Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 26
Titolo:Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della regione per il riavvio delle attivitŕ edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile” e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 “Assestamento del bilancio 2014”
Pubblicazione:( B.U. 07 dicembre 2016, n. 133 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.
Il comma 3 aggiunge il comma 8 bis all'art. 2, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.



1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 3 bis, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 3
Il comma 1 modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 8 ottobre 2009, n. 22.


1. ..........................................................................

Nota relativa all'articolo 4
Il comma 1 sostituisce l'art. 35, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33.


1. I Comuni adeguano gli atti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste in questa legge, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Dalla data di entrata in vigore di questa legge, le domande per la realizzazione degli interventi previsti all’articolo 3 bis della l.r. 22/2009, introdotto dall’articolo 2, sono presentate dopo la scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Con la medesima decorrenza stabilita al comma 2, le domande già presentate alla data di entrata in vigore di questa legge possono essere modificate in adeguamento alle nuove disposizioni introdotte.



1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.