Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 09 aprile 2015, n. 5
Titolo:Modifica del regolamento regionale 4 novembre 2013, n. 6 (Disposizioni in materia di agriturismo in attuazione dell’articolo 21 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 – Disposizioni regionali in materia di multifunzionalitŕ dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)
Pubblicazione:( B.U. 23 aprile 2015, n. 35 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 268 del 09/04/2015.

Sommario





1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 5 dell'art. 4, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 5, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 2 sostituisce il comma 2 dell'art. 5, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.
Il comma 3 modifica il comma 3 dell'art. 5, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 10, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 modifica la lett. c) del comma 9 dell'art. 15, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.


1. Alla lettera d) del punto 7 dell’allegato 7 al r.r. 6/2013 dopo le parole: “materiale a rischio specifico” sono inserite le parole: “e dei sottoprodotti di origine animale”.
2. Dopo il punto 7 dell’allegato 7 al r.r. 6/2013 è inserito il seguente:
“7 bis. Nel rispetto delle tradizioni del territorio marchigiano che vedono nei mesi invernali un maggior consumo di carne suina utilizzata prevalentemente per la produzione di insaccati e di carne ovicaprina in corrispondenza delle festività quali Pasqua, Ferragosto e Natale, nel locale di cui al punto 7, lettera a), può essere consentita l’attività di macellazione di un’unica specie per un totale di 6 capi settimanali, a condizione che non venga superato il limite massimo annuo stabilito di animali macellati, pari a 104 capi per specie. Relativamente ai limiti previsti per i capi di peso inferiore a 15 chilogrammi, il limite settimanale è di 8 capi di suini (1UGB corrisponde a 5 suini e a 20 suinetti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, quindi 1 suino = 4 suinetti) e 4 di ovicaprini (1 UGB corrisponde a 10 ovini o caprini e a 20 agnelli o 20 capretti di peso vivo inferiore a 15 chilogrammi, quindi 1 ovino o caprino = 2 agnelli/capretti) per un massimo di 12 capi a settimana. Resta fermo per i capi di peso inferiore a 15 chilogrammi che nei periodi precedenti le festività religiose o nei mesi invernali il numero totale di capi macellati può essere rappresentato da animali di un’unica specie.”

3. Il punto 16 dell’allegato 7 al r.r. 6/2013 è sostituito dal seguente:
“16. La bollatura delle carni dei volatili da cortile, della selvaggina da penna allevata e dei conigli deve essere effettuata con un bollo a placca o un’etichetta riportante la ragione sociale, la sede dell’azienda e la sigla: "AGRITURISMO".



1. L’autodichiarazione di cui all’articolo 16, comma 1, del r.r. 6/2013 è presentata entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 6
Il comma 2 abroga il comma 3 dell'art. 16, r.r. 4 novembre 2013, n. 6.