verifica del rispetto da parte degli enti del SSR delle condizioni e dei limiti ivi recati.
3. La Giunta regionale definisce inoltre le misure di compensazione necessarie a preservare l’equilibrio complessivo della parte sanitaria del bilancio regionale.



1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 aggiunge il comma 1 bis all'art. 1, l.r. 14 maggio 2012, n. 12.

Art. 29

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Nota relativa all'articolo 29
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. Per lo sviluppo della strategia adriatico ionica, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a presentare, nell’ambito della Macroregione, progetti speciali e innovativi finalizzati a realizzare poli di eccellenza in campo sanitario.
2. L’approvazione dei progetti da parte dell’Unione europea o di organizzazioni e agenzie europee ed internazionali consente di riconoscere al personale dedicato alla realizzazione degli obiettivi progettuali, incentivi finalizzati.
3. Le risorse economiche per il riconoscimento degli incentivi di cui al comma 2 trovano copertura nelle risorse dei singoli progetti.



1. ...........................................................................
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai donatori che hanno avviato l’iter per il trapianto nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.


Nota relativa all'articolo 31
Il comma 1 aggiunge il comma 4 bis all'art. 2, l.r. 17 novembre 1997, n. 65.

Art. 32

...........................................................................

Nota relativa all'articolo 32
Abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. (Abrogato)
2. (Abrogato)
3. (Abrogato)
4. Le indennità e i contributi da corrispondere ai sensi della l.r. 23/1988 relativi all’anno 2013 sono erogati in base alle disposizioni contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale in vigore nell’anno medesimo.


Nota relativa all'articolo 33
Così modificato dall'art. 24, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4.

Ai sensi dell'art. 22, l.r. 16 febbraio 2015, n. 4, sino alla adozione del regolamento di cui al comma 1 del medesimo art. 22 e dei provvedimenti attuativi previsti dalla predetta legge, continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dallo art. 24 della citata l.r. 4/2015 ed i provvedimenti regionali vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge in materia di servizio farmaceutico.



1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998 n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali), la Giunta regionale è autorizzata ad approvare uno schema di convenzione tra la Regione e l’Automobile club d’Italia (ACI), ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali tramite gli sportelli ATM (bancomat) e internet banking messi a disposizione su tutto il territorio nazionale dagli istituti bancari convenzionati con ACI.
2. Lo schema di convenzione di cui al comma 1 disciplina i rapporti con l’ACI, prevedendo in particolare:
a) le modalità di erogazione del servizio di riscossione della tassa attraverso utilizzo dei canali di pagamento elettronici;
b) l’accesso agli archivi delle tasse automobilistiche;
c) il riversamento delle somme riscosse;
d) la garanzia da prestare per lo svolgimento dell’attività;
e) i costi a carico del contribuente previsti nella stessa misura a quelli vigenti per gli altri soggetti autorizzati alla riscossione;
f) le cause di risoluzione del rapporto.


1. In attuazione dell’articolo 2bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) negli edifici esistenti possono essere realizzati, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali, interventi edilizi in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile o della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale.

Nota relativa all'articolo 35
Prima sostituito dall'art. 10, l.r. 13 aprile 2015, n. 16; poi così sostituito dall'art. 4, l.r. 25 novembre 2016, n. 26.

La Corte costituzionale, con sentenza 178/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 10, l.r. 13 aprile 2015, n. 16, nella parte in cui modifica questo articolo, sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».



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7. (Abrogato)
8. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 36
Così modificato dall'art. 3, l.r. 23 luglio 2020, n. 32.
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 5, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.
Il comma 2 modifica il comma 2 dell'art. 5, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.
Il comma 3 modifica il comma 4 dell'art. 5, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.
Il comma 4 modifica il comma 5 dell'art. 5, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.
Il comma 5 modifica il comma 6 dell'art. 5, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.
Il comma 6 modifica la lett. a) del comma 9 dell'art. 5, l.r. 11 novembre 2013, n. 35.
Il comma 8 abroga la l.r. 29 ottobre 2014, n. 28.
Ai sensi dell'art. 4, l.r. 23 luglio 2020, n. 32, le disposizioni della medesima legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.


Art. 37

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Nota relativa all'articolo 37
Abrogato per il combinato disposto degli artt. 35 e 36, l.r. 30 novembre 2023, n. 19, dall'1 gennaio 2024.


1. ...........................................................................
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Nota relativa all'articolo 38
Il comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 3, l.r. 17 novembre 2014, n. 29.
Il comma 2 modifica il comma 9 dell'art. 50, l.r. 17 novembre 2014, n. 29.



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Nota relativa all'articolo 39
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 8, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.
Il comma 3 sostituisce l'ultimo trattino dell'allegato A, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.
Il comma 4 sostituisce il comma 3 dell'art. 13, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.
Il comma 5 sostituisce il comma 4 dell'art. 13, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.



1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 40
Il comma 1 aggiunge l'art. 19 bis, l.r. 23 febbraio 2005, n. 6.
 

Capo III
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014/2016. DISPOSIZIONI FINANZIARIE



1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio 2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 1 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di entrata del Bilancio 2014”.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio 2014 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nelle tabelle allegate come di seguito elencate:
Tabella 2 “Elenco delle variazioni apportate ai residui, alla competenza e alla cassa per UPB di spesa del Bilancio 2014”;
Tabella 3 “Riclassificazione per natura economica delle variazioni agli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2014”.


1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31 della l.r. 31/2001, l’autorizzazione alla contrazione di mutui per il finanziamento degli investimenti previsti per l’anno 2014, già stabilita nell’importo di euro 21.403.930,18 per effetto dell’articolo 20 della l.r. 50/2013, si stabilisce nel nuovo importo di euro 19.787.900,22 di cui al prospetto n. 1 allegato alla presente legge.
2. Per la contrazione dei mutui si applicano le modalità e le condizioni previste dall’articolo 22 della l.r. 50/2013.


1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 43
Il comma 1 modifica le tabelle A “Finanziamento per l’anno 2014 delle leggi regionali continuative e ricorrenti”, B “Rifinanziamento leggi regionali”, C “Autorizzazioni di spesa per l’anno 2014", D “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49, secondo le risultanze delle tabelle rispettivamente A, B, C e D allegate alla presente legge.


1. ...........................................................................

Nota relativa all'articolo 44
Il comma 1 dispone che il prospetto 1 allegato alla presente legge sostituisce il prospetto 1 “Spese finanziate con il ricorso al credito” della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50; il prospetto 2 allegato alla presente legge modifica il prospetto 2 “Assegnazioni Finalizzate” della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50; l’elenco 1 allegato alla presente legge sostituisce l’elenco 1 “Spese obbligatorie” della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50; l'allegato 1 alla presente legge integra l’allegato 1 “Oneri ed impegni finanziari da sostenere nel 2014 dalla Regione Marche in relazione ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati sottoscritti” della l.r. 23 dicembre 2013, n. 50.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

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