Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 09 dicembre 2014, n. 34 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: “Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali” e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione” e 30 giugno 2003, n. 14 “Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale” |
Pubblicazione: | ( B.U. 18 dicembre 2014, n. 116 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Sommario
CAPO I
Modifiche alla l.r. 23/1995
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 23/1995)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 23/1995)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 2 bis della l.r. 23/1995)
Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 23/1995)
Art. 5 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 23/1995)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 23/1995)
Art. 7 (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 23/1995)
Art. 8 (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 23/1995)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 23/1995)
Art. 10 (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 23/1995)
Art. 11 ( (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 23/1995))
CAPO II Modifica delle leggi regionali 20/2001 e 14/ 2003
Art. 12
Art. 13 (Modifiche degli articoli 16 e 17 della l.r. 14/2003)
CAPO III Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazioni
Art. 14
Art. 15 (Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)
Art. 16 (Invarianza finanziaria)
Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 23/1995)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 23/1995)
Art. 3 (Modifiche dell’articolo 2 bis della l.r. 23/1995)
Art. 4 (Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 23/1995)
Art. 5 (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 23/1995)
Art. 6 (Modifica dell’articolo 6 della l.r. 23/1995)
Art. 7 (Modifica dell’articolo 7 della l.r. 23/1995)
Art. 8 (Modifica dell’articolo 9 della l.r. 23/1995)
Art. 9 (Modifica dell’articolo 14 della l.r. 23/1995)
Art. 10 (Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 23/1995)
Art. 11 ( (Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 23/1995))
CAPO II Modifica delle leggi regionali 20/2001 e 14/ 2003
Art. 12
Art. 13 (Modifiche degli articoli 16 e 17 della l.r. 14/2003)
CAPO III Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazioni
Art. 14
Art. 15 (Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni)
Art. 16 (Invarianza finanziaria)
Modifiche alla l.r. 23/1995
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 2, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 2 bis , l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 2 bis , l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 3, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 4, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 7
Il comma 1 abroga il comma 3 dell'art. 7, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 9, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 14, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 10
Il comma 1 sostituisce l'art. 17, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
1. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 11
Il comma 1 sostituisce l'art. 20, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Modifica delle leggi regionali 20/2001 e 14/ 2003
Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
1. ...........................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
Nota relativa all'articolo 13
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 16, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 2 sostituisce il comma 1 dell'art. 17, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 3 sostituisce il comma 4 dell'art. 17, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Il comma 4 sostituisce il comma 6 dell'art. 17, l.r. 30 giugno 2003, n. 14.
Norme finali e transitorie, norme finanziarie e abrogazioni
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 14
Prima modificato dall'art. 30, l.r. 28 aprile 2017, n. 15, poi abrogato dall'art. 8, l.r. 30 maggio 2019, n. 14, a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Il testo vigente di questo articolo prima dell'entrata in vigore della l.r. 30 maggio 2019, n. 14, è il seguente:
"Art. 14
(Riduzione temporanea dei vitalizi)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2015 gli importi lordi mensili dei vitalizi e degli assegni di reversibilità erogati dalla Regione sono ridotti per scaglioni secondo le seguenti percentuali:
a) 5 per cento fino ad euro 1.500,00;
b) 10 per cento da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
c) 15 per cento da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
d) 20 per cento oltre euro 6.000,00.
2. Ove i vitalizi regionali o gli assegni di reversibilità si cumulino con analoghi trattamenti connessi all’esercizio del mandato di consigliere in altre Regioni, di parlamentare italiano o europeo, le percentuali di cui al comma 1 sono raddoppiate.
3. Su richiesta degli interessati, la Regione non procede alle decurtazioni di cui ai commi 1 e 2, ove il reddito complessivo annuo lordo non sia superiore ad euro 18.000,00.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 30 maggio 2020.
5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio stabilisce le modalità per l’applicazione di questo articolo.".
1. Le disposizioni della l.r. 23/1995, così come da ultimo modificata da questa legge, si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli scelti al di fuori del Consiglio regionale.
2. Dalla X legislatura regionale ai fini del rapporto da effettuare per il calcolo della quota parte degli assegni vitalizi da non assoggettare a tassazione ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 52 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il numeratore è rappresentato dalle trattenute assoggettate a ritenuta fiscale effettuate dalla Regione nell’anno antecedente al termine della IX legislatura regionale, e il denominatore dalla spesa complessiva sostenuta annualmente per gli assegni vitalizi.
3. Le disposizioni previste ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 della l.r. 23/1995, come sostituito dall’articolo 1 di questa legge e agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, si applicano a decorrere dalla X legislatura regionale.
4. E’ confermata la soppressione dell’istituto del vitalizio a decorrere dalla X legislatura regionale in armonia con quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148.
5. Ai fini di questa legge la X legislatura ha inizio dalla prima seduta del Consiglio regionale successiva alle elezioni per il rinnovo degli organi regionali elettivi.
6. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della indennità di carica, di funzione, di fine mandato, dell’assegno vitalizio e della pensione, si applicano le leggi statali per i pubblici dipendenti vigenti in materia.
7. E’ abrogato l’articolo 6 della l.r. 27/2011. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della l.r. 23/1995 vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 27/2011, così come modificati da questa legge si applicano esclusivamente ai Consiglieri eletti sino alla IX legislatura regionale. Alla rubrica del Capo III della l.r. 23/1995 sono aggiunte infine le parole “e assegno vitalizio”.
8. Per i consiglieri eletti fino alla V legislatura regionale si applicano le disposizioni indicate al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 23/1995.
Nota relativa all'articolo 15
Il comma 7 dispone anche l'abrogazione l'art. 6, l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.