Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 26 aprile 2016, n. 9 |
Titolo: | Abolizione del contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari e modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 “Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari” |
Pubblicazione: | ( B.U. 05 maggio 2016, n. 52 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Sommario
Art. 1 (Inserimento dell’articolo 01 nella l.r. 34/1988)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 34/1988)
Art. 3 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 34/1988)
Art. 4 (Norme transitorie e finali)
Art. 5 (Norma finanziaria)
Art. 6 (Abrogazioni)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Sostituzione dell’articolo 1 della l.r. 34/1988)
Art. 3 (Modifica all’articolo 3 della l.r. 34/1988)
Art. 4 (Norme transitorie e finali)
Art. 5 (Norma finanziaria)
Art. 6 (Abrogazioni)
Art. 7 (Dichiarazione d’urgenza)
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge l'art. 01, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 sostituisce l'art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 3, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. Dal 1° maggio 2016 non possono essere corrisposti contributi ai gruppi.
2. I contributi corrisposti ai gruppi fino al 30 aprile 2016 devono essere utilizzati entro la X legislatura.
3. Ai contributi di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis della l.r. 34/1988 nel testo antecedente all’entrata in vigore di questa legge.
4. L’Ufficio di presidenza approva le deliberazioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 entro il 31 ottobre 2016.
1. Per effetto del comma 1 dell’articolo 4 derivano minori spese per il finanziamento dei gruppi per euro 103.334,00 per l’anno 2016 ed euro 155.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 iscritte nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti.
2. Le somme di cui al comma 1:
a) sono ridotte negli stanziamenti della Missione 1 “ Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti per euro 82.667,00 per l’anno 2016 e per euro 124.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e contestualmente iscritte in aumento nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e Famiglia” - Programma 002 "Interventi per la disabilità” - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018;
b) restano iscritte per euro 20.667,00 per l’anno 2016 ed euro 31.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” Programma 001 “Organi istituzionali” - Titolo 1 Spese correnti - del bilancio di previsione 2016/2018 a carico dell’apposito capitolo destinato alle spese per il funzionamento dell’Assemblea legislativa delle Marche ad incremento delle risorse destinate al finanziamento di beni e servizi.
3. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza sono autorizzati ad effettuare le variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.
1. ..........................................................................
Nota relativa all'articolo 6
Il comma 1 abroga gli artt. 1 bis, 1 ter, 2 e 2 bis, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.